Language of document : ECLI:EU:T:2001:271

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

22 novembre 2001 (1)

«Aiuti concessi dagli Stati - Proroga del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare della concessione di un premio fiscale - Regime generale di aiuti - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Atto riguardante direttamente e individualmente la ricorrente - Interesse ad agire - Aiuto supplementare - Aiuto all'investimento o aiuto al funzionamento - Principio di proporzionalità»

Nella causa T-9/98,

Mitteldeutsche Erdoel-Raffinerie GmbH, con sede in Spergau (Germania), rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Schütte e M. Maier, quindi dagli avv.ti Schütte e J. Lüdicke, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e P. Nemitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 1° ottobre 1997, 98/194/CE, relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8% a favore di investimenti realizzati nei nuovi «Länder», previsto dalla legge tributaria tedesca del 1996 (GU 1998, L 73, pag. 38),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 gennaio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    La ricorrente è una controllata della società per azioni francese Elf Aquitaine (in prosieguo: la «Elf»). Essa è stata costituita in vista della costruzione di una raffineria a Leuna (Land Sassonia-Anhalt) (in prosieguo: la «raffineria Leuna» o il «progetto Leuna 2000») in seguito ad un accordo del 23 luglio 1992 relativo alla privatizzazione di una ex raffineria a Leuna e di Minol AG, un distributore di prodotti petroliferi raffinati. I lavori di costruzione, che sono iniziati nel corso del 1993, in base ai progetti iniziali della Elf, si sarebbero dovuti terminare nel luglio 1996. In realtà si sono potuti concludere solo nel novembre 1997, a causa di circostanze indipendenti dalla volontà della ricorrente, vale a dire, principalmente, la presenza, nel terreno, di bombe e mine risalenti alla seconda guerra mondiale.

2.
    Le autorità tedesche hanno deciso di concedere un insieme di aiuti alla ricorrente per la realizzazione del progetto Leuna 2000, che includeva un aiuto di importo pari a DEM 360 milioni in forza del premio fiscale all'investimento dell'8% per gli investimenti nei nuovi «Länder» previsto dall'Investitionszulagegesetz 1993 (legge del 1993 sugli incentivi agli investimenti; in prosieguo: l'«InvZulG»). Nel 1995 unaparte del suddetto importo, vale a dire DEM 97,5 milioni, è stata versata alla ricorrente per gli investimenti che essa aveva effettuato durante l'anno precedente nell'ambito di tale progetto.

3.
    L'art. 3, n. 3, dell'InvZulG prevedeva che per poter beneficiare del premio fiscale dell'8%, l'interessato doveva aver iniziato a realizzare il suo progetto di investimento tra il 31 dicembre 1992 e il 1° luglio 1994, e averlo terminato prima del 1° gennaio 1997. Nell'ipotesi in cui il progetto non fosse stato interamente realizzato entro tale termine, l'interessato era obbligato a rimborsare le somme che avesse già percepito in base al premio fiscale. Con lettera 24 novembre 1992 la Commissione aveva informato il governo tedesco in merito alla sua decisione 11 novembre 1992 di non sollevare eccezioni nei confronti del suddetto regime di aiuti ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 87 CE e 88 CE).

4.
    Con decisione 30 giugno 1993 la Commissione ha dichiarato l'insieme di aiuti, previsto al punto 2 di cui sopra, compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato (GU C 214, pag. 9; in prosieguo: la «decisione 30 giugno 1993»). Con decisione 25 ottobre 1994 essa ha autorizzato la concessione di aiuti supplementari a favore del progetto Leuna 2000 (GU C 385, pag. 35; in prosieguo: la «decisione 25 ottobre 1994»).

5.
    L'art. 3, n. 3, dell'InvZulG è stato modificato dall'art. 18, n. 1, dello Jahressteuergesetz 1996 (legge tributaria annuale del 1996; in prosieguo: la «legge tributaria del 1996»), adottata l'11 ottobre 1995 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1996. A norma di quest'ultima disposizione, per poter beneficiare del premio fiscale dell'8%, l'interessato ora doveva aver terminato la realizzazione del suo progetto d'investimento anteriormente al 1° gennaio 1999. Il periodo nell'arco del quale doveva essere iniziata la realizzazione di tale progetto era rimasto invariato.

