Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2024 – Romania / Commissione
(Causa T-49/22)1
[«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Romania - Carenze nei controlli amministrativi – Sovrapposizione di due indagini - Articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 - Terreni lasciati a riposo e pascoli temporanei - Articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Obbligo di motivazione - Proporzionalità – Errore di valutazione»]
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L. E. Baţagoi, O. C. Ichim e R. Antonie, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, A. Sauka et J. Aquilina, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Romania chiede l’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della Commissione del 17 novembre 2021 che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2021, L 413, pag. 10), in quanto tale decisione riguarda le spese che essa avrebbe sostenuto a titolo del FEAGA e del FEASR nel corso degli esercizi finanziari 2018 e 2019, per un importo pari a EUR 178 320 110,85.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Romania è condannata alle spese.
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1 GU C 138 del 28.3.2022.