Language of document : ECLI:EU:T:2010:393

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

13 settembre 2010 (*)

«Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti – Pubblicazione in tre lingue ufficiali – Modifiche – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Artt. 27, 28 e 29, n. 1, dello Statuto – Art. 1, nn. 1 e 2, dell’allegato III dello Statuto – Obbligo di motivazione – Principio di non discriminazione – Sviamento di potere»

Nelle cause riunite T‑166/07 e T‑285/07,

Repubblica italiana, rappresentata, nella causa T‑166/07, dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato, e, nella causa T‑285/07, inizialmente dai sigg. P. Gentili e I. Braguglia, in qualità di agente, successivamente dai sigg. P. Gentili e R. Adam, in qualità di agente, e infine dal sig. P. Gentili e dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica di Lituania, rappresentata dal sig. D. Kriaučiūnas, in qualità di agente,

interveniente nella causa T‑166/07,

e da:

Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re S. Vodina e M. Michelogiannaki, in qualità di agenti,

interveniente nella causa T‑285/07,



contro

Commissione europea, rappresentata, nella causa T‑166/07, inizialmente dai sigg. J. Currall, H. Krämer e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti, successivamente dai sigg. J. Currall e I. Baquero Cruz, in qualità di agente, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, e, nella causa T‑285/07, inizialmente dai sigg. J. Currall e A. Aresu, in qualità di agente, successivamente dai sigg. J. Currall e I. Baquero Cruz, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,


aventi ad oggetto un ricorso di annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AD/94/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione, della comunicazione e dei media (GU 2007, C 45 A, pag. 3); EPSO/AST/37/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore della comunicazione e dell’informazione (GU 2007, C 45 A, pag. 15), ed EPSO/AD/95/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione (biblioteca/documentazione) (GU 2007, C 103 A, pag. 7),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente (relatore), V. Vadapalas e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Gli artt. 12 CE, 253 CE e 290 CE stabiliscono quanto segue:

«Articolo 12

Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

(…)

Articolo 253

I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.

(…)

Articolo 290

Il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo Statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all’unanimità».

2        L’art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1), prevede quanto segue:

«L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».

3        Gli artt. 1–6 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), nella loro versione applicabile al presente caso, dispongono quanto segue:

«Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.

(...)

Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali.

Articolo 5

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle lingue ufficiali.

Articolo 6

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».

4        Gli artt. 27, 28 e l’art. 29, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») nonché l’art. 1, nn. 1 e 2, dell’allegato III di detto Statuto recitano:

«Articolo 27

Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

Articolo 28

Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

(…)

f)      avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

Articolo 29

1. Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina (…) bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell’allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.

(…)

ALLEGATO III

(...)

Articolo 1:

1. Il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica.

Il bando deve specificare:

a)       il tipo di concorso (concorso interno nell’ambito dell’istituzione, concorso interno nell’ambito delle istituzioni, concorso generale, eventualmente comune a due o più istituzioni);

b)       le modalità (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami);

c)       la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire e il gruppo di funzioni ed il grado proposti;

d)       conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, dello Statuto, i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;

e)       nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;

f)       eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;

g)       eventualmente, i limiti di età, nonché l’elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno;

h)       il termine entro il quale devono pervenire le candidature;

i)       eventualmente, le deroghe accordate a norma dell’articolo 28, lettera a) dello Statuto.

Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto, previa consultazione della commissione paritetica comune.

2. Per i concorsi generali, si deve pubblicare un bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee almeno un mese prima del termine entro il quale devono pervenire le candidature e, eventualmente, almeno due mesi prima della data fissata per gli esami.

(...)».

 Fatti

5        Il 28 febbraio 2007 l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) pubblicava i bandi di concorso EPSO/AD/94/07 e EPSO/AST/37/07 nelle sole edizioni in lingua francese, inglese e tedesca della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 45 A, pag. 3, e GU C 45 A, pag. 15), ai fini della costituzione, da un lato, di un elenco di riserva destinato a coprire posti vacanti all’interno delle istituzioni per amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione, della comunicazione e dei media e, dall’altro, di un elenco di riserva destinato a coprire posti vacanti all’interno delle istituzioni per assistenti (AST 3) nel settore della comunicazione e dell’informazione.

6        L’8 maggio 2007 l’EPSO pubblicava il bando di concorso EPSO/AD/95/07 nelle sole edizioni in lingua francese, inglese e tedesca, della Gazzetta ufficiale (C 103 A, pag. 7), ai fini della costituzione di un elenco di riserva destinato a coprire posti vacanti, in particolare presso il Parlamento europeo, per amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione (biblioteca/documentazione).

7        Il punto I A dei bandi di concorso sopra menzionati (in prosieguo: i «bandi di concorso controversi»), che stabiliva le condizioni di ammissione ai test di preselezione, prevedeva, nel titolo 2, «Conoscenze linguistiche», che tutti i candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione (in prosieguo: le «lingue ufficiali») quale lingua principale e una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco come seconda lingua obbligatoriamente diversa dalla lingua principale. Era inoltre previsto, nello stesso titolo, che, per garantire la chiarezza e la comprensione dei testi di carattere generale e di tutte le comunicazioni tra l’EPSO e i candidati, le convocazioni ai diversi test ed alle prove, nonché tutta la corrispondenza tra l’EPSO o il segretariato della commissione giudicatrice ed i candidati, avrebbero avuto luogo esclusivamente in tedesco, in inglese o in francese. Il punto I B dei bandi di concorso controversi indicava poi che i test di preselezione si sarebbero svolti «in tedesco, in inglese o in francese ([seconda] lingua […])».

8        Il punto II A dei bandi di concorso controversi, relativo alla natura delle funzioni e alle condizioni di ammissione ai concorsi, prevedeva, nel titolo 3, lett. b), «Conoscenze linguistiche», che, per essere ammessi alle prove scritte, i candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali come lingua principale e una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco come seconda lingua, obbligatoriamente diversa dalla lingua principale. Il punto II B dei bandi di concorso controversi prevedeva inoltre che le prove scritte si sarebbero svolte «in tedesco, in inglese o in francese ([seconda] lingua […])».

9        Il 20 giugno e il 13 luglio 2007 l’EPSO pubblicava due modifiche ai bandi di concorso controversi in tutte le versioni linguistiche della Gazzetta ufficiale (C 136 A, pag. 1, e C 160, pag. 14). Nella modifica pubblicata il 20 giugno 2007 era indicato che i candidati dovevano possedere, per il concorso EPSO/AD/94/07, un diploma attestante una formazione universitaria completa di tre anni nel settore in questione, cioè quello dell’informazione, della comunicazione e dei media, oppure un diploma attestante una formazione universitaria completa di tre anni in un altro settore, nonché un’esperienza professionale di almeno tre anni in un settore pertinente alla natura delle funzioni da svolgere. Riguardo al concorso EPSO/AST/37/07, era altresì indicato che i candidati dovevano avere, secondo il tipo di qualifica da loro posseduto, un’esperienza professionale di tre o sei anni. Nella modifica pubblicata il 13 luglio 2007 era indicato, per il concorso EPSO/AD/95/07, che i candidati dovevano aver compiuto studi di livello universitario di durata triennale nel settore dell’informazione (biblioteca/documentazione) o studi di livello universitario di durata triennale seguiti da una qualificazione specialistica nel detto settore, e che non era richiesta alcuna esperienza professionale. Inoltre le due modifiche rinviavano espressamente alla versione integrale dei bandi di concorso controversi pubblicati nelle edizioni tedesca, inglese e francese della Gazzetta ufficiale e riaprivano i termini per la presentazione delle candidature ai concorsi in parola.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2007, la Repubblica italiana proponeva il ricorso nella causa T‑166/07, diretto contro i bandi di concorso EPSO/AD/94/07 e EPSO/AST/37/07.

