Language of document :

Ricorso proposto il 16 dicembre 2011 - Syriatel Mobile Telecom / Consiglio

(Causa T-651/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. J. Pujol)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

per l'effetto, annullare la decisione 2011/628/PESC, nonché il regolamento (UE) n. 950/2011 e i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di fondamento normativo della decisione 2011/628/PESC 2 in ragione dell'abrogazione della decisione 2011/273/PESC 4 ad opera della decisione 2011/782/PESC .

Secondo motivo, vertente sulla mancanza di fondamento normativo del regolamento n. 950/2011  in ragione dell'abrogazione della decisione 2011/273/PESC.

Terzo motivo, secondo il quale i provvedimenti impugnati violerebbero i diritti della difesa, e segnatamente del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, previsti dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "CEDU"), nonché dall'articolo 215 TFUE e dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione da parte del convenuto, in quanto la motivazione fornita non soddisfa l'obbligo gravante sulle istituzioni dell'Unione europea, previsto dall'articolo 6 della CEDU, dall'articolo 296 TFUE nonché dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Quinto motivo, vertente sul fatto che i provvedimento impugnati limiterebbero in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali della ricorrente e in particolare i suoi diritti di proprietà previsti dall'articolo 1 del protocollo aggiuntivo alla CEDU e dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché il diritto al rispetto della sua reputazione previsto dagli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della CEDU.

Sesto motivo, vertente sul pregiudizio alla concorrenza nell'ambito dell'Unione europea, in quanto i provvedimenti adottati avrebbero l'effetto di alterare il funzionamento normale del mercato delle telecomunicazioni nel contesto dell'Unione e pregiudicherebbero pertanto la concorrenza tra gli operatori europei e nel commercio tra gli Stati membri.

____________

1 - Decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17).

2 - Decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11).

3 - Decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56).

4 - Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 247, pag. 3).