Language of document : ECLI:EU:T:2018:950

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

13 dicembre 2018(*)

«Aiuti di Stato – Industria chimica – Decisione di proseguimento dell’attività d’impresa durante la procedura fallimentare – Decisione che dichiara l’inesistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Ricevibilità – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Criterio del creditore privato – Imputabilità allo Stato – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑284/15,

AlzChem AG, con sede in Trostberg (Germania), rappresentata inizialmente da P. Alexiadis, solicitor, A. Borsos e I. Georgiopoulos, avvocati, successivamente da P. Alexiadis, A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec e K. Csach, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Conte e L. Armati, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica slovacca, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente,

e da

Fortischem a.s., con sede in Nováky (Slovacchia), rappresentata da C. Arhold, P. Hodál e M. Staroň, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento dell’articolo 2 della decisione (UE) 2015/1826 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), al quale la Slovacchia ha dato esecuzione in favore di NCHZ (GU 2015, L 269, pag. 71),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, S. Papasavvas e O. Spineanu‑Matei (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza(1)

I.      Fatti

1        La ricorrente, AlzChem AG, è una società con sede in Germania operante su vari mercati di prodotti chimici fini in diversi Stati membri dell’Unione Europea, tra cui la Repubblica slovacca.

2        La Novácké chemické závody, a.s. v konkurze (in prosieguo: la «NCHZ») era un’azienda chimica di proprietà privata con tre divisioni. Tale società gestiva uno stabilimento chimico nella regione di Trenčín (Slovacchia). Le sue principali attività erano la produzione di carburo di calcio e gas tecnici, la produzione di polivinilcloruro (PVC) e relativi sottoprodotti e, in misura crescente, di sostanze chimiche di base e speciali a basso tonnellaggio.

3        L’8 ottobre 2009, dopo che la NCHZ aveva dichiarato la propria incapacità di proseguire l’attività e depositato il bilancio, è stata avviata nei suoi confronti una procedura fallimentare.

4        Il 5 novembre 2009, la Repubblica slovacca ha adottato la zákon č. 493/2009 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 493/2009 su una serie di misure concernenti le società di importanza strategica e che modifica e integra talune leggi; in prosieguo: la «legge sulle società di importanza strategica»). Tale legge, entrata in vigore il 1o dicembre 2009, conferiva allo Stato un diritto di prelazione nell’acquisto di società strategiche sottoposte a procedura fallimentare e prescriveva la presenza di un curatore fallimentare (in prosieguo: il «curatore») per assicurare il proseguimento dell’attività della società strategica nel corso di tale procedura. Il 2 dicembre 2009, la NCHZ è stata dichiarata dal governo slovacco una società strategica in virtù della suddetta legge, ed ha fruito di tale status fino alla scadenza di quest’ultima, il 31 dicembre 2010. La NCHZ è stata l’unica società cui tale legge è stata applicata (in prosieguo: il «primo periodo del fallimento»).

5        Dopo il 31 dicembre 2010, alla NCHZ è stata applicata la zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 7/2005 sul fallimento e sulla ristrutturazione e che modifica e integra talune leggi; in prosieguo: la «legge fallimentare») (in prosieguo: il «secondo periodo del fallimento»). Nella riunione congiunta del 26 gennaio 2011 tra i creditori chirografari, riuniti in seno al comitato dei creditori (in prosieguo: il «comitato dei creditori»), e i creditori privilegiati interessati (in prosieguo: la «riunione del 26 gennaio 2011»), il curatore allora in carica li ha informati che i costi di gestione generati dall’attività della NCHZ erano superiori ai proventi di gestione. Inoltre, egli ha comunicato ai creditori la sua analisi economica datata 23 dicembre 2010 (in prosieguo: l’«analisi economica»), che è stata integrata da una presentazione dei dirigenti. I summenzionati creditori hanno quindi deciso di proseguire l’attività della NCHZ (in prosieguo: la «decisione del 26 gennaio 2011»). A seguito dell’approvazione di tale decisione da parte del súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín, Slovacchia) con decisione del 17 febbraio 2011 [in prosieguo: la «decisione del súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin)» o la «decisione del 17 febbraio 2011»], il curatore ha proseguito l’attività della società. Nella fattispecie, conformemente alla legge fallimentare, il comitato competente (in prosieguo: il «comitato competente») era composto dal comitato dei creditori, dai creditori privilegiati e dal súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin).