6.
    Con comunicazione 19 dicembre 1995, il governo tedesco ha notificato tardivamente la suddetta modifica alla Commissione. Con lettera 17 novembre 1995 il ministero federale delle Finanze aveva dato, tuttavia, istruzioni alle amministrazioni delle finanze dei Länder di non applicare tale modifica prima che la Commissione non l'avesse autorizzata a norma degli artt. 92 e 93 del Trattato.

7.
    Con decisione 3 luglio 1996, notificata al governo tedesco il 31 luglio 1996, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 (GU C 290, pag. 8). Essa ha invitato la Repubblica federale tedesca, così come gli altri Stati membri e le parti interessate, a presentare le loro osservazioni. Il governo tedesco e la Elf hanno comunicato le osservazioni, rispettivamente, con lettere 9 settembre e 29 ottobre 1996. Il governo francese ha presentato le osservazioni il 30 ottobre 1996, rinviando ai commenti della Elf.

8.
    Tra dicembre 1996 e luglio 1997 la Commissione e le autorità tedesche si sono incontrate a più riprese per discutere della questione.

9.
    Il 1° ottobre 1997 la Commissione ha concluso il procedimento adottando la decisione 98/194/CE relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8% a favore di investimenti realizzati nei nuovi «Länder», previsto dalla legge tributaria tedesca del 1996 (GU 1998, L 73, pag. 38; in prosieguo: la «decisione controversa»). Il suo dispositivo recita:

«Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, della legge tributaria tedesca del 1996, che modificano l'articolo 3 dell'[InvZul], in relazione all'attribuzione di un premio fiscale dell'8% a favore degli investimenti avviati dopo il 31 dicembre 1992 e anteriormente al 1° luglio 1994 e completati anteriormente al 1° gennaio 1999 (anziché al 1° gennaio 1997), configurano un ulteriore aiuto di Stato a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti nei nuovi ”Länder”. Tale aiuto è illegale, in quanto la norma che lo prevede è entrata in vigore in violazione dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, ed è altresì incompatibile con il mercato comune, poiché non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del medesimo.

Articolo 2

L'articolo 18, paragrafo 1, della legge tributaria del 1996 deve essere soppressa. La Germania chiede la restituzione di tutti gli aiuti concessi in applicazione di tale disposizione. L'importo degli aiuti viene restituito secondo le norme della legislazione tedesca, inclusi gli interessi a decorrere dalla data di erogazione degli aiuti, in base al tasso d'interesse di riferimento applicato ai regimi di aiuti con finalità regionali.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione».

10.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 1998, la ricorrente ha presentato il ricorso in questione.

11.
    Il 30 gennaio 1998 il governo tedesco ha notificato alla Commissione un accordo di transazione concluso il 30 dicembre 1997 tra la Elf e la ricorrente, da una parte, e la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (Ufficio federale dellespese speciali collegate alla riunificazione; in prosieguo: la «BvS»), dall'altra. Detta transazione prevedeva, in particolare, il pagamento, da parte della BvS e del Land Sassonia-Anhalt, rispettivamente, di DEM 240 milioni e di DEM 120 milioni alla ricorrente. L'attuazione della transazione era soggetta alla previa autorizzazione della Commissione alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti agli Stati.

12.
    Con lettera 13 marzo 1998 il governo tedesco ha dichiarato alla Commissione che la decisione controversa era stata resa esecutiva mediante l'art. 12 del Gesetz zur welteren Fortenwicklung des Finanzplatzes Deutschland (legge per lo sviluppo futuro del mercato finanziario tedesco). La suddetta legge è stata adottata dal Bundestag il 13 febbraio 1998, approvata dal Bundesrat il 6 marzo 1998 e pubblicata il 24 marzo 1998.

13.
    Con ordinanza 30 aprile 1998 il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha sospeso il procedimento sino al 15 giugno 1998. Con ordinanza 10 giugno 1998 ha prorogato la suddetta sospensione sino al 15 luglio 1998.