11      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2007, la Repubblica italiana proponeva il ricorso nella causa T‑285/07, diretto contro il bando di concorso EPSO/AD /95/07.

12      Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2007 e il 14 agosto 2007, la Commissione delle Comunità europee chiedeva al Tribunale di pronunciare il non luogo a provvedere con riferimento ai presenti ricorsi.

13      Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2007, la Repubblica di Lituania chiedeva di intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana nella causa T‑166/07.

14      Con ordinanza 11 ottobre 2007, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ammetteva l’intervento della Repubblica di Lituania.

15      Con separata istanza, depositata nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2007, il Parlamento, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, sollevava un’eccezione di irricevibilità contro il ricorso nella causa T‑285/07, nella parte in cui quest’ultimo era diretto contro il Parlamento.

16      Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale 1’8 novembre 2007, la Repubblica ellenica chiedeva di intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana nella causa T‑285/07.

17      Con ordinanza 19 dicembre 2007, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ammetteva l’intervento della Repubblica ellenica. Il 29 gennaio 2008 la Repubblica ellenica depositava la sua memoria di intervento.

18      Con ordinanza 16 dicembre 2008, il Tribunale dichiarava irricevibile il ricorso nella causa T‑285/07 nella parte in cui era diretto contro il Parlamento.

19      Con ordinanza 9 novembre 2009 il presidente della Sesta Sezione del Tribunale riuniva le cause T‑166/07 e T‑285/07 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

20      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) decideva di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura, invitava la Repubblica ellenica, la Commissione, la Repubblica italiana e la Repubblica di Lituania a rispondere per iscritto a un quesito. La Repubblica italiana e la Commissione ottemperavano a tale invito.

21      Con lettere del 16 e del 23 novembre 2009 la Repubblica ellenica e la Repubblica di Lituania comunicavano la loro intenzione di non partecipare all’udienza.

22      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale venivano sentite all’udienza del 9 dicembre 2009.

23      A seguito dell’impedimento del giudice Tchipev sopravvenuto dopo la chiusura della fase orale, la causa veniva riassegnata al presidente di sezione Meij come giudice relatore, e per completare la sezione veniva designato il giudice Vadapalas, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

24      Con ordinanza 5 luglio 2010 il Tribunale (Sesta Sezione), nella sua nuova composizione, riapriva la fase orale e le parti venivano avvisate che sarebbero state sentite nel corso di una nuova udienza il 2 settembre 2010.

25      Con lettere datate 7, 9 e 16 luglio 2010, rispettivamente, la Repubblica italiana, la Commissione, la Repubblica di Lituania e la Repubblica ellenica informavano il Tribunale che rinunciavano ad essere sentite di nuovo nelle loro difese orali.

26      Pertanto, il presidente della Sesta Sezione decideva di chiudere la fase orale.

27      La Repubblica italiana, sostenuta dalla Repubblica ellenica, chiede che il Tribunale voglia annullare i bandi di concorso controversi.

28      La Repubblica ellenica chiede inoltre che il Tribunale voglia condannare la Commissione alle spese.

29      La Commissione europea chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese.

 In diritto

1.     Sulla domanda di non luogo a provvedere

 Argomenti delle parti

30      La Commissione ritiene che i ricorsi in esame siano divenuti privi di oggetto, in quanto l’EPSO avrebbe posto rimedio all’errore amministrativo costituito dalla pubblicazione dei bandi di concorso controversi in sole tre lingue, pubblicando per ciascuno di detti bandi una modifica nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali. Il testo delle modifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale il 20 giugno 2007, per i bandi di concorso EPSO/AD/94/07 ed EPSO/AST/37/07, e il 13 luglio 2007, per il bando di concorso EPSO/AD/95/07, preciserebbe, in sostanza, che la riapertura del termine per la presentazione delle candidature non pregiudica in alcun modo la posizione dei candidati già registrati per detti concorsi.

31      In sostanza, la Repubblica italiana osserva che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle modifiche dei bandi di concorso controversi non fa venire meno la materia del contendere.

 Giudizio del Tribunale

32      Si deve rilevare che la Repubblica italiana non contesta l’omessa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in tutte le lingue ufficiali, di un’informazione relativa alla pubblicazione dei bandi di concorso controversi, ma l’omessa pubblicazione integrale, nella Gazzetta ufficiale, dei bandi di concorso controversi nelle lingue ufficiali diverse dal francese, l’inglese e il tedesco.

33      Inoltre, le due modifiche non cambiano il requisito posto dai bandi di concorso controversi secondo il quale i candidati devono scegliere la loro seconda lingua tra il francese, l’inglese e il tedesco. Esse neppure incidono sull’indicazione, che figura nei bandi di concorso controversi, secondo la quale le prove e le comunicazioni con i candidati devono svolgersi unicamente in queste tre lingue.

34      Di conseguenza, la semplice pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di queste due modifiche dei bandi di concorso controversi in tutte le lingue ufficiali non rende i presenti ricorsi privi del loro oggetto, dal momento che, in particolare, non è stata effettuata alcuna pubblicazione integrale, nella Gazzetta ufficiale, dei bandi di concorso controversi nelle lingue ufficiali diverse dal francese, dall’inglese e dal tedesco.

35      Pertanto, la domanda di non luogo a provvedere presentata dalla Commissione dev’essere respinta.

2.     Nel merito

36      A sostegno dei presenti ricorsi la Repubblica italiana deduce, in sostanza, la violazione degli artt. 12 CE, 253 CE e 290 CE, degli artt. 1, 4, 5 e 6 del regolamento n. 1, dei principi di non discriminazione in base alla lingua, di proporzionalità, di multilinguismo e di tutela del legittimo affidamento nonché l’esistenza di uno sviamento di potere.

37      Il Tribunale esaminerà anzitutto la questione della violazione dell’art. 290 CE. In secondo luogo, verrà esaminata la questione della violazione del regolamento n. 1. In terzo luogo, si esaminerà la questione se la scelta di pubblicare integralmente nella Gazzetta ufficiale i bandi di concorso controversi soltanto in francese, in inglese e in tedesco sia in contrasto con i principi di non discriminazione, di proporzionalità e di multilinguismo. Sarà altresì esaminata la questione se la scelta di tre lingue da utilizzare come seconda lingua per partecipare ai concorsi in parola, per tutte le comunicazioni con l’EPSO e per lo svolgimento delle prove, effettuata nei bandi di concorso controversi, violi i principi di non discriminazione e di multilinguismo. In quarto luogo, si esaminerà le questione se la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso controversi leda il principio di tutela del legittimo affidamento, dal momento che contraddice una prassi costante seguita sino al luglio 2005, consistente nel redigere e pubblicare integralmente nella Gazzetta ufficiale i bandi di concorso in tutte le lingue ufficiali. In quinto luogo, verranno trattate le questioni del difetto di motivazione dei bandi di concorso controversi e dello sviamento di potere.

 Sulla violazione dell’art. 290 CE

 Argomenti delle parti

38      La Repubblica italiana ritiene che l’EPSO si sia sostituito al Consiglio nel fissare il regime linguistico dei concorsi controversi, in violazione dell’art. 290 CE. Peraltro, la decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore 25 luglio 2002, 2002/620/CE, che istituisce l’EPSO (GU L 197, pag. 53), non attribuirebbe a quest’ultimo alcuna competenza in materia di regime linguistico.

