Language of document : ECLI:EU:T:2014:1050





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 dicembre 2014 –
Novartis / UAMI – Dr Organic (BIOCERT)

(causa T‑605/11)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BIOCERT – Marchio nazionale denominativo anteriore BIOCEF – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 14)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 25, 26, 28, 29)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi BIOCERT e BIOCEF [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30‑32, 54‑60)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 settembre 2011 (procedimento R 1030/2010‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Novartis AG e la Dr Organic Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 settembre 2011 (procedimento R 1030/2010‑4) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.