14.
    Con atto separato, depositato nella cancelleria il 21 settembre 1998, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Il

15.
    Il 9 novembre 1998 la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni sull'eccezione di irricevibilità.

16.
    Il 17 marzo 1999 il Tribunale (Quinta Sezione ampliata), a norma dell'art. 64, n. 3, del regolamento di procedura, ha invitato le parti a fornire precisazioni sulla transazione nonché a indicare se esse ritenevano che vi sarebbe stato ancora luogo a statuire nel caso di un'attuazione della transazione. Le parti hanno risposto alla suddetta domanda con lettere 31 marzo 1999.

17.
    Con ordinanza 11 maggio 1999 il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha riunito l'esame dell'eccezione d'irricevibilità a quello del merito.

18.
    Il 13 marzo 2000 la Commissione ha adottato una decisione nella quale ha constatato che la transazione non conteneva alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato per quanto riguarda il pagamento di DEM 240 milioni da parte della BvS (in prosieguo: la «decisione 13 marzo 2000»). Per quanto attiene al pagamento di DEM 120 milioni da parte del Land Sassonia-Anhalt, essa ha ritenuto che tale misura costituisse un aiuto di Stato ma l'ha dichiarata compatibile con il mercato comune.

19.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato le parti e la Repubblica federale tedesca a produrredeterminati documenti e a rispondere a talune questioni. Le parti e la Repubblica federale tedesca hanno dato seguito alla suddetta domanda nel termine prescritto.

20.
    Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza del 25 gennaio 2001.

Conclusioni delle parti

21.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere l'eccezione d'irricevibilità;

-    annullare la decisione controversa nella parte in cui le arreca pregiudizio;

-    condannare la Commissione alle spese.

22.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

23.
    La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto la ricorrente non è riguardata direttamente e individualmente dalla decisione controversa e che essa non ha alcun interesse a ottenerne l'annullamento.

24.
    Nella fattispecie si deve esaminare, anzitutto, l'esistenza di un interesse ad agire in capo alla ricorrente.

Sull'interesse ad agire

Argomenti delle parti

25.
    La Commissione ritiene che la ricorrente non fa valere l'esistenza di un interesse ad agire laddove dichiara che il regime di aiuti non sarebbe reintrodotto in caso di annullamento della decisione controversa. Essa afferma, a tale proposito, che la Repubblica federale tedesca ha adottato le misure necessarie per dare esecuzione alla suddetta decisione, che tali misure sono entrate in vigore il 28 marzo 1998 e che le amministrazioni fiscali dei Länder hanno cominciato a esigere dagli investitori che non avevano potuto terminare la realizzazione del loro progetto prima del 1° gennaio 1997 il rimborso delle somme che erano state già percepite in base al premio fiscale dell'8%. La Commissione osserva altresì che il governotedesco non ha proposto ricorso di annullamento contro la decisione controversa e non è intervenuto a sostegno delle conclusioni della ricorrente nell'ambito del ricorso in esame.

26.
    La Commissione aggiunge che la transazione, da essa approvata con decisione 13 marzo 2000, ha risolto la controversia relativa al pagamento del premio fiscale dell'8% alla ricorrente. Essa rileva che quest'ultima si è d'altronde impegnata a desistere dal ricorso in questione una volta concessa l'approvazione della suddetta transazione e versata la somma di DEM 360 milioni.

27.
    La ricorrente afferma di vantare un interesse ad agire.

28.
    Anzitutto, essa sostiene che, in caso di annullamento della decisione controversa, non potrà esserla opposta l'abrogazione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento. Inoltre, in mancanza di tale annullamento, essa non sarebbe in grado, secondo il diritto tedesco, di presentare eventuali domande accessorie.

29.
    In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il fatto che la Repubblica federale tedesca non abbia impugnato la decisione controversa e non sia intervenuta nel ricorso in questione è privo di qualsiasi rilevanza.

30.
    In terzo luogo, essa rileva che la questione della ricevibilità del ricorso deve essere valutata con riferimento alla data del deposito della richiesta e osserva che, a quell'epoca, la transazione non era stata ancora approvata dalla Commissione e che l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 non era stato ancora abrogato.