39      La Repubblica ellenica sostiene l’argomento della Repubblica italiana quanto al difetto di competenza dell’EPSO a modificare il regime linguistico previsto all’art. 290 CE.

40      La Commissione contesta l’argomento della Repubblica italiana. L’art. 290 CE non introdurrebbe nessuna regola sul regime linguistico comunitario, ma costituirebbe semplicemente il fondamento giuridico del regolamento n. 1, che stabilirebbe il regime linguistico comunitario.

 Giudizio del Tribunale

41      Il regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico delle istituzioni, è stato adottato dal Consiglio in applicazione dell’art. 290 CE. L’art. 6 del suddetto regolamento consente espressamente alle istituzioni di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei propri regolamenti interni, competenza nell’esercizio della quale dev’essere loro riconosciuta almeno una certa autonomia funzionale, al fine di garantire il loro buon funzionamento (conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa decisa con sentenza della Corte 15 marzo 2005, causa C‑160/03, Spagna/Eurojust, Racc. pag. I‑2077, paragrafo 48 e giurisprudenza citata).

42      Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che i bandi di concorso controversi non violano l’art. 290 CE, ma sono stati adottati nell’esercizio della competenza riconosciuta alle istituzioni e agli organi comunitari dal regolamento n. 1.

43      Ne consegue che il motivo inerente alla violazione dell’art. 290 CE dev’essere respinto.

 Sulla violazione degli artt. 1, 4, 5 e 6 del regolamento n. 1

 Argomenti delle parti

44      In primo luogo, la Repubblica italiana afferma che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso controversi solo in francese, inglese e tedesco è contraria agli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1. Infatti, atti di portata generale come i bandi di concorso controversi dovrebbero essere redatti in tutte le lingue ufficiali, conformemente all’art. 4 del regolamento n. 1, e, quindi, essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali, conformemente all’art. 5 del regolamento n. 1.

45      L’espressione «testi di portata generale», utilizzata nell’art. 4 del regolamento n. 1, escluderebbe che tale regolamento intenda riferirsi ai soli atti normativi. Al contrario, il regolamento n. 1 prevederebbe la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in tutte le lingue ufficiali, di tutte le manifestazioni di volontà delle istituzioni che possano interessare la generalità dei cittadini dell’Unione. Orbene, un bando di concorso rappresenterebbe un atto connotato da tali caratteristiche.

46      La Repubblica italiana osserva altresì che, anche se l’art. 1, nn. 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto indica che i bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e precisa il termine di presentazione delle candidature, esso non fornisce alcun elemento circa le lingue di pubblicazione del bando. Orbene, l’art. 4 del regolamento n. 1 prevederebbe che tutti i regolamenti e gli altri testi di portata generale siano redatti in tutte le lingue ufficiali.

47      In secondo luogo, la Repubblica italiana fa valere che la limitazione arbitraria a tre sole lingue per la scelta della seconda lingua dei concorsi controversi nonché per le comunicazioni e per lo svolgimento delle prove è contraria all’art. 1 del regolamento n. 1, il quale disporrebbe che tutte le lingue nazionali degli Stati membri hanno il rango di lingue ufficiali e di lingue di lavoro.

48      Tale limitazione non sarebbe nemmeno giustificata ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1. Certamente, tale disposizione consentirebbe alle istituzioni di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei loro regolamenti interni. Tuttavia, tale facoltà riguarderebbe solo il funzionamento interno delle istituzioni e non lo svolgimento dei concorsi esterni diretti all’assunzione del personale chiamato a lavorare al servizio delle istituzioni. Inoltre, nessuna istituzione avrebbe finora adottato un regolamento che preveda l’uso di lingue specifiche al suo interno o ancor meno l’uso del francese, dell’inglese o del tedesco, mentre un’unica eccezione è prevista per la Corte di giustizia, che formerebbe espressamente oggetto di speciale menzione all’art. 7 del regolamento n. 1.

49      La Repubblica ellenica condivide l’argomento della Repubblica italiana secondo cui i bandi di concorso sono «testi di portata generale» ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 1.

50      La Repubblica ellenica fa altresì valere che il potere discrezionale che la Commissione riconosce all’EPSO, volendosi inscrivere nel solco tracciato dalle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Spagna/Eurojust, cit., che consente di procedere alla scelta della lingua secondo le esigenze del servizio e stabilisce la distinzione tra atti a carattere esterno e interno, è eccezionalmente ampio e non può trovare fondamento giuridico nell’art. 6 del regolamento n. 1. Infatti, un simile potere discrezionale avrebbe dovuto essere istituito e delimitato a priori dal regolamento interno dell’istituzione di cui trattasi e non essere esercitato di volta in volta a proprio piacimento, «minando» così ogni nozione di certezza del diritto.

51      La Commissione contesta tutti gli argomenti della Repubblica italiana.

 Giudizio del Tribunale

52      Secondo una costante giurisprudenza, il regolamento n. 1 non è applicabile ai rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari e agenti, in quanto fissa unicamente il regime linguistico applicabile tra le istituzioni ed uno Stato membro o una persona che ricade nella giurisdizione di uno degli Stati membri (sentenze del Tribunale 5 ottobre 2005, causa T‑203/03, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑279 e II‑1287, punto 60, e 20 novembre 2008, causa T‑185/05, Italia/Commissione, Racc. pag. II‑3207, punto 117).

53      Infatti, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità, nonché i candidati a tali posti, riguardo all’applicazione delle disposizioni dello Statuto, comprese quelle relative all’assunzione nell’ambito di un’istituzione, sono soggetti unicamente alla giurisdizione comunitaria. Inoltre, l’art. 6 del regolamento n. 1 consente espressamente alle istituzioni di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei loro regolamenti interni (v., per analogia, sentenze del Tribunale 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punto 13, e Italia/Commissione, cit., punto 118).

54      L’equiparazione dei candidati a tali posti, in materia di regime linguistico applicabile, ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità trova giustificazione nella circostanza che tali candidati entrano in relazione con un’istituzione unicamente al fine di ottenere un posto di funzionario o di agente per il quale talune conoscenze linguistiche sono necessarie e possono essere imposte dalle disposizioni comunitarie applicabili per assegnare il posto di cui è causa (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 119).

55      Ne consegue che gli artt. 1, 4 e 5 del regolamento n. 1 non si applicano ai bandi di concorso controversi.

56      In tali condizioni, rientra nella responsabilità delle istituzioni scegliere la lingua veicolare interna, e ogni istituzione ha il potere di imporla ai suoi agenti e a coloro che rivendicano tale qualità (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Spagna/Eurojust, cit., paragrafo 46). Rientra altresì nella responsabilità delle istituzioni la scelta della lingua di pubblicazione esterna di un bando (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 122).

57      Di conseguenza, l’argomento secondo il quale l’amministrazione avrebbe utilizzato una facoltà non riconosciutale dall’art. 6 del regolamento n. 1, imponendo ai potenziali candidati ai concorsi in parola di scegliere la loro seconda lingua fra tre sole lingue, vale a dire il francese, l’inglese e il tedesco, e pubblicando i bandi di concorso controversi in queste sole lingue, dev’essere respinto.

58      Tenuto conto di quanto precede, il motivo basato sulla violazione degli artt. 1, 4, 5 e 6 del regolamento n. 1 dev’essere respinto.

