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Ricorso proposto il 17 dicembre 2013 – PAN Europe e Confédération paysanne / Commissione

(Causa T-671/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti : Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) e Syndicat agricole Confédération paysanne (Bagnolet, Francia) (rappresentante: B. Kloostra, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 9 ottobre 2013 con la quale la Commissione dichiara irricevibile:

la domanda di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139, pag. 12);

la domanda di riesame interno dell’omissione della Commissione di vietare le sostanze clothianidin, tiametoxam e imidacloprid.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, secondo il quale la Commissione, nell’adottare la misura controversa, ha violato l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione di Århus). Le disposizioni applicate dalla Commissione, cioè l’articolo 10 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h) del regolamento Århus1 , sono in contrasto con l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Århus. L’illegittimità di tali disposizioni nel regolamento di Århus avrebbe dovuto indurre la Commissione a disapplicare i criteri indicati nella decisione controversa e a dichiarare ricevibile la domanda di riesame interno.

Secondo motivo, con il quale si deduce che la Commissione, nell’adottare la misura controversa, ha agito in violazione dell’obbligo ad essa incombente di agire in maniera il più possibile conforme alla convenzione. La Commissione avrebbe dovuto interpretare l’articolo 10 del regolamento Århus, e in particolare i termini «atto amministrativo» e «omissione amministrativa» in esso contenuti, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Århus e avrebbe dovuto trascurare la definizione illegittima contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h) del regolamento Århus. La Commissione, quindi, ha agito in violazione dell’articolo 10 del regolamento Århus e dell’obbligo di agire in maniera il più possibile conforme alla convenzione.

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1 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).