Language of document : ECLI:EU:C:2017:1006

Causa C462/16

Finanzamt Bingen-Alzey

contro

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione di prezzo alle condizioni determinate dagli Stati membri – Riduzione della base imponibile – Principi definiti nella sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C‑317/94, EU:C:1996:400) – Sconti concessi alle casse malattia private»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 dicembre 2017

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 – Riduzione in caso di annullamento, recesso, risoluzione o riduzione di prezzo – Forniture di medicinali tramite grossisti – Sconto di prezzo concesso dall’azienda farmaceutica alle casse malattia private – Assenza di un vincolo contrattuale tra l’azienda farmaceutica e l’assicurato – Applicazione dei principi definiti dalla Corte nella sentenza Elida Gibbs e del principio generale di parità di trattamento – Riduzione della base imponibile a favore dell’azienda farmaceutica

(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 90, § 1)

Alla luce dei principi definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C‑317/94, EU:C:1996:400, punti 28 e 31), in merito alla determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, e tenuto conto del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento, l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che lo sconto concesso, in forza di una legge nazionale, da un’azienda farmaceutica a una cassa malattia privata comporta, ai sensi di tale articolo, una riduzione della base imponibile a favore di tale azienda farmaceutica, qualora i medicinali siano forniti, tramite grossisti, a farmacie che li distribuiscono a utenti coperti da un’assicurazione malattia privata, la quale rimborsa ai propri assicurati il prezzo di acquisto dei medicinali.

(v. punto 46 e dispositivo)