 Sulla violazione dei principi di non discriminazione, di proporzionalità e di multilinguismo

 Argomenti delle parti

59      In primo luogo, la Repubblica italiana ritiene che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso controversi in tre sole lingue abbia impedito a tutti i cittadini dell’Unione di acquisire conoscenza della loro esistenza in condizioni di uguaglianza, secondo il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall’art. 12 CE. Infatti, ai cittadini di lingua francese, inglese o tedesca sarebbe conferito un vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri cittadini dell’Unione. Tale pubblicazione rappresenterebbe altresì una violazione del principio del multilinguismo, sancito all’art. 6, n. 3, UE e all’art. 22 della Carta, secondo cui ciascun cittadino dell’Unione avrebbe il diritto di essere informato nella propria lingua degli atti comunitari che incidono sui suoi diritti, tanto più che egli leggerebbe la Gazzetta ufficiale nella sua lingua madre.

60      La Repubblica italiana sostiene che non ha alcun rilievo il fatto che numerosi cittadini dell’Unione non appartenenti agli Stati membri di lingua francese, inglese e tedesca, e, in particolare, cittadini italiani abbiano partecipato ai concorsi di cui trattasi avendo avuto notizia degli stessi mediante bandi pubblicati dall’EPSO in lingua locale su taluni giornali nazionali o sul suo sito Internet. Si tratterebbe di un concorso di circostanze del tutto fortuito che non eliminerebbe la discriminazione, dato che non tutti leggerebbero i giornali del proprio paese e avrebbero accesso a Internet. Inoltre, nella fase attuale di sviluppo culturale e tecnologico dell’Unione, non sarebbe difficile pubblicare nella Gazzetta ufficiale un bando di concorso in ciascuna lingua, poiché si tratterebbe di atti piuttosto «brevi e ripetitivi».

61      La Repubblica italiana rileva altresì l’esistenza di una discriminazione per quanto riguarda il termine di presentazione delle domande per l’iscrizione ai concorsi. Infatti, mentre i candidati di lingua francese, inglese e tedesca dispongono del termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, gli altri candidati disporrebbero di un periodo di tempo nettamente più breve, poiché verrebbero a conoscenza dei bandi di concorso controversi in una data successiva a quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

62      In secondo luogo, la Repubblica italiana ritiene che la limitazione arbitraria a tre sole lingue per la scelta della seconda lingua, nonché per le comunicazioni e per lo svolgimento delle prove, si tradurrebbe in una palese discriminazione rispetto alle lingue diverse dal francese, dall’inglese e dal tedesco, in violazione dell’art. 12 CE. Tale limitazione sarebbe anche contraria al principio di multilinguismo tutelato dall’art. 22 della Carta, il quale prevederebbe che tutte le lingue ufficiali debbano poter essere ammesse a titolo di seconda lingua, e comporterebbe inoltre una discriminazione altrettanto palese a danno di tutti i cittadini comunitari che conoscessero, oltre alla propria lingua, una seconda, e magari anche una terza, una quarta e una quinta lingua ufficiale, tra le quali però non si trovino il francese, l’inglese o il tedesco.

63      La Repubblica italiana ha aggiunto in udienza che tale limitazione è altresì contraria all’art. 27 dello Statuto, il quale prevede che nessun impiego possa essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro. Essa ha altresì precisato che detta limitazione viola l’art. 28, lett. f), dello Statuto, in quanto tale disposizione non prevede limiti, per i candidati ad un concorso, né alla conoscenza della prima lingua né alla conoscenza della seconda lingua del concorso.

64      La Repubblica italiana sostiene che un bando di concorso è un testo di contenuto esclusivamente giuridico, attraverso il quale il candidato si forma un’idea dei propri diritti e obblighi in relazione ad un atto importante come la partecipazione ad un concorso per l’assunzione nelle istituzioni. Pertanto, i candidati che avessero una conoscenza approfondita del francese, dell’inglese o del tedesco sarebbero avvantaggiati al momento della lettura di un bando di concorso in una di tali tre lingue rispetto ai candidati che non le conoscessero, o che ne avessero una conoscenza soltanto soddisfacente.

65      In terzo luogo, la Repubblica italiana rileva che, anche se l’EPSO ha proceduto ad una pubblicazione succinta di modifiche in tutte le lingue ufficiali, esso non ha posto fine alla violazione del principio di non discriminazione, dato che la mera pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una modifica in tutte le lingue ufficiali obbliga i candidati che abbiano il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua a procurarsi e a tradurre la versione integrale dei bandi di concorso controversi redatti in queste sole lingue.

66      La pubblicazione di tali modifiche in tutte le lingue ufficiali non avrebbe neanche modificato il contenuto dei bandi di concorso controversi per quanto riguarda la seconda lingua. Infatti, la scelta del francese, dell’inglese o del tedesco come seconda lingua obbligatoria per sostenere le prove dei concorsi escluderebbe sempre da detti concorsi i candidati che non sono in grado di indicare come seconda lingua una di tali tre lingue.

67      In quarto luogo, la Repubblica italiana osserva che, sebbene la pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta ufficiale in tre sole lingue possa trovare una giustificazione nelle difficoltà di traduzione e di pubblicazione derivanti dall’adesione dei nuovi Stati membri dopo l’ampliamento del 2004, tuttavia siffatta pubblicazione sarebbe contraria al principio di proporzionalità, dato che accorderebbe un vantaggio ad un gruppo ristretto di lingue, cioè al francese, all’inglese e al tedesco.

68      La Repubblica ellenica osserva anzitutto che l’ordinamento giuridico comunitario non riconosce una «superiorità numerica», o di qualsiasi altra natura, a nessuna delle lingue ufficiali. Al contrario, il legislatore comunitario sancirebbe il multilinguismo comunitario e adotterebbe un approccio neutrale nei confronti delle lingue.

69      La Repubblica ellenica rileva inoltre che la legalità comunitaria è stata elusa per motivi di semplificazione e di abbreviamento delle procedure, i quali, di per sé, non sono considerati inammissibili o illeciti. Tuttavia, tali motivi di semplificazione e di abbreviamento delle procedure non sarebbero utili per tutti i cittadini dell’Unione, dato che una parte di questi ultimi non potrebbe venire a conoscenza dei bandi di concorso controversi in una lingua per essi agevolmente comprensibile.

70      La Commissione contesta tutti gli argomenti della Repubblica italiana.

 Giudizio del Tribunale

–       Ossevazioni preliminari

71      Si deve osservare, in via preliminare, che il presente motivo si divide in due parti. Nell’ambito della prima parte il Tribunale, in sostanza, è chiamato a pronunciarsi sulla questione se la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso controversi in sole tre lingue, vale a dire in francese, in inglese e in tedesco, sia conforme ai principi di non discriminazione, di proporzionalità e di multilinguismo. Il Tribunale si deve altresì pronunciare sulla questione se la pubblicazione succinta nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali di modifiche dei bandi di concorso controversi abbia posto fine all’asserita discriminazione tra le lingue. Nell’ambito della seconda parte il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla conformità ai principi di non discriminazione e di multilinguismo dell’obbligo di scegliere tra francese, inglese e tedesco come seconda lingua per partecipare ai concorsi di cui trattasi e come lingua da utilizzare per le comunicazioni e per lo svolgimento delle prove.

–       Sulla prima parte, riguardante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso controversi nonché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in tutte le lingue ufficiali di modifiche a detti bandi di concorso

72      In primo luogo, occorre rilevare che non sussistono disposizioni né principi di diritto comunitario che impongano la pubblicazione sistematica nella Gazzetta ufficiale, in tutte le lingue ufficiali, di bandi di concorso come quelli controversi nel caso di specie (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 115).