[omissis]

10      Con lettera del 2 luglio 2013, la Commissione ha comunicato alle autorità slovacche la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (GU 2013, C 297, pag. 85) con riferimento, da un lato, all’autorizzazione dello Stato, per effetto della legge sulle società di importanza strategica, a proseguire l’attività della NCHZ dal dicembre 2009 al dicembre 2010, e, dall’altro, alla decisione dei creditori del gennaio 2011 di proseguire l’attività della NCHZ dopo la scadenza della legge sulle società di importanza strategica. La Commissione ha espresso inoltre dubbi quanto al carattere incondizionato della gara tramite la quale è stata venduta la NCHZ, e ha ritenuto che forti indizi lasciassero supporre l’esistenza di una continuità economica tra la NCHZ e il nuovo soggetto.

[omissis]

II.    Decisione impugnata

13      Il 15 ottobre 2014, la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2015/1826, relativa all’aiuto di Stato SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), al quale la Slovacchia ha dato esecuzione in favore di NCHZ (GU 2015, L 269, pag. 71; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

14      La Commissione ha ritenuto che il fatto di dichiarare NCHZ una società strategica (in prosieguo: la «prima misura») costituisse un vantaggio selettivo a favore della stessa società, fosse imputabile allo Stato, avesse comportato l’impiego di risorse statali e avesse falsato la concorrenza in un mercato aperto agli scambi tra Stati membri. La Commissione ne ha tratto la conclusione che tale misura costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che tale aiuto era illegale e incompatibile con il mercato interno (punti 110 e da 114 a 124 della decisione impugnata). Dopo aver stimato che l’aiuto di Stato ammontava a EUR 4 783 424,10, essa ha ritenuto che l’aiuto dovesse essere recuperato presso la NCHZ e che l’ordine di recupero dovesse essere esteso alla Fortischem, legata alla NCHZ da continuità economica (punti 101 e 174 della decisione impugnata).

15      Per contro, la Commissione ha ritenuto che il proseguimento dell’attività della NCHZ ai sensi della decisione dei creditori del 26 gennaio 2011 (in prosieguo: la «seconda misura») non configurasse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto almeno due delle condizioni cumulative per la definizione di aiuto di Stato, ossia l’imputabilità della misura in questione allo Stato e l’esistenza di un vantaggio economico, non erano state soddisfatte (punto 113 della decisione impugnata).

16      Il dispositivo della decisione impugnata è redatto come segue:

«Articolo 2

La decisione di autorizzare il proseguimento dell’attività di NCHZ dopo la scadenza della legge in base alla decisione del comitato dei creditori non si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(…)

Articolo 6

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione».

[omissis]

V.      In diritto

[omissis]

B.      Nel merito

[omissis]

2.      Sull’imputabilità allo Stato del proseguimento dell’attività della NCHZ durante il secondo periodo del fallimento (secondo motivo di ricorso)

[omissis]

b)      Sulla violazione dell’obbligo di motivazione in relazione all’imputabilità della seconda misura allo Stato in conseguenza dell’approvazione da parte del súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin) della decisione del 26 gennaio 2011 (prima parte del secondo motivo di ricorso)

97      La ricorrente fa valere che, come rilevato dalla Commissione al punto 46 della decisione impugnata, essa ha sostenuto, in qualità di denunciante, che la decisione di consentire il mantenimento in attività della NCHZ era da attribuirsi allo Stato, segnatamente in quanto tale decisione era stata confermata e resa obbligatoria dal súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin).

98      Orbene, nonostante la Commissione ammetta ai punti 14, 33, 35, 36 e 102 della decisione impugnata il coinvolgimento del súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin) nel processo decisionale, ai punti 103 e 104 della decisione impugnata, nei quali sarebbe esposta la sua analisi sulla questione dell’imputabilità della seconda misura allo Stato, essa non si pronuncerebbe sulla questione del ruolo svolto dal suddetto tribunale. La ricorrente ne deduce che, nonostante le decisioni dei giudici nazionali siano generalmente considerate come imputabili allo Stato, la Commissione non ha fornito alcuna indicazione idonea a spiegare per quale motivo la decisione del súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin) fosse irrilevante o, qualora fosse stata rilevante, per quale motivo non sarebbe stata sufficiente a provare l’imputabilità della seconda misura allo Stato.