31.
         Per quanto riguarda la transazione, la ricorrente ha precisato in udienza che, in seguito alla decisione 13 marzo 2000, la BvS le aveva corrisposto la somma concordata di DEM 240 milioni. Quanto alla somma di DEM 120 milioni a carico del Land Sassonia-Anhalt, essa ha spiegato che, inizialmente, era prevista una compensazione con la somma di DEM 97,5 milioni che aveva percepito nel 1995 in forza del premio fiscale dell'8%. Dato che la Commissione aveva sollevato obiezioni contro tale compensazione, la ricorrente avrebbe rimborsato quest'ultima somma depositandola su un conto bloccato al fine di evitare che fosse reintegrata nel bilancio generale del Land Sassonia-Anhalt - non rientrando, infatti, i premi fiscali agli investimenti in una voce di spese specifiche - e che potesse, pertanto, essere utilizzata dal suddetto Land per effettuare il pagamento ad esso incombente in forza della transazione. Secondo la ricorrente, se il Tribunale dovesse annullare la decisione controversa e se le autorità tedesche dovessero, di conseguenza, revocare l'avviso di accertamento relativo alla somma di DEM 97,5 milioni, quest'ultima diverrebbe utilizzabile per l'esecuzione della transazione. Quando al residuo di DEM 22,5 milioni, la BvS avrebbe accettato di versarlo alla ricorrente a fronte dell'impossibilità del Land Sassonia- Anhalt di assumere un tale onere finanziario.

Giudizio del Tribunale

32.
    Secondo una giurisprudenza costante, la ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione ch'essa faccia valere un interesse ad agire (v. ordinanza del Tribunale 10 febbraio 2000, causa T-5/99, Andriotis/Commissione e Cedefop, Racc. pag. II-235, punto 36, e sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T-139/99, AICS/Parlamento, Racc. pag. II-2849, punto 28). Un siffatto interesse sussiste solo se l'annullamento dell'atto è idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche (sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, Akzo Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21, e sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II-753, punto 40).

33.
    Peraltro, l'interesse ad agire per l'annullamento dev'essere valutato con riferimento al giorno in cui il ricorso è stato proposto (sentenza della Corte 16 dicembre 1963, causa 14/63, Forges de Clabecq/Alta Autorità, Racc. pag. 703, in particolare pag. 732, e sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, causa T-22/97, Kesko/Commissione, Racc. pag. II-3775, punto 55).

34.
    Nel caso di specie, non può costituire un argomento valido il fatto che il governo tedesco abbia dato piena attuazione alla decisione controversa e che non avrebbe intenzione di reintrodurre il regime di aiuti in questione in caso di annullamento di quest'ultima per negare un interesse ad agire alla ricorrente. Emerge infatti dal fascicolo che, se l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 fosse stato mantenuto, essa avrebbe usufruito del premio fiscale dell'8% per il suo progetto di investimento, dal momento che soddisfava tutti i presupposti previsti a tale riguardo dalla InvZulG e che essa aveva terminato il suddetto progetto prima del 1° gennaio 1999. Di conseguenza, non può essere escluso che, come essa adduce, la ricorrente possa far valere talune pretese nei confronti delle autorità tedesche nell'ipotesi in cui la decisione controversa sia giudicata illegittima dal Tribunale.

35.
    Non si può nemmeno trarre alcuna conclusione dalla scelta, del tutto legittima, del governo tedesco di non chiedere, dal suo canto, l'annullamento della decisione controversa né di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente nella causa in esame.

36.
    Peraltro la conclusione della transazione, in data 30 dicembre 1997, non ha privato la ricorrente del suo interesse ad agire. E' infatti riconosciuto dalle parti che l'attuazione della suddetta transazione era subordinata all'approvazione della Commissione. Orbene, quest'ultima è intervenuta solo il 13 marzo 2000, vale a dire oltre due anni dopo la data di presentazione del ricorso in questione.

37.
    Quanto al se la suddetta approvazione abbia, in seguito, sottratto alla ricorrente il suo interesse a proseguire l'azione, è sufficiente constatare che la Commissione non ha seriamente messo in dubbio l'affermazione della ricorrente secondo la quale il Land Sassonia-Anhalt avrebbe la facoltà di disporre della somma di DEM 97,5milioni, attualmente depositata su un conto bloccato, per dare completa attuazione alla transazione solo qualora il Tribunale annulli la decisione controversa (v. supra punto 31). L'asserzione, formulata dalla Commissione all'udienza, in base alla quale la ricorrente mirerebbe a ottenere un doppio pagamento della somma di DEM 360 milioni, una prima volta in forza del regime di aiuti e una seconda volta in forza della transazione, deve essere disattesa. Infatti, la transazione prevede espressamente che la ricorrente rimborserà alla BvS tutte le somme che le saranno versate in forza del premio fiscale pari all'8% e che le consentirebbero di disporre di un importo superiore a DEM 260 milioni.