73      È vero che i posti da coprire di cui ai bandi di concorso controversi possono interessare, potenzialmente, candidati che provengono da qualunque Stato membro. Tuttavia, come la Corte ha già dichiarato, i numerosi riferimenti nel Trattato CE all’uso delle lingue non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale di diritto comunitario che garantisca a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in qualunque circostanza (sentenza della Corte 9 settembre 2003, causa C‑361/01 P, Kik/UAMI, Racc. pag. I‑8283, punto 82, e sentenza Italia/Commissione, cit., punto 116).

74      In secondo luogo, occorre rilevare che, se è vero che l’amministrazione può legittimamente adottare le misure che le sembrano adeguate al fine di disciplinare alcuni aspetti della procedura di assunzione del personale, tali misure non devono sfociare in una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati a un determinato posto (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 127).

75      Da una parte, una siffatta discriminazione è vietata expressis verbis dall’art. 1 quinquies, n. 1, dello Statuto, laddove il n. 6 dello stesso articolo prevede che, nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, qualsiasi limitazione a tali principi debba essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e debba rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nell’ambito della politica del personale (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 128).

76      Dall’altra, l’art. 27 dello Statuto osta, anch’esso, a che l’amministrazione esiga, da parte dei candidati ad un posto, la conoscenza perfetta di una determinata lingua ufficiale, allorché tale requisito linguistico ha l’effetto di riservare detto posto ad una nazionalità determinata senza che ciò sia giustificato da motivi inerenti al buon funzionamento del servizio (sentenza della Corte 4 marzo 1964, causa 15/63, Lassalle/Parlamento, Racc. pagg. 66, 72 e 73, e sentenza Italia/Commissione, cit., punto 129).

77      Ne consegue che, se l’amministrazione decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale il testo integrale di bandi di concorso per posti da coprire nell’ambito delle istituzioni unicamente in alcune lingue, essa, al fine di evitare una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati potenzialmente interessati da tale bando, deve adottare misure adeguate al fine di informare l’insieme di tali candidati dell’esistenza del bando di concorso di cui trattasi e delle edizioni in cui esso è stato pubblicato integralmente (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 130).

78      Nella misura in cui tale requisito venga soddisfatto, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un bando di concorso in un numero limitato di lingue non è tale da provocare una discriminazione tra i diversi candidati se è pacifico che essi possiedono una sufficiente padronanza di almeno una di queste lingue, tale da consentire loro di acquisire utilmente conoscenza del contenuto di detto bando (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 131).

79      A tale riguardo occorre ricordare la giurisprudenza secondo la quale la circostanza che documenti indirizzati dall’amministrazione ad uno dei suoi funzionari siano redatti in una lingua diversa dalla lingua madre di tale funzionario o dalla prima lingua straniera scelta dallo stesso non costituisce alcuna violazione dei diritti di tale funzionario, se egli possiede una padronanza della lingua utilizzata dall’amministrazione tale da consentirgli di acquisire effettivamente e facilmente conoscenza del contenuto dei documenti in questione. Tale conclusione è parimenti valida riguardo ad un atto indirizzato all’insieme dei funzionari o dei candidati a una procedura di selezione, quale un bando di concorso (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 132 e giurisprudenza citata).

80      Occorre parimenti ricordare che, alla luce dell’art. 28, lett. f), dello Statuto, il candidato ad una procedura di assunzione deve dimostrare una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale nella misura necessaria alle funzioni che è chiamato a svolgere. Si tratta delle conoscenze linguistiche minime necessarie ai fini dell’assunzione di funzionari comunitari, fermo restando che l’amministrazione può eventualmente fissare requisiti linguistici più restrittivi per l’assunzione ad un posto determinato (v. sentenza Italia/Commissione, cit., punto 133).

81      In tal senso, quando le necessità del servizio o quelle dell’impiego lo esigono, l’amministrazione può legittimamente specificare le lingue di cui è richiesta la conoscenza approfondita o soddisfacente. In quest’ultimo caso, la circostanza che il testo dei bandi di concorso di cui trattasi sia unicamente disponibile in dette lingue non è tale da provocare una discriminazione tra candidati, dal momento che essi devono, tutti, avere la padronanza di almeno una di queste lingue (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 134).

82      Per contro, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del testo del bando di concorso unicamente in alcune lingue ufficiali, quando invece persone che abbiano solo conoscenze di altre lingue ufficiali potrebbero presentare la loro candidatura, è tale da condurre, in assenza di altre misure intese a consentire a quest’ultima categoria di candidati potenziali di acquisire utilmente conoscenza del contenuto di tale bando, ad una discriminazione a loro danno (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 135).

83      In tale ipotesi, infatti, i candidati di cui è causa si troverebbero in una posizione meno favorevole rispetto agli altri candidati, dato che non sarebbero in grado di acquisire utilmente conoscenza delle qualifiche richieste dal bando di concorso nonché dei requisiti e delle regole della procedura di assunzione. Orbene, una siffatta conoscenza costituisce un presupposto necessario per la migliore presentazione possibile della loro candidatura, al fine di potersi giovare delle più ampie possibilità di essere scelti per il posto di cui è causa (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 136).

84      Nel caso di specie si deve constatare che i bandi di concorso controversi sono stati pubblicati, integralmente, soltanto nelle lingue francese, inglese e tedesca. Tuttavia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale, in tutte le lingue ufficiali, due modifiche, che informavano succintamente il pubblico dell’esistenza e del contenuto dei bandi di concorso controversi e che rinviavano alle edizioni francese, inglese e tedesca per ottenere il loro testo integrale.

85      Tali due modifiche hanno posto rimedio all’omessa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso controversi in tutte le lingue ufficiali.

86      Le due modifiche riprendono, in maniera più succinta, il contenuto di detti bandi, in particolare alcune condizioni di ammissione, ivi indicate in conformità all’art. 1 dell’allegato III dello Statuto, per quanto attiene alle qualifiche richieste. In tal senso, la modifica pubblicata il 20 giugno 2007, relativa specificamente al bando di concorso EPSO/AD/94/07, precisa che i candidati devono possedere un diploma attestante una formazione universitaria completa triennale nel settore in questione, cioè quello dell’informazione, della comunicazione e dei media, oppure un diploma attestante una formazione universitaria completa triennale in un altro settore, oltre ad un’esperienza professionale di almeno tre anni in un settore pertinente al tipo di funzioni da svolgere. La stessa modifica prevede, con riferimento al bando di concorso EPSO/AST/37/07, che i candidati attestino, a seconda della qualifica da essi posseduta, un’esperienza professionale di tre o sei anni. La modifica pubblicata il 13 luglio 2007, che riprende alcune condizioni di ammissione contenute nel bando di concorso EPSO/AD/95/07, indica che i candidati devono parimenti attestare una formazione universitaria triennale nel settore dell’informazione (biblioteca/documentazione) o una formazione universitaria triennale seguita da una qualifica specialistica in tale settore e che non è richiesta nessuna esperienza professionale.

87      Le due modifiche precisano altresì la natura dei tre concorsi, che è di concorsi generali, le loro modalità di svolgimento, vale a dire quelle dei concorsi per titoli ed esami – ad eccezione del bando di concorso EPSO/AST/37/07, che non indica i titoli richiesti –, nonché il gruppo di funzioni e il grado proposti. Esse indicano, infine, che sono riaperti i termini di presentazione delle candidature.

