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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso della Budjovický Budvar, národní podnik, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 10 febbraio 2004.

(Causa T-58/04)

Lingua processuale: il francese

Il 10 febbraio 2004 la Budjovický Budvar, národní podnik, con sede in eské Budjovice (Repubblica ceca), rappresentata dall'avv. Fabienne Fajgenbaum, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Ulteriore parte in causa dinanzi alla seconda commissione di ricorso era la Anheuser-Busch Incorporated.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del convenuto 3 dicembre 2003;

respingere la domanda di registrazione BUDWEISER, depositata il 1° aprile 1996 per le classi 9 e 14, in nome della società ADVANCE \u 3ADVANCE \d 3ANHEUSER-BUSCH;

condannare la società Anheuser-Busch alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:                        Anheuser-Busch Incorporated

Marchio comunitario di cui si richiede

la registrazione:                    Marchio denominativo "BUDWEISER" - Domanda n° 739177, depositata per prodotti delle classi 9 (apparecchi scientifici ecc.) e 14 (gioiellerie ecc.)

Titolare del diritto di marchio o del

segno rivendicato in sede di opposizione:        La ricorrente

Marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione:                Denominazioni d'origine "BUDWEISER BIER", "BUDWEISER BIER-BUDVAR", "BUDWEISER BUDVAR"

Decisione della divisione d'opposizione:        Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:        Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:                    Applicazione erronea dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n° 40/94ADVANCE \u 31ADVANCE \d 3. La ricorrente, titolare in Francia delle denominazioni d'origine di cui sopra, fa valere che il diritto francese le consente di opporsi alla registrazione del marchio richiesto senza dover provare la notorietà delle denominazioni di cui trattasi nel territorio francese e senza essere tenuta a verificare se l'utilizzo del marchio contestato possa avere l'effetto di sviare o di attenuare la notorietà di tali denominazioni.

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1 - . Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 993, n° 40/94, sul marchio comunitario (GU del 4 gennaio 994, L , pag. -36).