38.
    Dalle considerazioni di cui sopra risulta che la ricorrente vanta un interesse a ottenere l'annullamento della decisione controversa.

Sul se la ricorrente sia direttamente interessata dalla decisione controversa

Argomenti delle parti

39.
    La Commissione sostiene che la decisione controversa non incide direttamente sui diritti della ricorrente.

40.
    Essa afferma che l'obbligo di rimborso imposto alla ricorrente non deriva dalla decisione controversa ma dal fatto che ricorreva il presupposto previsto dalla InvZulG, nella versione del 1993, secondo il quale provvedimento la realizzazione del progetto di investimento doveva essere terminata prima del 1° gennaio 1997. A tale riguardo, l'art. 2 della decisione controversa prenderebbe in considerazione solo gli aiuti concessi in applicazione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996. Orbene, non esisterebbe alcun caso di applicazione del suddetto art. 2 dal momento che, in seguito alla lettera 17 novembre 1995 del ministero federale delle Finanze (v. supra punto 6), la modifica dell'art. 3, n. 3, dell'InvZulG non è stata attuata.

41.
    La Commissione aggiunge che, all'epoca del deposito dell'atto mediante il quale essa ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, le autorità tedesche non avevano ancora preteso dalla ricorrente che essa rimborsasse la somma di DEM 97,5 milioni già ottenuta in forza del premio fiscale dell'8% per il 1994. Essa ritiene che se la decisione controversa avesse direttamente determinato un obbligo di rimborso, quest'ultimo sarebbe dovuto intervenire entro due mesi a decorrere dalla notifica della suddetta decisione.

42.
    Infine la Commissione adduce il fatto che, in caso di annullamento della decisione controversa, la ricorrente non potrebbe pretendere alcun pagamento in base al premio fiscale in questione, dal momento che la modifica apportata all'InvZulG da parte dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 è stata nel frattempo abrogata.

43.
    La ricorrente sostiene di essere direttamente interessata dalla decisione controversa.

44.
    In primo luogo, essa rileva che il premio fiscale è concesso direttamente dal diritto federale tedesco, di modo che tutte le imprese che soddisfano i presupposti previsti dall'InvZulG hanno diritto al suddetto premio senza che sia necessaria uan decisione discrezionale dell'amministrazione. La ricorrente segnala inoltre che essa soddisfava i presupposti stabiliti dalla summenzionata legge, come modificata dall'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996, dato che la costruzione della raffineria Lena 2000 era stata ultimata nel novembre 1997. Di conseguenza, se la Commissione avesse approvato tale disposizione, la ricorrente avrebbe avuto direttamente diritto alla somma di DEM 360 milioni in forza del premio fiscale dell'8%. La ricorrente aggiunge che, ai sensi del principio di tutela del legittimo affidamento, può esigere il mantenimento del suddetto diritto malgrado l'esecuzione, da parte della Repubblica federale tedesca, della decisione controversa.

45.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l'art. 2 della decisione controversa ha avuto come conseguenza diretta di obbligarla a rimborsare la somma di DEM 97,5 milioni che aveva percepito nel 1995 in forza del premio fiscale dell'8%. Essa osserva, a tale proposito, che, secondo una giurisprudenza costante, le autorità nazionali non dispongono di alcun potere discrezionale per il recupero degli aiuti versati (sentenze della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 61; 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 12, e 20 marzo 1997, causa C-24/95, Racc. pag. I-1591, punto 24). La ricorrente ritiene che l'affermazione della Commissione secondo la quale l'obbligo di rimborso deriverebbe dall'InvZulG è errata. Essa evidenzia che la Commissione ha subordinato la sua approvazione della transazione al rimborso del sopra menzionato importo, la qual cosa dimostrerebbe che quest'ultima ritiene che tale importo sia stato illegittimamente pagato in forza dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996. Inoltre, l'avviso di accertamento emanato dalle autorità tedesche si baserebbe su quest'ultima disposizione.