99      La Commissione sostiene che la decisione impugnata è sufficientemente motivata. Essa ritiene di aver esposto il ragionamento seguito in maniera chiara ed inequivocabile, consentendo in tal modo alla ricorrente di comprenderlo e al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Essa sostiene di aver già chiarito che, in una situazione in cui tutti i creditori, la maggioranza dei quali privati, decidono espressamente che è nel loro interesse economico permettere il proseguimento dell’attività dell’impresa in stato di fallimento, la loro decisione non è imputabile allo Stato unicamente per il fatto di essere stata successivamente approvata e resa vincolante da un tribunale. Secondo la Commissione, se è vero che la ricorrente può non concordare sulla fondatezza di una simile impostazione, essa non può sostenere di non aver compreso la logica sottesa alla conclusione della Commissione, in quanto, nonostante la concisione della decisione impugnata sul punto, tale ragionamento emergerebbe dalla decisione in maniera priva di ambiguità, in particolare dai punti da 102 a 104.

100    In limine, va considerato che, con il suo argomento, la ricorrente deduce in sostanza la violazione dell’obbligo di motivazione in relazione al ruolo svolto dal súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin) nel processo decisionale.

101    Deve rilevarsi che, al punto 102 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che «tutti i membri del comitato dei creditori e tutti i creditori [privilegiati] [avevano] concordato nel gennaio 2011 che NCHZ dovesse proseguire la sua attività» e che «la decisione [era] stata successivamente confermata dal [súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin)] conformemente alla legge (…) fallimentare, acquisendo così carattere vincolante per il curatore».

102    Al punto 103 della decisione impugnata, la Commissione ha affrontato la questione dell’eventuale esistenza di un diritto di veto del comitato dei creditori e dei creditori privilegiati e, a tal proposito, ha concluso che «[d]i conseguenza, nessun ente statale avrebbe potuto far valere i propri interessi nel fermare l’ulteriore accumulo di debiti».

103    Al punto 104 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che «[s]i [poteva] pertanto concludere che la continuazione dell’attività di NCHZ si basava su una decisione determinata dai creditori privati, in quanto i creditori pubblici non erano nella posizione di porre il veto al mantenimento in attività di NCHZ», e che «[p]er questo motivo, la decisione di proseguire l’attività di NCHZ dopo la scadenza della legge non si può considerare imputabile allo Stato».

104    È pacifico che, tenuto conto delle circostanze della fattispecie e conformemente alle disposizioni della legge fallimentare, il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin) faceva parte del comitato competente chiamato a decidere se proseguire o meno l’attività della NCHZ e che, ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, della legge fallimentare, il curatore era vincolato alla decisione del 17 febbraio 2011.

105    Orbene, deve rilevarsi che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha chiaramente esplicitato il criterio in base al quale aveva valutato il ruolo svolto dal súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin) nel processo decisionale. Invero, ai punti 14, 26 e 32, nonché all’articolo 2 di detta decisione, essa ha menzionato unicamente la decisione del 26 gennaio 2011, senza citare l’intervento del tribunale (v. punto 78 supra), mentre, ai punti 33, 35, 36 e 102 della decisione impugnata, essa ha fatto riferimento alla decisione del tribunale, senza spiegare il ruolo preciso da esso rivestito nella fattispecie in considerazione del tenore dell’articolo 83, paragrafo 4, della legge fallimentare, lasciando così intendere che esso intervenisse solo per approvare la decisione del 26 gennaio 2011 e renderla vincolante (v., in particolare, punto 33 della decisione impugnata).

106    Inoltre, benché la Commissione, nel contesto della sua valutazione della decisione di proseguire l’attività della NCHZ durante il secondo periodo del fallimento, al punto 102 della decisione impugnata abbia fatto riferimento all’esistenza della decisione del 17 febbraio 2011, in nessuno dei punti da 103 a 112 della decisione impugnata, e più in particolare nei punti 103 e 104, si fa menzione di tale decisione. La Commissione ha quindi menzionato soltanto la decisione del 26 gennaio 2011.

107    Peraltro, come ha affermato in udienza la Commissione, non si può escludere che una misura possa essere considerata come una decisione imputabile allo Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a seguito di una decisione di un giudice nazionale (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2016, DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados, C‑590/14 P, EU:C:2016:797, punti 59, 77 e 81, e del 3 marzo 2016, Simet/Commission, T‑15/14, EU:T:2016:124, punti 38, 44 e 45).

108    In tale contesto, occorre considerare che la Commissione avrebbe dovuto esporre nella decisione impugnata i motivi che l’hanno indotta a concludere che la decisione di proseguire l’attività della NCHZ non era imputabile al súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin).

