Language of document : ECLI:EU:T:2005:109

Causa T‑285/03

Agraz, SA e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di frutta e verdura — Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori — Metodo di calcolo dell’importo — Campagna 2000/2001»

Massime della sentenza

1.      Agricoltura — Politica agricola comune — Potere discrezionale delle istituzioni comunitarie — Limiti — Rispetto delle garanzie conferite dall’ordinamento giuridico comunitario nelle procedure amministrative — Presa in considerazione, ai fini della determinazione di un aiuto alla produzione, del prezzo della materia prima di uno dei principali paesi produttori ed esportatori — Insussistenza — Illecito che può far sorgere una responsabilità extracontrattuale in capo alla Comunità

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/96, art. 4, nn. 1 e 2; regolamento (CE) della Commissione n. 1519/2000]

2.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Danno reale e certo causato da un atto illecito — Onere della prova

(Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE)

1.      In materia di politica agricola comune, la Commissione gode di un potere discrezionale pur essendo tenuta, in forza dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione, a raccogliere gli elementi materiali indispensabili all’esercizio del suddetto potere. Infatti, qualora un’istituzione comunitaria goda di un ampio potere discrezionale, il rispetto delle garanzie procedurali previste dall’ordinamento giuridico comunitario riveste un’importanza ancor più fondamentale. Tra tali garanzie figura, in particolare, l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.

In relazione al regolamento n. 1519/2000, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2000/01, il prezzo minimo e l’importo dell’aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro, la Commissione, non tenendo affatto conto del prezzo della materia prima di uno dei principali paesi produttori ed esportatori, vale a dire la Cina, ha violato l’obbligo previsto nell’ambito delle condizioni imperative stabilite dall’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2201/96, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il quale prevede i dati di cui essa deve tener conto all’atto di fissare l’importo degli aiuti alla produzione.

Tale illecito, che costituisce una violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli, può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità in ragione delle sue conseguenze pregiudizievoli.

(v. punti 49, 61)

2.      Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale della Comunità, il danno di cui si chiede il risarcimento dev’essere reale e certo. Spetta al ricorrente fornire elementi di prova al giudice comunitario al fine di dimostrare l’esistenza e l’entità di tale danno. Di conseguenza, qualora il danno calcolato dai ricorrenti non abbia carattere certo, l’azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale dev’essere respinta.

(v. punti 70, 71, 77)