88      Inoltre le due modifiche, pubblicate in tutte le lingue ufficiali, rinviano esplicitamente alle edizioni francese, inglese e tedesca della Gazzetta ufficiale, nelle quali sono stati pubblicati i bandi di concorso controversi. Esse hanno pertanto consentito a tutti gli interessati ai concorsi controversi, che dovevano avere la padronanza di almeno una delle lingue sopra menzionate, di prendere conoscenza dell’integrale contenuto di detti bandi.

89      Certamente, le modifiche non hanno fornito altre informazioni sulle condizioni di ammissione che i candidati dovevano soddisfare o sullo svolgimento dei test di preselezione e delle prove scritte e orali; tuttavia esse hanno fornito le informazioni essenziali sul contenuto dei bandi di concorso controversi, consentendo agli interessati di valutare l’opportunità di presentare l’atto di candidatura.

90      Pertanto, la pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso controversi in sole tre lingue, seguita da una pubblicazione succinta nella Gazzetta ufficiale, in tutte le lingue ufficiali, di modifiche di detti bandi, non costituisce una discriminazione basata sulla lingua contraria all’art. 12 CE. Essa non integra neppure una violazione dell’art. 6, n. 3, UE, il quale si limita ad indicare che l’Unione rispetta le identità nazionali. Peraltro, detta pubblicazione non viola l’art. 22 della Carta, che comunque è priva di forza giuridica vincolante (sentenze del Tribunale 28 ottobre 2004, cause riunite T‑219/02 e T‑337/02, Lutz Herrera/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-319 e II‑1407, punto 88; 15 febbraio 2005, causa T‑256/01, Pyres/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-23 e II‑99, punto 66, e 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A-2-297 e II‑A-2-1527, punto 150).

91      Inoltre, dal momento che la pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale in tre sole lingue dei bandi di concorso controversi, seguita dalla pubblicazione delle due modifiche, non è tale da incidere sull’accesso degli interessati – che soddisfino i requisiti relativi alle conoscenze linguistiche – al testo integrale dei bandi di concorso, la circostanza invocata dalla Repubblica italiana, secondo la quale una siffatta pubblicazione privilegerebbe un gruppo limitato di lingue non permette di considerarla inadeguata e non necessaria rispetto alle finalità organizzative che persegue. Pertanto, essa non è contraria al principio di proporzionalità.

92      Alla luce di tali considerazioni, si deve respingere la prima parte del presente motivo.

–       Sulla seconda parte, riguardante la scelta di tre lingue da utilizzare come seconda lingua per partecipare ai concorsi controversi, per le comunicazioni con l’EPSO e per lo svolgimento delle prove

93      Si deve rilevare che il buon funzionamento delle istituzioni e degli organi comunitari può obiettivamente giustificare una scelta limitata di lingue di comunicazione interna (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Spagna/Eurojust, cit., paragrafo 47).

94      Tuttavia, la scelta di una o di più lingue ufficiali a livello interno è ammissibile soltanto se fondata su considerazioni oggettive, legate alle esigenze funzionali dell’istituzione interessata, e sempreché non crei ingiustificate differenze di trattamento fra i cittadini dell’Unione. Occorre garantire, da un lato, che il regime scelto corrisponda alle specifiche esigenze dell’istituzione interessata, in considerazione, ad esempio, della sua storia, dell’ubicazione della sede, delle esigenze di comunicazione interna o della natura delle funzioni ad essa spettanti. Al riguardo, si deve rilevare che appare sufficiente esigere una conoscenza di una seconda lingua ufficiale. Infatti, il requisito di una conoscenza cumulativa di diverse lingue non può essere giustificato da esigenze di comunicazione interna e può soltanto corrispondere all’intento di concedere uno status privilegiato ad alcune lingue ufficiali (conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Spagna/Eurojust, cit., paragrafo 56). Occorre accertarsi, d’altra parte, che la scelta di una o di più lingue ufficiali sul piano interno non comprometta la parità di accesso dei cittadini dell’Unione ai posti di lavoro offerti dalle istituzioni e dagli organi comunitari. A tal riguardo, tutti coloro che possiedono le competenze necessarie per svolgere le funzioni relative ai posti da ricoprire devono poter accedere e partecipare, alle stesse condizioni, ai procedimenti di assunzione (conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Spagna/Eurojust, cit., paragrafo 49).

95      Nel caso di specie emerge chiaramente dall’esame della prima parte del presente motivo che qualsiasi candidato ai concorsi di cui trattasi in possesso delle competenze linguistiche richieste dai bandi di concorso controversi ha potuto accedere e partecipare, alle stesse condizioni, ai procedimenti di assunzione.

96      Si deve altresì osservare che i tre bandi di concorso controversi precisano che, per essere ammessi a partecipare ai concorsi di cui trattasi, i candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali e una conoscenza soddisfacente, come seconda lingua, del francese, dell’inglese o del tedesco, fermo restando che i test di preselezione e le prove si sarebbero dovuti svolgere nella seconda lingua, obbligatoriamente diversa dalla lingua principale.

97      Si deve osservare che il requisito delle conoscenze linguistiche previsto nei bandi di concorso controversi non riguarda l’insieme delle seconde lingue, dal momento che i potenziali candidati a tali concorsi sono tenuti a conoscere in modo soddisfacente soltanto una di queste.

98      Occorre inoltre sottolineare che la Repubblica italiana non afferma che la scelta del francese, dell’inglese o del tedesco come seconda lingua non corrisponda alle esigenze funzionali delle istituzioni e degli organi comunitari, ma critica la limitazione a tre lingue della scelta della seconda lingua per i concorsi di cui trattasi.

99      Certamente, come rileva la Repubblica italiana, i potenziali candidati ai concorsi controversi la cui lingua principale sia il francese, l’inglese o il tedesco sono avvantaggiati per quanto riguarda la conoscenza dei bandi di concorso controversi, la loro lettura e la partecipazione ai concorsi di cui trattasi rispetto agli altri candidati che non conoscano o che abbiano soltanto una conoscenza soddisfacente di una di queste tre lingue. Tuttavia, siffatta differenza non può costituire una violazione del principio di non discriminazione dei candidati in base alla lingua. Infatti, da un lato, tale differenza tra i candidati deriva da circostanze proprie di ciascun candidato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 aprile 2005, causa T‑376/03, Hendrickx/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑379, punto 33). Dall’altro, la Repubblica italiana non ha fornito alcun elemento concreto atto a contestare la pertinenza delle conoscenze linguistiche richieste nei bandi di concorso controversi. Essa non può pertanto asserire che tale requisito non sia oggettivamente dettato dalle esigenze del servizio. Infine, riguardo al termine di presentazione delle candidature, contrariamente a quanto afferma la Repubblica italiana, i candidati la cui lingua principale non era il francese, l’inglese o il tedesco non hanno goduto di un termine inferiore a quello che era stato stabilito nei bandi di concorso controversi, poiché le due modifiche sopra menzionate hanno riaperto il termine per la presentazione delle candidature ai concorsi in parola.

100    Peraltro, l’argomento della Repubblica italiana secondo il quale non si può ravvisare un «collegamento preferenziale» tra, da un lato, il francese, l’inglese e il tedesco e, dall’altro, i settori coperti dai bandi di concorso controversi dev’essere respinto.

101    Certamente, è indubbio che i settori cui fanno riferimento i bandi di concorso controversi, vale a dire, quanto ai bandi di concorso EPSO/AD/94/07 e EPSO/AST/37/07, i settori della comunicazione, dell’informazione e dei media e, quanto al bando di concorso EPSO/AD/95/07, il settore delle scienze dell’informazione (biblioteca e documentazione), richiedono una grande varietà di competenze linguistiche. Tuttavia, la lingua principale, della quale i bandi di concorso controversi richiedono una conoscenza approfondita, può essere qualsiasi lingua ufficiale. Di conseguenza, il requisito di conoscere in maniera approfondita una tale lingua è sufficiente a garantire una grande varietà di competenze linguistiche nell’assunzione dei candidati che rispondano ai bandi di concorso controversi.