109    A questo proposito, relativamente all’argomento della Commissione secondo il quale essa avrebbe esposto il ragionamento seguito in maniera chiara ed inequivocabile, va rilevato che le sue spiegazioni, menzionate al punto 99 supra, non risultano affatto dalla decisione impugnata, bensì dalle sue memorie dinanzi al Tribunale, e che, contrariamente a quanto da essa affermato, in tal modo la Commissione completa la motivazione della decisione impugnata. Orbene, in conformità alla giurisprudenza citata al punto 74 supra, la motivazione deve figurare nel corpo stesso della decisione impugnata, e non può essere espressa per la prima volta, a posteriori, dinanzi al giudice dell’Unione.

110    Pertanto, come fa valere la ricorrente, la Commissione ha omesso di esporre nella decisione impugnata i motivi per cui la decisione del súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin) non aveva avuto alcuna influenza sulla sua analisi dell’imputabilità della misura in esame.

111    Inoltre, in sede di udienza, il Tribunale ha interrogato la Commissione per accertare se, in considerazione delle disposizioni della legge fallimentare, il tribunale che interviene a norma dell’articolo 83, paragrafo 4, di detta legge, quale, nel caso di specie, il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin), dovesse unicamente esaminare l’osservanza degli aspetti formali della decisione dei creditori o se dovesse inoltre verificare la fondatezza di tale decisione e potesse, se del caso, adottare una decisione diversa. È giocoforza constatare, tuttavia, che la Commissione non è stata in grado di fornire una risposta al riguardo. Essa si è limitata a sostenere che, nella fattispecie, il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin) non aveva altra scelta se non confermare la decisione del 26 gennaio 2011, senza peraltro sostenere che il controllo esercitato da detto tribunale fosse giuridicamente limitato.

112    Ne discende che, considerato il particolare contesto in cui il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin) è intervenuto nella fattispecie, visto che esso era membro del comitato competente, la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione relativo all’imputabilità allo Stato della decisione di proseguire l’attività della NCHZ durante il secondo periodo del fallimento.

[omissis]

3.      Sull’esistenza di un vantaggio economico concesso per effetto della decisione di proseguire l’attività della NCHZ durante il secondo periodo del fallimento (prima parte del primo motivo di ricorso)

[omissis]

c)      Sull’erronea applicazione del criterio del creditore privato (prima sottoparte)

[omissis]

3)      Sulla comparabilità della situazione dei creditori pubblici e privati

[omissis]

i)      Sulla presa in considerazione dello Stato come creditore unico

[omissis]

184    Occorre considerare che, come fa valere la Commissione, sostenuta dalla Repubblica slovacca e da Fortischem, l’argomento della ricorrente in proposito si basa sulla premessa secondo la quale la Commissione non avrebbe dovuto prendere in considerazione ciascun creditore pubblico individualmente, bensì la Repubblica slovacca come creditore pubblico unico, rappresentante tutti i creditori pubblici interessati.

185    Orbene, sia la Commissione che le intervenienti deducono l’erroneità di tale premessa, in quanto dal criterio del creditore privato discenderebbe che ciascun creditore pubblico debba pronunciarsi alla luce delle caratteristiche dei crediti che vanta nei confronti del debitore interessato e che andrebbero raffrontate la decisione di ogni creditore pubblico e quella che avrebbe adottato un creditore privato che si trovasse nella stessa situazione.

186    Va constatato anzitutto che la ricorrente non richiama alcuna giurisprudenza a sostegno del suo argomento, limitandosi a contestare che quella richiamata dalla Commissione sia idonea a sostenere la tesi di quest’ultima. [La ricorrente] ritiene che questa questione non sia stata risolta, mentre la Commissione sostiene che essa non dovesse esserlo, perché rientrante nell’essenza stessa dell’applicazione del criterio del creditore privato.

187    In primo luogo, nella sentenza dell’11 luglio 2002, HAMSA/Commissione (T‑152/99, EU:T:2002:188), richiamata dalla Commissione, il giudice dell’Unione ha statuito che era compito della Commissione accertare, per ciascun ente pubblico in questione, se la cancellazione di debiti da esso concessa fosse manifestamente più ampia di quella che avrebbe concesso un ipotetico creditore privato che si trovasse, nei confronti della ricorrente, in una situazione simile a quella dell’ente pubblico in questione e che cercasse di recuperare somme che gli erano dovute. Così, secondo il giudice dell’Unione, ciascun creditore è indotto ad operare una scelta tenendo conto, da una parte, dell’importo offertogli nell’ambito dell’accordo proposto, e, dall’altra, dell’importo che ritiene di poter recuperare al termine dell’eventuale liquidazione dell’impresa, scelta che è influenzata da una serie di fattori, quali la sua qualità di creditore privilegiato o chirografario, la natura e la portata delle eventuali garanzie che detiene, la sua valutazione delle possibilità di risanamento dell’impresa nonché il beneficio di cui godrebbe in caso di liquidazione (v., in questo senso, sentenza dell’11 luglio 2002, HAMSA/Commissione, T‑152/99, EU:T:2002:188, punti 168 e 170).

