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Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2014 – Jaber / Consiglio

(Causa T-653/11) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento di capitali – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità parziale – Interesse ad agire – Onere della prova – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aiman Jaber (Lattakia, Siria) (rappresentanti: M. Ponsard, D. Amaudruz e A. Boesch, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Kyriakopoulou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11), del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 136, pag. 91), del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 136, pag. 45), della decisione di esecuzione 2011/367/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 164, pag. 14), del regolamento di esecuzione (UE) n. 611/2011 del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 164, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 199, pag. 74), del regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 199, pag. 33), della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 218, pag. 20), del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 218, pag. 1), della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 247, pag. 17), del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 247, pag. 3), della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 269, pag. 33), del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 269, pag. 18), della decisione 2011/735/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 296, pag. 53), della decisione di esecuzione 2011/736/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 296, pag. 55), del regolamento (UE) n. 1150/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 296, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 296, pag. 3), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 319, pag. 8), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), della decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 110, pag. 36), della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 126, pag. 9), del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 126, pag. 3), del regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 156, pag. 10), della decisione 2012/322/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 165, pag. 45), della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 165, pag. 80), del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 165, pag. 20), del regolamento (UE) n. 545/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 165, pag. 23), della decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 196, pag. 59), della decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 196, pag. 81), del regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 196, pag. 8), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739 (GU L 111, pag. 77), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), e della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso, essendo tardivo, è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273, della decisione di esecuzione 2011/367/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273, del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 611/2011 del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273, del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/735/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/273, della decisione di esecuzione 2011/736/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 1150/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, della decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, del regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione 2012/322/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, del regolamento (UE) n. 545/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, del regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e della decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, in quanto tali atti non riguardano il sig. Aiman Jaber.

Non occorre più statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273, della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782, e della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739, in quanto tali atti sono stati abrogati e sostituiti.

Sono annullati, nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Jaber:

–    il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011;

–    il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012;

– la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

Gli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sono mantenuti nei confronti del sig. Jaber fino alla data di scadenza del termine di impugnazione o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino all’eventuale rigetto di quest’ultima.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dal sig. Jaber.

Il sig. Jaber sopporterà due terzi delle proprie spese.

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1 GU C 58 del 25.2.2012.