Language of document : ECLI:EU:T:2012:72

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 febbraio 2012 (*)

«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 530/2008 – Ricostituzione degli stock di tonno rosso – Fissazione dei TAC per il 2008 – Atto di portata generale – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»

Nella causa T‑329/08,

AJD Tuna Ltd, con sede in Saint Paul’s Bay (Malta), rappresentata da J. Refalo, R. Mastroianni e M. Annoni, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Banks e D. Nardi, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas (relatore) e K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        La Comunità europea è diventata parte contraente nel 1997 della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (CICTA) che ha istituito la commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico.

2        Uno studio del comitato permanente per la ricerca e le statistiche della CICTA ha posto in evidenza un possibile collasso degli stock di tonno rosso se adeguate misure di gestione non fossero effettivamente applicate dalle parti contraenti. Questo rischio imminente ha condotto la commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico ad adottare, nel 2007, una raccomandazione volta ad istituire un piano di ricostituzione quindicennale per gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

3        Per la Comunità il piano di ricostituzione oggetto della citata raccomandazione è stato adottato dapprima in via provvisoria con il regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (GU L 151, pag. 1), ed in seguito, in maniera definitiva, con il regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 (GU L 340, pag. 8).

4        Il piano attuato dal regolamento n. 1559/2007 è, secondo il suo quinto considerando, un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).

5        La misura principale prevista nel piano della CICTA per ricostituire gli stock di tonno rosso è il contingentamento della pesca di questa specie attraverso la determinazione di un totale ammissibile di catture (TAC). Secondo il piano, il TAC è destinato a ridursi progressivamente nel periodo tra il 2007 e il 2010, da 29 500 tonnellate nel 2007 a 25 500 tonnellate nel 2010.

6        Il piano di ricostituzione previsto dal regolamento n. 1559/2007 attribuisce alla Comunità un contingente o quota parte del TAC così come determinato dalla CICTA. Per il 2008, si è tenuto conto del TAC specifico per il tonno rosso e del relativo contingente comunitario direttamente nel regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 19, pag. 1).

7        Tale regolamento suddivide il contingente comunitario in contingenti nazionali attribuiti ad ogni Stato membro che pratica tradizionalmente la pesca al tonno rosso, più un ammontare residuale di catture accessorie per tutti gli altri Stati membri.

8        L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1559/2007 prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi sia commisurato alle possibilità di pesca al tonno rosso di cui dispone nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. A tal fine gli Stati membri predispongono un piano di pesca annuale.

9        L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento n. 1559/2007 dispone che si applicano per quanto di ragione le disposizioni in materia di licenze di pesca previste nell’articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6-8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 869/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 162, pag. 8).

10      L’articolo 8 bis del regolamento n. 1936/2001, come modificato, prevede che ogni Stato membro comunichi alla Commissione delle Comunità europee, per via informatica, l’elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, autorizzate a pescare tonnidi e specie affini nella zona della CICTA grazie al rilascio di un permesso di pesca speciale. Lo Stato membro deve includere nell’elenco determinate informazioni relative, in particolare, al numero interno della nave, nonché il nome e l’indirizzo dell’armatore e dell’operatore.

11      L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1559/2007 vieta la pesca al tonno rosso con reti a circuizione nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

12      L’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2371/2002, per quanto riguarda le misure di emergenza adottate dalla Commissione, dispone quanto segue:

«1. Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. (…)

3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale».

 Fatti

13      La ricorrente, la AJD Tuna Ltd, è titolare di due allevamenti ittici adibiti all’allevamento e all’ingrasso del tonno rosso, attività che sono state autorizzate secondo le procedure definite dalla CICTA.

14      In applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2371/2002, il 12 giugno 2008 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

15      L’articolo 1 di tale regolamento dispone quanto segue:

«La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi è vietata a decorrere dal 16 giugno 2008.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette».