Giudizio del Tribunale

46.
    Si deve ricordare, in limine, che secondo l'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un'altra persona solo se detta decisione la riguarda direttamente e individualmente. Poiché la decisione controversa è stata presa nei confronti della Repubblica federale tedesca, occorre esaminare, in primo luogo, se essa riguarda direttamente la ricorrente.

47.
    Secondo una costante giurisprudenza il provvedimento comunitario contestato, perché incida direttamente su un ricorrente privato, ai sensi della citatadisposizione, occorre che produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e che la sua applicazione abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 2000, causa T-69/99, DSTV/Commissione, Racc. pag. II-4039, punto 24).

48.
    Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 8-10, e Dreyfus/Commissione, citata, punto 44).

49.
    Nella fattispecie, occorre constatare che, in forza dell'art. 2, prima frase, della decisione controversa, la Repubblica federale tedesca doveva sopprimere l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996. A causa della suddetta abrogazione, il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti utile per beneficiare del premio fiscale dell'8% è stato automaticamente spostato dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 1996.

50.
    Pertanto, le autorità tedesche sono state costrette a recuperare presso gli investitori che non avevano ancora realizzato completamente il loro progetto a quella data le somme che avevano già percepito in forza del premio fiscale dell'8%. Quindi, per quanto riguarda la ricorrente, emerge dal fascicolo che essa ha dovuto rimborsare la somma di DEM 97,5 milioni che le era stata versata nel 1995. Il fatto che il suddetto rimborso non sia seguito entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione controversa alla Repubblica federale tedesca (v. supra punto 41) è ininfluente, a tal punto è pacifico che il suddetto Stato era obbligato a dare attuazione a tale decisione. Quanto al fatto che, formalmente, l'obbligo di rimborso contemplato dall'art. 2, seconda frase, della decisione riguarda solo gli aiuti concessi in applicazione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996, è irrilevante dal momento che, come sopra constatato, l'obbligo di abrogazione contenuto nel medesimo art. 2, prima frase, ha comportato necessariamente che le autorità tedesche fossero costrette a recuperare DEM 97,5 milioni presso la ricorrente.

51.
    Inoltre, dal fascicolo emerge che la ricorrente soddisfava tutte le presupposti previsti dall'InvZulG e che, essendo stato il suo progetto di investimento realizzato interamente anteriormente al 1° gennaio 1999, avrebbe beneficiato del premio fiscale dell'8% se la modifica apportata alla suddetta legge dall'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 fosse stata mantenuta. In particolare, era chiara la volontà delle autorità tedesche di concedere alla ricorrente il suddetto aiuto. Per quanto riguarda l'argomento che la Commissione trae dall'abrogazione di quest'ultima disposizione (v. supra punto 42), è irrilevante per l'esame del se la ricorrente sia direttamente interessata dalla decisione controversa.

52.
    Dalle considerazioni di cui sopra risulta che la posizione giuridica della ricorrente è direttamente interessata dalla decisione controversa.

Sul se la ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione controversa

Argomenti delle parti

53.
    La Commissione rileva che, secondo una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono essere interessati individualmente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato solo se tale decisione li tocchi a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo a come lo sarebbe il destinatario (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; 14 luglio 1983, causa 231/82, Spijker/Commissione, Racc. pag. 2559, punto 8, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 20 e sentenze del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-323, punto 42; 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1281, punto 62; 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. 2941, punto 51, e 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477, punto 37).

54.
    La Commissione evidenzia che l'art. 1 dell'InvZulG definisce i beneficiari del premio fiscale dell'8% i contribuenti, nell'accezione delle leggi relative all'imposta sui redditi e all'imposta sulle società, che realizzano sul territorio assistito investimenti agevolati nell'accezione degli artt. 2 e 3 dell'InvZulG, che tale territorio corrisponde a quello dei nuovi Länder e che gli investimenti in questione sono, in sostanza, l'acquisizione e la produzione di beni mobili nuovi ammortizzabili.