102    Pertanto, l’argomento sostenuto dalla Repubblica italiana intende contestare la scelta della seconda lingua richiesta da detti bandi, nella specie il francese, l’inglese o il tedesco. Orbene, come precedentemente stabilito, la scelta del regime linguistico interno delle istituzioni e degli organi comunitari rientra nel loro ambito di responsabilità (v. punto 56 supra).

103    Di conseguenza, le censure concernenti l’obbligo di scelta tra il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua per partecipare ai concorsi controversi, per ogni comunicazione tra i candidati ai concorsi di cui trattasi e l’EPSO nonché per lo svolgimento delle prove, devono essere respinte.

104    La seconda parte del presente motivo dev’essere pertanto respinta.

105    Tenuto conto di quanto precede, il motivo basato sulla violazione dei principi di non discriminazione, di proporzionalità e di multilinguismo dev’essere interamente respinto.

 Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

 Argomenti delle parti

106    La Repubblica italiana ritiene, in sostanza, che la nuova procedura di redazione e di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso controversi in tre lingue violi il principio di tutela del legittimo affidamento. Infatti, la citata procedura contraddirebbe una prassi costante, posta in essere fino al luglio 2005, consistente nel redigere e pubblicare, nella Gazzetta ufficiale, i bandi di concorso in tutte le lingue ufficiali. Al riguardo, la Repubblica italiana ritiene che, sebbene una prassi non possa costituire una fonte del diritto comunitario, la prassi seguita per i bandi di concorso pubblicati prima del luglio 2005 sia l’unica conforme agli artt. 1 e 4 del regolamento n. 1.

107    La Repubblica italiana non comprende perché i bandi di concorso non possano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali, dato che essi esigono la conoscenza approfondita di una di dette lingue. La Repubblica italiana sostiene infatti che dovrebbe esistere una coerenza tra, da un lato, il requisito imposto al candidato della conoscenza di una delle lingue ufficiali come lingua principale e, dall’altro, le lingue in cui i bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Una siffatta coerenza non potrebbe esistere solo per quanto riguarda le seconde lingue, vale a dire il francese, l’inglese e il tedesco.

108    In udienza la Repubblica italiana ha rilevato che dal 2009 la Commissione ha ripristinato la prassi consistente nella pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso in tutte le lingue ufficiali.

109    La Commissione contesta tutti gli argomenti della Repubblica italiana. In udienza, essa ha confermato di aver ricominciato, dal 2009, a pubblicare integralmente nella Gazzetta ufficiale i bandi di concorso in tutte le lingue ufficiali.

 Giudizio del Tribunale

110    Si deve osservare che il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento spetta a chiunque si trovi in una situazione in cui risulti che l’amministrazione comunitaria, fornendogli precise assicurazioni, ha fatto sorgere in lui aspettative fondate. Costituiscono assicurazioni del genere, qualunque sia la forma in cui sono state comunicate, informazioni precise, incondizionate, concordanti e provenienti da fonti autorizzate e affidabili. Per contro, nessuno può affermare la violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (sentenza della Corte 25 ottobre 2007, causa C‑167/06 P, Komninou e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 63, e sentenza Campoli/Commissione, cit., punto 68).

111    Nel caso di specie si deve constatare che la Repubblica italiana non deduce nessun elemento che consenta di concludere che l’amministrazione abbia fornito un’assicurazione precisa tale da far sorgere aspettative fondate circa il mantenimento della prassi consistente nella redazione e nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso in tutte le lingue ufficiali.

112    Risulta inoltre dalla giurisprudenza che una semplice prassi, per quanto costante, non equivale a informazioni precise, incondizionate e concordanti (sentenza Campoli/Commissione, cit., punto 70). Si deve pertanto constatare che la prassi in vigore sino al luglio 2005, consistente nel pubblicare nella Gazzetta ufficiale i bandi di concorso in tutte le lingue ufficiali, non era tale da ingenerare un legittimo affidamento nel suo mantenimento.

113    Occorre altresì rilevare che l’argomento della Repubblica italiana riguardo al fatto che, sebbene una prassi non possa costituire una fonte di diritto comunitario, quella seguita per i bandi di concorso pubblicati sino al luglio 2005 sarebbe la sola ad essere conforme agli artt. 1 e 4 del regolamento n. 1, dev’essere respinto in quanto, come stabilito precedentemente (v. punti 52‑57 supra), i bandi di concorso controversi non violano il regolamento n. 1.

114    Al tempo stesso, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, non occorre, nel caso di specie, garantire «coerenza» tra, da un lato, il requisito imposto ai candidati potenziali della conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali e, dall’altro, le lingue di pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale, del testo integrale dei bandi di concorso controversi. Infatti, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il 20 giugno e il 13 luglio 2007, di modifiche ai bandi di concorso controversi in tutte le lingue ufficiali ha consentito di avvertire tutti i potenziali candidati dell’esistenza di bandi di concorso che potevano interessarli e, pertanto, che quest’ultimi ne acquisissero utile conoscenza.

115    Alla luce di tali considerazioni, il motivo basato sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento dev’essere respinto.

 Sul difetto di motivazione e sullo sviamento di potere

 Argomenti delle parti

116    La Repubblica italiana ritiene che i bandi di concorso di cui trattasi non forniscano alcuna motivazione adeguata relativa alla nuova prassi di redigere e di pubblicare i bandi di concorso, nella Gazzetta ufficiale, in tre sole lingue. Tale vizio sarebbe di per sé sufficiente a comportare l’integrale annullamento dei bandi di concorso controversi.

117    In particolare, la Repubblica italiana afferma che dai bandi di concorso controversi non si evince il motivo per cui l’EPSO abbia utilizzato tre lingue e non quattro, cinque o una, né quello per cui la scelta sia caduta sul francese, sull’inglese e sul tedesco.

118    La Repubblica italiana ritiene inoltre che l’argomento dedotto nella lettera che l’EPSO le ha inviato il 29 marzo 2007, secondo cui la nuova politica di pubblicazione in una, in diverse o in tutte le lingue ufficiali, tenuto conto delle conoscenze specifiche richieste ai candidati ad un concorso, si sarebbe rivelata efficace per garantire la partecipazione di migliaia di candidati e una ripartizione geografica equilibrata, non è pertinente e rivela un possibile sviamento di potere. La Repubblica italiana rileva, infatti, che l’EPSO sembra aver utilizzato il regime linguistico per fini estranei ai suoi compiti istituzionali. La ripartizione geografica equilibrata dei partecipanti non sarebbe di per sé un obiettivo codificato a livello comunitario, né un obiettivo il cui perseguimento competerebbe all’amministrazione, poiché il solo obiettivo rilevante sarebbe quello di consentire a tutti i cittadini la partecipazione ad un concorso in condizioni di uguaglianza e senza subire discriminazioni riconducibili alla loro nazionalità.

119    La Repubblica italiana sostiene che le conoscenze linguistiche richieste ai candidati ad un concorso devono costituire oggetto di una valutazione dopo la presentazione della loro candidatura e non nella fase preliminare, il cui solo obiettivo è quello di permettere ai potenziali candidati di conoscere l’esistenza del concorso e di parteciparvi. Di conseguenza, le conoscenze linguistiche necessarie per superare il concorso non costituirebbero una giustificazione che possa fondare le scelte operate al momento della pubblicazione dei bandi di concorso controversi nella Gazzetta ufficiale.