16      L’articolo 3 del regolamento impugnato recita:

«1.      Fatto salvo il paragrafo 2, a decorrere dal 16 giugno 2008 gli operatori della Comunità non accettano lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2008 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2008, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a norma dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

19      L’8 gennaio 2009 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.

20      Con ordinanza del 25 marzo 2010, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha disposto la sospensione del procedimento nella presente causa fino alla pronuncia della decisione della Corte che definisce la causa C‑221/09, AJD Tuna, e della decisione del Tribunale sulla ricevibilità nelle cause T‑532/08, Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, nonché T‑539/08, Etimine e Etiproducts/Commissione.

21      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, cui la causa è stata, conseguentemente, attribuita.

22      Poiché le decisioni in attesa delle quali è stato sospeso il procedimento della presente causa sono intervenute mediante ordinanze del Tribunale del 7 settembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione (T‑532/08, non ancora pubblicata nella Raccolta) nonché Etimine e Etiproducts/Commissione (T‑539/08, non ancora pubblicata nella Raccolta), e mediante sentenza della Corte del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), le parti sono state invitate a pronunciarsi sulle conseguenze da trarre da tali decisioni ai fini della presente causa. La Commissione ha presentato le sue osservazioni il 5 maggio 2011.

23      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      Nella propria eccezione di irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

25      Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità o, in subordine, esaminarla unitamente al merito;

–        condannare la Commissione alle spese, comprese quelle inerenti all’eccezione di irricevibilità.

 In diritto

26      A termini dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. In conformità del paragrafo 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue in forma orale, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e non ritiene necessario avviare la fase orale del procedimento.

27      La Commissione ritiene che il ricorso sia irricevibile in quanto la ricorrente non è individualmente interessata, ai sensi dell’articolo 230, quarto comma, CE, dal regolamento impugnato. La ricorrente, dal canto suo, fa valere, sia nell’atto introduttivo del giudizio sia nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, di essere direttamente e individualmente interessata dal regolamento impugnato.

28      In via preliminare, riguardo alla questione se occorra esaminare la ricevibilità del presente ricorso alla luce dell’articolo 230 CE o dell’articolo 263 TFUE, si deve ricordare che la questione della ricevibilità di un ricorso deve essere valutata in base alle norme in vigore alla data in cui esso è stato proposto e che le condizioni di ricevibilità di un ricorso si esaminano al momento della sua proposizione, ossia al momento del deposito dell’atto introduttivo. Pertanto, la ricevibilità di un ricorso presentato prima della data di entrata in vigore del Trattato FUE, il 1° dicembre 2009, deve essere valutata sul fondamento dell’articolo 230 CE (v. ordinanze Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, cit., punti 70 e 72, e Etimine e Etiproducts/Commissione, cit., punto 76, e la giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2010, Albertini e a./Parlamento, T‑219/09 e T‑326/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).

29      Nella fattispecie, atteso che il ricorso è stato proposto il 12 agosto 2008, occorre esaminarne la ricevibilità alla luce dell’articolo 230 CE.

30      Conformemente all’articolo 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

31      Per giurisprudenza consolidata, questa disposizione attribuisce ai singoli il diritto di impugnare, segnatamente, qualsiasi decisione che, ancorché adottata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Scopo di tale disposizione è in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni dell’Unione europea possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente e, quindi, di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (sentenza della Corte del 17 giugno 1980, Calpak e Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commissione, 789/79 e 790/79, Racc. pag. 1949, punto 7; ordinanze del Tribunale dell’8 luglio 1999, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, T‑12/96, Racc. pag. II‑2301, punto 24; dell’8 settembre 2005, Lorte e a./Consiglio, T‑287/04, Racc. pag. II‑3125, punto 36, e del 12 gennaio 2007, SPM/Commissione, T‑447/05, Racc. pag. II‑1, punto 61).

32      Il criterio distintivo tra un regolamento ed una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell’atto di cui trattasi (ordinanza della Corte del 12 luglio 1993, Gibraltar e Gibraltar Development/Consiglio, C‑168/93, Racc. pag. I‑4009, punto 11; v. ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2007, Honig-Verband/Commissione, T‑35/06, Racc. pag. II‑2865, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenze del Tribunale dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T‑13/99, Racc. pag. II‑3305, punto 82, e Alpharma/Consiglio, T‑70/99, Racc. pag. II‑3495, punto 74; v., in tal senso, sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione, 307/81, Racc. pag. 3463, punto 9).

