Language of document : ECLI:EU:T:2014:194





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 aprile 2014 –
Farmaceutisk Laboratorium Ferring / UAMI – Tillotts Pharma (OCTASA)

(causa T‑501/12)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo OCTASA – Marchi nazionali denominativi anteriori PENTASA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19‑21, 33, 67)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico pertinente – Livello di attenzione del pubblico – Prodotti farmaceutici [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22‑24)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi OCTASA e PENTASA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 25, 31, 69)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 settembre 2012 (procedimento R 1214/2011-4), relativa ad un’opposizione tra la Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S e la Tillotts Pharma AG.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 settembre 2012 (procedimento R 1214/2011-4) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S.

3)

La Tillotts Pharma AG sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Farmaceutisk Laboratorium Ferring.