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Ricorso proposto il 23 dicembre 2011 - Sabbagh / Consiglio

(Causa T-652/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bassam Sabbagh (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti M.-A Bastin e J.-M. Salva)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso integralmente ricevibile;

dichiararlo interamente fondato;

dichiarare che gli atti impugnati possono essere parzialmente annullati dal momento che la parte degli atti di cui è chiesto l'annullamento è separabile dal resto dell'atto medesimo,

per l'effetto,

annullare parzialmente la decisione 2011/782 del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 1151 del 14 novembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sopprimendo l'indicazione dell'avv. Bassam Sabbagh dall'elenco delle persone sanzionate;

in mancanza, annullare la decisione 2011/782 del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 1151 del 14 novembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, espungendo l'avv. Bassam Sabbagh dall'elenco delle persone sanzionate;

in mancanza, dichiarare inapplicabili le decisioni ed il regolamento summenzionati nei confronti dell'avv. Bassam Sabbagh ed ordinare che il suo nominativo ed i suoi riferimenti siano espunti dall'elenco delle persone oggetto delle misure sanzionatorie dell'Unione europea;

condannare il Consiglio a risarcire in via provvisoria USD 500 000 in riparazione del danno morale e materiale subìto a causa dell'inserimento dell'avv. Bassam Sabbagh nell'elenco delle persone sanzionate;

condannare il Consiglio alla totalità delle spese e segnatamente all'integralità dei diritti, degli onorari e delle anticipazioni sostenuti dal ricorrente per la sua difesa nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il ricorrente contesta i motivi addotti a suo carico negli atti impugnati.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un giusto processo dal momento che gli atti impugnati non sarebbero stati notificati al ricorrente e quest'ultimo non avrebbe ricevuto comunicazione di alcun elemento di prova o indizio significativo che giustificassero il suo inserimento nell'elenco delle persone sanzionate.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione in quanto il convenuto si sarebbe limitato a ricorrere ad una dichiarazione affermativa e non motivata negli atti impugnati nell'adottare misure restrittive nei confronti del ricorrente.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo nei limiti in cui la violazione dell'obbligo di motivazione impedirebbe al giudice europeo di esercitare il suo controllo di legittimità degli atti impugnati.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà dal momento che le sanzioni adottate rappresenterebbero un pregiudizio sproporzionato al diritto del ricorrente di disporre liberamente dei suoi beni.

Sesto motivo, vertente sul danno che deriverebbe dall'inserimento del ricorrente nell'elenco delle persone sanzionate, in quanto la pubblicazione degli atti impugnati diffusa dalla stampa avrebbe avuto un impatto sull'affidamento legittimo che i clienti del ricorrente avrebbero nutrito nei suoi confronti.

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