33      Non si può escludere, tuttavia, che, in talune circostanze, le disposizioni di un atto normativo che si applicano a tutti gli operatori economici interessati possano riguardare individualmente alcuni tra loro (sentenza della Corte del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, Racc. pag. I‑6677, punto 36; v. anche, in tal senso, sentenze della Corte del 16 maggio 1991, Extramet Industrie/Consiglio, C‑358/89, Racc. pag. I‑2501, punto 13, e del 18 maggio 1994, Codorníu/Consiglio, C‑309/89, Racc. pag. I‑1853, punto 19). In siffatta ipotesi, un atto dell’Unione potrebbe allora presentare, al contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale (sentenze del Tribunale del 13 novembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, T‑481/93 e T‑484/93, Racc. pag. II‑2941, punto 50; del 12 luglio 2001, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, Racc. pag. II‑1975, punto 101; del 3 febbraio 2005, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, T‑139/01, Racc. pag. II‑409, punto 107, e ordinanza SPM/Commissione, cit., punto 66).

34      Per giurisprudenza costante, la persona fisica o giuridica che non sia destinataria di un provvedimento può sostenere che questo la riguarda individualmente, ai sensi dell’articolo 230, quarto comma, CE, soltanto qualora il provvedimento di cui trattasi la tocchi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità, e quindi la identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenze della Corte del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; Codorníu/Consiglio, cit., punto 20, e Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36). Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 37, e ordinanza SPM/Commissione, cit., punto 67).

35      Inoltre, sulla questione se il regolamento riguardi un ricorrente individualmente, va ricordato che, in base a una giurisprudenza costante, la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da tale provvedimento, purché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto controverso (ordinanza della Corte del 24 maggio 1993, Arnaud e a./Consiglio, C‑131/92, Racc. pag. I‑2573, punto 13, e sentenza della Corte del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./Commissione, C‑362/06 P, Racc. pag. I‑2903, punto 31).

36      Poiché il presente ricorso ha ad oggetto l’annullamento di un regolamento della Commissione, occorre accertare se il regolamento impugnato abbia una portata generale e se esso riguardi individualmente la ricorrente.

37      A tale proposito, la ricorrente afferma, sostanzialmente, di essere colpita a causa di determinate qualità personali o circostanze che la distinguono da chiunque altro. A suo parere, il regolamento impugnato arreca pregiudizio alla sua situazione giuridica non in ragione di circostanze oggettive, bensì precisamente a causa delle sue qualità personali. Il regolamento impugnato non riguarderebbe una generalità indifferenziata di destinatari, bensì i soli operatori che svolgono le attività indicate nell’articolo 3 del regolamento impugnato, vale a dire, in particolare, la messa in gabbia a fini di ingrasso o l’allevamento del tonno rosso catturato vivo. Orbene, tali attività non sarebbero accessibili a qualsiasi operatore, ma sarebbero formalmente riservate, mediante provvedimenti autorizzatori, a soggetti ben definiti. Essa precisa che l’identità degli operatori è trasmessa dagli Stati membri alla Commissione e trascritta, ai fini dell’autorizzazione, nel registro degli impianti di allevamento del tonno rosso, gestito dalla CICTA. Essa aggiunge che la Commissione era informata, al momento dell’adozione del regolamento impugnato, dell’identità delle aziende di allevamento e ingrasso del tonno rosso e della quantità di tonno rosso ad esse destinata, a tal punto che, adottando il regolamento impugnato, la Commissione è intervenuta direttamente nei loro confronti prendendo in considerazione la loro situazione. Il citato regolamento non sarebbe dunque un atto avente portata generale, ma dovrebbe essere considerato come una serie di decisioni individuali che riguarda ciascuno degli operatori autorizzati, mediante un permesso, a esercitare le attività di messa in gabbia, di ingrasso e di allevamento del tonno rosso nelle zone e durante i periodi indicati.