188    Pertanto, dalla sentenza dell’11 luglio 2002, HAMSA/Commissione (T‑152/99, EU:T:2002:188), e in particolare dai suoi punti da 166 a 172, risulta che il giudice dell’Unione ha auspicato un esame della situazione individuale dei creditori pubblici, in particolare a seconda della loro qualità di creditore chirografario o privilegiato, per accertare, in sostanza, se la scelta operata da questi ultimi andasse al di là di quanto giustificato da esigenze commerciali o se potesse spiegarsi con la volontà di concedere un vantaggio all’impresa in questione. Ne discende che il giudice dell’Unione ha ritenuto che i creditori pubblici non dovessero essere considerati come un’entità unica, ma che occorresse prendere in considerazione le loro qualità specifiche.

189    Peraltro, dev’essere respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la sentenza dell’11 luglio 2002, HAMSA/Commissione (T‑152/99, EU:T:2002:188) non sarebbe rilevante in quanto, nella causa all’origine di tale sentenza, tutti i creditori pubblici avrebbero concesso cancellazioni del debito in favore della beneficiaria dell’aiuto in questione, mentre nella fattispecie gli interessi della compagnia di assicurazione sociale manifestamente non sarebbero stati tenuti in conto per l’applicazione del criterio del creditore privato. Invero, gli interessi di quest’ultima sono stati presi in considerazione, in relazione alla sua qualità di creditore post fallimentare (punto 110 della decisione impugnata) (v. punti da 161 a 163 supra).

190    Infine, va rilevato che le considerazioni svolte nella sentenza dell’11 luglio 2002, HAMSA/Commissione (T‑152/99, EU:T:2002:188, punti 168 e 170), sono state riprese nella sentenza del 17 maggio 2011, Buczek Automotive/Commissione (T‑1/08, EU:T:2011:216, punto 84).

191    In secondo luogo, per quanto riguarda la sentenza dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries France/Commissione (T‑565/08, EU:T:2012:415, punti da 85 a 94), anch’essa richiamata dalla Commissione, va rilevato che, come sostiene la ricorrente, essa è irrilevante nel caso di specie. Infatti, la questione ivi sollevata consisteva nello stabilire se la Commissione avesse definito, in modo univoco, le attività economiche dello Stato francese per le quali si potrebbe eventualmente riconoscere l’esistenza di un’esigenza di protezione dell’immagine, e non nello stabilire se lo Stato dovesse essere considerato come un creditore unico.

192    In terzo luogo, va ricordato che, in particolare nelle sentenze citate al punto 61 supra, la Corte ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione, in sede di applicazione del principio del creditore privato, un creditore privato che si trovi in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tenti di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà finanziarie, il che implica che lo Stato non deve essere considerato come un creditore unico, raggruppante tutti i creditori pubblici interessati.

193    In quarto luogo, come giustamente sostiene la Commissione, secondo la giurisprudenza applicabile in materia di aiuti di Stato, è necessario, in determinate situazioni, operare una distinzione tra il ruolo dello Stato in quanto operatore economico e il suo ruolo in quanto autorità pubblica (v., in questo senso, sentenza del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, da C‑278/92 a C‑280/92, EU:C:1994:325, punto 22). Ne discende che, in materia di aiuti di Stato, lo Stato non deve necessariamente essere considerato come un’entità unica.

[omissis]

196    Da tutto quanto precede discende che il fatto di considerare lo Stato come un creditore unico potrebbe indurre ad ammettere che taluni creditori pubblici dovrebbero prendere una decisione in contrasto con i loro interessi e non adottare un comportamento simile a quello di un creditore privato che si trovasse nella stessa situazione, il che contrasta con la giurisprudenza citata al punto 61 supra. Pertanto, l’argomento della ricorrente relativo alla presa in considerazione dello Stato come creditore unico deve essere respinto.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 2 della decisione (UE) 2015/1826 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), al quale la Slovacchia ha dato esecuzione in favore di NCHZ, è annullato.

2)      La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della AlzChem AG.

3)      La Repubblica slovacca e la Fortischem a.s sopporteranno le proprie spese.

Berardis

Papasavvas

Spineanu‑Matei

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2018.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.