55.
    Essa aggiunge che la modifica introdotta dall'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 giovava a due categorie di interessati, vale a dire, anzitutto, coloro che avevano chiesto e ottenuto un premio fiscale dell'8% per gli anni 1994-1996, ma non avevano potuto realizzare il loro progetto per intero prima del 1° gennaio 1997 e che, perciò, avrebbero dovuto rimborsare tale premio (in prosieguo: la «prima categoria») e, in secondo luogo, coloro che avevano iniziato a realizzare investimenti prima del 1° luglio 1994 ma non avevano rivendicato il suddetto premio per gli anni 1994-1996 dal momento in cui erano consapevoli del fatto che non avrebbero potuto terminare il loro progetto prima del 1° gennaio 1997 (in prosieguo: la «seconda categoria»).

56.
    Secondo la Commissione, i suddetti elementi dimostrano che l'ambito di applicazione della disciplina in questione non si limita al caso della ricorrente e che il numero di potenziali beneficiari, e l'identità di questi ultimi, non potevano essere determinati con certezza.

57.
    Essa sostiene inoltre che la decisione impugnata, in quanto vieta l'applicazione di una disciplina generale, appare, nei riguardi dei potenziali beneficiari di quest'ultima, una misura di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto. Tale decisione inciderebbe sulla ricorrente solo in ragione della sua qualità oggettiva di investitore nell'area assistita interessata, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica (v. citate sentenze Piraiki-Pitraiki e a./Commissione, punto 14, Spijker/Commissione, punto 9, e Kahn Scheepvaart/Commissione, punto 41).

58.
    Peraltro, la Commissione contesta la fondatezza delle varie circostanze addotte dalla ricorrente a sostegno della sua tesi secondo la quale essa è individualmente interessata dalla decisione controversa.

59.
    In primo luogo, essa ritiene che l'argomento della ricorrente secondo il quale quest'ultima mira all'annullamento della suddetta decisione solo nella parte in cui la Commissione omette di autorizzare, nel suo caso specifico, l'applicazione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996, non può essere accettato.

60.
    Infatti, anzitutto, non sarebbe assolutamente provato che tale disposizione fosse destinata in particolare a disciplinare la situazione della ricorrente. Il fatto, menzionato in una comunicazione del governo tedesco alla Commissione 23 giugno 1998, che il premio fiscale dell'8% si sia dovuto rimborsare in oltre 100 casi proverebbe, in realtà, il contrario. Inoltre, un numero indeterminato di potenziali beneficiari rientrerebbe nella seconda categoria. Comunque, i motivi che fondano l'adozione di un regime generale di aiuti non sarebbero rilevanti per valutare la legittimazione ad agire di un soggetto ricorrente.

61.
    In secondo luogo, la Commissione osserva che non si può ritenere che la decisione controversa consti di una parte distinta relativa alla situazione della ricorrente. Essa evidenzia che non avrebbe potuto effettuare tale distinzione dal momento che la notifica del 19 dicembre 1995 aveva ad oggetto soltanto un regime generale di aiuti, di cui poteva beneficiare qualsiasi persona che soddisfasse taluni requisiti oggettivi, e che tale regime era già entrato in vigore a quell'epoca. Le osservazioni 9 settembre 1996 del governo tedesco non possono, del resto, essere considerate una notifica di un aiuto specifico a favore della ricorrente. Esse confermerebbero, invece, che la proroga del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare del premio fiscale dell'8% non potevano essere intese a esclusivo vantaggio della ricorrente ed evocherebbero il progetto Leuna 2000 solo a titolo esemplificativo. Comunque, anche se il governo tedesco avesse avuto l'intenzione di presentare la suddetta proroga come un aiuto a esclusivo vantaggio della ricorrente, tale circostanza sarebbe stata ininfluente. Secondo la Commissione, infatti, la qualificazione di una misura di aiuto specifico o di regime generale di aiuti dipende da criteri oggettivi, e non dal giudizio soggettivo dell'autorità chenotifica. Infine, essa rileva che il governo tedesco avrebbe potuto ritirare la sua notifica originale e notificarle un aiuto specifico a favore della ricorrente.

62.
    In terzo luogo, la Commissione contesta di non avere sollevato alcuna eccezione di principio, alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, contro l'applicazione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 al caso specifico della ricorrente.