38      Nella specie, occorre rilevare che il regolamento impugnato ha vietato, a decorrere dal 16 giugno 2008, la pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali Stati membri. Esso ha parimenti vietato, a decorrere da tale data, di conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette. Peraltro, il regolamento impugnato ha imposto agli operatori comunitari di non accettare, a decorrere dal 16 giugno 2008, lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo di tali pesci nelle acque o nei porti comunitari. Secondo il sesto considerando del regolamento impugnato, le misure di emergenza sono adottate sulla base dei dati di cui dispone la Commissione e sulle informazioni raccolte dai suoi ispettori nelle missioni da essi effettuate negli Stati membri interessati.

39      Inoltre, come emerge dal contesto giuridico suesposto, il regolamento impugnato prevede una misura conservativa di emergenza volta a consentire la ricostituzione degli stock di tonno rosso.

40      Sotto tale aspetto, il citato regolamento non è stato emanato in considerazione della particolare situazione della ricorrente. Al contrario, esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto. Il regolamento impugnato ha pertanto una portata generale (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2009, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, da T‑313/08 a T‑318/08 e da T‑320/08 a T‑328/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 45).

41      Sulla questione se il regolamento impugnato riguardi la ricorrente individualmente, basti rilevare che la circostanza che gli Stati membri devono comunicare, ai sensi dell’articolo 4 quater del regolamento n. 1936/2001, come modificato, l’elenco delle aziende di ingrasso che autorizzano a effettuare operazioni di ingrasso, non significa che, oltre alla sua qualità generale di allevatore del tonno rosso, la ricorrente sia individuata dal regolamento impugnato a causa di determinate qualità personali ovvero di circostanze atte a distinguerla dalla generalità e, in particolare, rispetto ad ogni altro operatore che possa praticare l’attività di ingrasso del tonno rosso. Inoltre, è giocoforza constatare che non esiste alcuna disposizione che imponga alla Commissione di prendere in considerazione la situazione specifica della ricorrente. Contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, il regolamento impugnato non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che sia stato adottato in considerazione della particolare situazione individuale della ricorrente (v., per analogia, ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, cit., punto 47).

42      Ne consegue che il regolamento impugnato riguarda la ricorrente unicamente sotto il profilo della sua qualità oggettiva di allevatore del tonno rosso, alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che si trovi in una situazione identica (v., per analogia, ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, cit., punto 48).

43      In ogni caso, la circostanza invocata dalla ricorrente, secondo la quale l’attività di messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento del tonno rosso è formalmente riservata ad un numero limitato di operatori di cui essa fa parte, non è sufficiente a dimostrare che la ricorrente è individualmente interessata dal regolamento impugnato. Infatti, basti ricordare, a tale proposito, che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato, come nel caso di specie, che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Consiglio, C‑451/98, Racc. pag. I‑8949, punto 52; ordinanza della Corte del 25 aprile 2002, Galileo e Galileo International/Consiglio, C‑96/01 P, Racc. pag. I‑4025, punto 38; sentenza Sahlstedt e a./Commissione, cit., punto 31, e ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2011, Acetificio Marcello de Nigris/Commissione, T‑351/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 66).

44      Da quanto precede discende che la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento impugnato.

45      Non infirma tale conclusione l’argomento della ricorrente secondo il quale il diniego ad essa rivolto della possibilità di sottoporre ad un giudice la questione della legittimità del regolamento impugnato violerebbe il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

46      Certamente, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 39, e del 1° aprile 2004, Commissione/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Racc. pag. I‑3425, punto 29). Infatti, il diritto a siffatta tutela costituisce un principio giuridico generale che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato anche sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, poi ribadito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1), alla quale l’articolo 6, paragrafo 1, TUE ha riconosciuto valore identico a quello dei Trattati (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05, Racc. pag. I‑2271, punto 37). Tuttavia, l’invocazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non può condurre a rimettere in discussione i requisiti previsti dall’articolo 230 CE, senza che si eccedano le competenze attribuite dai Trattati ai giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 44, e del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, Racc. pag. I‑7993, punto 65, e v., in tal senso, ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, cit., punto 49).

47      Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile senza che sia necessario esaminare gli argomenti della ricorrente secondo i quali il regolamento di cui è causa la riguarda direttamente.

 Sulle spese

48      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      La AJD Tuna Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 14 febbraio 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Lingua processuale: l’italiano.