120    In realtà, l’EPSO dimostrerebbe la sua intenzione di anticipare la selezione su una base linguistica utilizzando le modalità di pubblicazione dei bandi di concorso controversi come una prima barriera che i candidati debbono superare, rendendo in tal modo più evidente lo sviamento. Infatti, la selezione dovrebbe aver luogo dopo la presentazione delle candidature ai concorsi e non precederla, ed essere effettuata dalla commissione giudicatrice, e non dall’organismo che organizza il concorso.

121    In udienza la Repubblica italiana ha precisato che le conoscenze linguistiche richieste ai candidati per la seconda lingua dovevano formare oggetto di una prova linguistica specifica e autonoma, ai sensi dell’art. 28, lett. f), dello Statuto.

122    Essa ha in seguito aggiunto che ogni limitazione relativa alla seconda lingua di cui era richiesta la conoscenza ai candidati dei concorsi controversi doveva basarsi su considerazioni concrete, nel senso che essa doveva essere connessa alle specifiche caratteristiche dei posti da coprire, come risulterebbe dall’art. 1, lett. f), dell’allegato III dello Statuto. Orbene, i bandi di concorso controversi non rispetterebbero tale norma.

123    Infine, la Repubblica italiana constata che non può ravvisarsi alcun «collegamento preferenziale» tra, da un lato, il francese, l’inglese e il tedesco e, dall’altro, i bandi di concorso controversi. Infatti, i settori specifici cui si riferiscono detti bandi, nel caso di specie quelli della documentazione, dell’informazione e dei media, riguarderebbero una grande varietà di competenze linguistiche. Sarebbe quindi logico diffondere i bandi di concorso controversi in tutte le lingue ufficiali. In ogni caso la Repubblica italiana ritiene che, supponendo che debba esistere un legame tra le competenze linguistiche richieste e le lingue di redazione e di pubblicazione, nulla osta alla pubblicazione dei bandi di concorso controversi nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali, dato che queste ultime rappresentano le prime lingue, la cui conoscenza è richiesta dai citati bandi.

124    La Commissione contesta tutti gli argomenti della Repubblica italiana.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

125    Risulta dallo Statuto che la funzione essenziale del bando di concorso consiste nell’informare gli interessati, con la maggiore precisione possibile, del tipo di condizioni richieste per occupare il posto di cui trattasi, al fine di porli in grado di valutare, da un lato, se sia per essi opportuno presentare la propria candidatura e, dall’altro, quali documenti giustificativi siano rilevanti per i lavori della commissione giudicatrice e debbano, conseguentemente, essere allegati agli atti di candidatura (ordinanza del Tribunale 3 aprile 2001, cause riunite T‑95/00 e T‑96/00, Zaur-Gora e Dubigh/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑379, punto 47). Orbene, i bandi di concorso controversi, quali modificati, assolvono tale funzione essenziale (v. punti 77‑88 supra).

126    Pertanto, l’amministrazione non era tenuta a giustificare, nei bandi di concorso controversi, la scelta delle tre lingue da utilizzare come seconda lingua per partecipare ai concorsi e alle prove, dal momento che è pacifico che tale scelta risponde alle sue esigenze interne.

127    Pertanto, a torto la Repubblica italiana sostiene che i bandi di concorso controversi violino l’art. 253 CE.

–       Sull’esistenza di uno sviamento di potere

128    Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa e fa riferimento al fatto che un’autorità amministrativa ha esercitato i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (sentenza del Tribunale 19 ottobre 1995, causa T‑562/93, Obst/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑247 e II‑737, punto 62).

129    Nel caso di specie, l’argomento della Repubblica italiana secondo cui la nuova politica di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso in una o più lingue ufficiali, tenuto conto delle conoscenze specifiche richieste ai candidati, rivelerebbe uno sviamento di potere in quanto l’EPSO avrebbe utilizzato il regime linguistico dei concorsi per fini estranei ai suoi compiti istituzionali dev’essere respinto.

130    Infatti, la determinazione delle competenze linguistiche richieste ai candidati potenziali, nonché delle lingue di pubblicazione dei bandi di concorso controversi, costituisce un particolare aspetto delle procedure di assunzione del personale (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 122).

131    In tale contesto, non si può criticare l’EPSO per aver adottato una nuova politica di pubblicazione, basata sulla considerazione delle conoscenze linguistiche richieste, specifiche di ciascun concorso, dal momento che tale politica consente di garantire la partecipazione al concorso di tutti gli interessati (v. punto 88 supra) allo scopo di selezionare, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, i candidati dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, secondo una base geografica quanto più ampia possibile.

132    In particolare, non si può sostenere che la selezione dei candidati ai concorsi debba iniziare soltanto dopo la presentazione della loro candidatura e ad opera della commissione giudicatrice. Nei limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie e, in particolare, dall’art. 27, primo comma, n. 1, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri di idoneità da soddisfare in vista dei posti da coprire e per stabilire, in base a tali criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso (v. sentenza del Tribunale 5 febbraio 1997, causa T‑211/95, Petit‑Laurent/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑21 e II‑57, punto 54 e giurisprudenza citata).

133    Il ruolo attribuito alla commissione giudicatrice del concorso consiste soltanto nel verificare se le condizioni di ammissione stabilite dal bando di concorso siano soddisfatte. Al riguardo, la commissione giudicatrice è vincolata al bando di concorso e, in particolare, alle condizioni di ammissione stabilite da quest’ultimo (ordinanza Zaur-Gora e Dubigh/Commissione, cit., punto 55).

134    Non si può quindi contestare all’EPSO di aver stabilito, nei bandi di concorso controversi, requisiti linguistici che, in quanto condizioni di ammissione, potevano escludere alcuni candidati potenziali e, in particolare, di aver fatto ricorso a modalità di pubblicazione che ostacolavano, in pratica, la partecipazione ai concorsi in parola degli interessati in quanto costoro non soddisfacevano tali requisiti linguistici.

135    Pertanto, la nuova politica di pubblicazione dei bandi di concorso controversi intesa a garantire a tutti i potenziali candidati l’accesso all’informazione relativa a detti bandi non può essere considerata viziata da sviamento di potere. Di conseguenza, la censura relativa ad uno sviamento di potere dev’essere respinta. 

136    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, i presenti ricorsi devono essere respinti.

 Sulle spese

137    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, di detto regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

138    Nel caso di specie, poiché la Repubblica italiana è rimasta soccombente e la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana dev’essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione. La Repubblica di Lituania e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:




1)      I ricorsi sono respinti.

2)      La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

3)      La Repubblica di Lituania e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.

Meij

Vadapalas

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2010.

Firme












Indice


Contesto normativo

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1. Sulla domanda di non luogo a provvedere

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2. Nel merito

Sulla violazione dell’art. 290 CE

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla violazione degli artt. 1, 4, 5 e 6 del regolamento n. 1

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla violazione dei principi di non discriminazione, di proporzionalità e di multilinguismo

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Ossevazioni preliminari

– Sulla prima parte, riguardante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso controversi nonché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in tutte le lingue ufficiali di modifiche a detti bandi di concorso

– Sulla seconda parte, riguardante la scelta di tre lingue da utilizzare come seconda lingua per partecipare ai concorsi controversi, per le comunicazioni con l’EPSO e per lo svolgimento delle prove

Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul difetto di motivazione e sullo sviamento di potere

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

– Sull’esistenza di uno sviamento di potere

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.