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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) l’ 8 marzo 2022 – JA / Wurth Automotive GmbH

(Causa C-177/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: JA.

Resistente: Wurth Automotive GmbH

Questioni pregiudiziali

1.    Se, ai fini della valutazione della qualità di consumatore della ricorrente ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 1 , sia rilevante

a)    se la ricorrente, alla data della conclusione del contratto di acquisto e immediatamente dopo, svolgesse l’attività di grafica e web designer da lei indicata nel procedimento esclusivamente quale lavoratrice dipendente o, almeno in parte, anche nell’ambito di un’attività indipendente e

b)    lo scopo per il quale la ricorrente abbia acquistato il veicolo, vale a dire soltanto per esigenze proprie ad uso privato o anche con riguardo ad un’attività o finalità professionale o commerciale presente o futura.

2.    Se la ricorrente non possa più invocare la qualità di consumatore da quando ha rivenduto l’autovettura nell’agosto 2019, e se al riguardo sia rilevante il profitto che abbia conseguito.

3.    Se possa negarsi la qualità di consumatore della ricorrente per il solo fatto di aver sottoscritto, senza alcuna obiezione e non facendo riferimento alla qualità di consumatore, un contratto di acquisto standardizzato predisposto dal resistente, nel cui formulario figurava la designazione dell’acquirente come «impresa» e, sotto la rubrica «Clausole speciali», in caratteri più piccoli, la menzione «Operazione commerciale/nessun reso, nessuna garanzia/consegna solo dietro pagamento».

4.    Se la ricorrente debba rispondere per il comportamento del suo compagno, intervenuto nell’acquisto in qualità di concessionario di automobili, che avrebbe potuto indurre la resistente a desumerne la qualità di professionista della ricorrente.

5.    Se, ai fini della valutazione della qualità di consumatore, deponga in sfavore della ricorrente la circostanza che il giudice di primo grado non sia stato in grado di stabilire il motivo per il quale il contratto scritto di acquisto sia diverso dalla precedente offerta effettuata dal compagno della ricorrente con riguardo alla designazione dell’acquirente e quale sia il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse al riguardo tra il compagno della ricorrente e un venditore della resistente.

6.    Se sia decisivo per la qualità di consumatore della resistente il fatto che il compagno della ricorrente, alcune settimane dopo il ritiro del veicolo, abbia chiesto telefonicamente alla resistente se fosse possibile esporre l’IVA.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).