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Parere della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 – Parlamento europeo

(Parere 1/15) 1

(Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Progetto di accordo tra il Canada e l’Unione europea – Trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri aerei dall’Unione al Canada – Basi giuridiche adeguate – Articolo 16, paragrafo 2, TFUE, articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), TFUE e articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE – Compatibilità con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

Richiedente

Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e D. Moore, agenti)

Dispositivo

La decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) deve essere fondata congiuntamente sull’articolo 16, paragrafo 2, TFUE e sull’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

L’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) è incompatibile con gli articoli 7, 8 e 21 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto non esclude il trasferimento dei dati sensibili dall’Unione europea al Canada nonché l’uso e la conservazione di tali dati.

L’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR), per essere compatibile con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve:

a)    determinare in modo chiaro e preciso i dati del codice di prenotazione da trasferire dall’Unione europea al Canada;

b)    prevedere che i modelli e i criteri utilizzati nell’ambito del trattamento automatizzato dei dati del codice di prenotazione siano specifici e affidabili nonché non discriminatori; prevedere che le banche dati utilizzate siano limitate a quelle gestite dal Canada in relazione alla lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale;

c)    subordinare, salvo nell’ambito delle verifiche relative ai modelli e ai criteri prestabiliti sui quali si fondano i trattamenti automatizzati dei dati del codice di prenotazione, l’uso di tali dati da parte dell’autorità canadese competente durante il soggiorno dei passeggeri aerei in Canada e dopo la loro partenza da tale paese, nonché qualsiasi comunicazione di tali dati ad altre autorità, a condizioni sostanziali e procedurali fondate su criteri oggettivi; subordinare tale uso e detta comunicazione, salvo casi di urgenza debitamente giustificati, a un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un ente amministrativo indipendente, la cui decisione che autorizza l’uso intervenga a seguito di una richiesta motivata di tali autorità, in particolare nell’ambito di procedure di prevenzione, di accertamento o di esercizio dell’azione penale;

d)    limitare la conservazione dei dati del codice di prenotazione dopo la partenza dei passeggeri aerei a quelli dei passeggeri nei confronti dei quali esistono elementi oggettivi che consentano di ritenere che essi possano presentare un rischio in termini di lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale;

e)    subordinare la comunicazione dei dati del codice di prenotazione da parte dell’autorità canadese competente alle autorità pubbliche di un paese terzo alla condizione che esista o un accordo tra l’Unione europea e tale paese terzo, equivalente all’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR), o una decisione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che ricomprenda le autorità verso le quali la comunicazione dei dati del codice di prenotazione è prevista;

f)    prevedere un diritto all’informazione individuale dei passeggeri aerei in caso di uso dei dati del codice di prenotazione che li riguardano durante il loro soggiorno in Canada e dopo la loro partenza da tale paese, nonché in caso di comunicazione di tali dati da parte dell’autorità canadese competente ad altre autorità o a privati, e

g)    garantire che la vigilanza sulle norme di cui all’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR), relative alla protezione dei passeggeri aerei in relazione al trattamento dei dati del codice di prenotazione che li riguardano, sia assicurata da un’autorità di controllo indipendente.

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1 GU C 138 del 27.04.2015.