63.
    In secondo luogo, essa ribadisce che il numero dei casi interessati dalla proroga del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare del premio fiscale dell'8% non era conosciuto. Essa aggiunge che, comunque, per costante giurisprudenza «la natura di regolamento di un atto non è inficiata dalla possibilità di determinare il numero o anche l‘identità dei soggetti giuridici cui esso si applica in un momento determinato, purché sia assodato che detta applicazione avviene in considerazione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall‘atto, in relazione con lo scopo di questo» (sentenza Spijker/Commissione, citata, punto 10).

64.
    In terzo luogo, la Commissione adduce che la circostanza che la richiedente abbia partecipato al procedimento amministrativo e che sia nominativamente citata nella decisione controversa non consente di riconoscerle una legittimazione ad agire. Essa contesta, anzitutto, la pertinenza della giurisprudenza invocata dalla ricorrente nel suo ricorso. Infatti, quattro delle cinque sentenze citate da quest'ultima riguarderebbero procedimenti e regolamenti antidumping, vale a dire una situazione totalmente diversa da quella della causa in esame. Per quanto riguarda la quinta sentenza invocata, vale a dire la sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione (Racc. pag. 391), i principi che la stessa pone non sarebbero applicabili nella fattispecie, dal momento che la ricorrente non ha presentato una denuncia atta a dare luogo all'apertura del procedimento amministrativo e che le sue osservazioni non hanno determinato lo svolgimento di quest'ultimo. La Commissione aggiunge che la mera circostanza che la ricorrente abbia presentato osservazioni nell'ambito del procedimento amministrativo o che possa essere eventualmente considerata un'interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato non può essere sufficiente a identificarla in modo analogo allo Stato destinatario della decisione (citata sentenza Kahn Scheepvaart/Commissione, punto 42, e ordinanza del Tribunale 18 febbraio 1998, causa T-189/97, Comité d'entreprise de la societé française de production e a./Commissione, Racc. pag. II-335, punti 42 e 44). Essa rileva, quindi, che la ricorrente è stata nominativamente citata ai punti II e III dei 'considerando‘ della decisione controversa solo per ribadire l'argomento del governo tedesco, che aveva invocato le difficoltà della suddetta impresa per giustificare il regime di aiuti.

65.
    La ricorrente sostiene che la decisione controversa incide sulla stessa in ragione di talune qualità che le sono proprie o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a ogni altro soggetto.

66.
    A tale riguardo, essa sottolinea, in primo luogo, di impugnare la suddetta decisione nella parte in cui quest'ultima non accoglie la domanda del governo tedesco di autorizzare, nel suo caso specifico, l'applicazione della modifica dell'InvZulG. Il fatto che tale legge costituisca un regime generale di aiuti e che l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 modifichi tale regime sarebbe quindi irrilevante.

67.
    Secondo la ricorrente, la notifica del governo tedesco aveva, infatti, una duplice finalità, vale a dire, da un lato, un regime generale di aiuti e, d'altro lato, un aiuto specifico a suo favore. Il governo tedesco avrebbe introdotto tale seconda fase della notifica nell'ambito delle sue osservazioni 9 settembre 1996, quando era emerso che la Commissione aveva talune obiezioni nei confronti dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996. Tali osservazioni avrebbero, pertanto, modificato la notifica originale del 19 dicembre 1995.

68.
    La ricorrente sostiene che quest'ultima disposizione era stata adottata dalle autorità tedesche espressamente a suo favore. Il Land Sassonia-Anhalt avrebbe, infatti, assunto l'iniziativa di chiedere una modifica dell'InvZulG quando era emerso che, per motivi non imputabili alla ricorrente, il progetto Leuna 2000 non si sarebbe potuto perfezionare prima della fine del 1996. Essa rileva che, nel settembre 1996, il ministero federale dell'Economia le aveva d'altronde indicato che, per quanto a sua conoscenza, era l'unica impresa a beneficiare della proroga effettuata tramite l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 e che solo successivamente è emerso che anche altre imprese ne potessero usufruire.

69.
    Del resto, la ricorrente adduce che la Commissione non aveva alcuna obiezione di principio in merito alla compatibilità con il mercato comune dell'applicazione dell'art. 18, n. 1, della legge fiscale annuale del 1996 al suo caso specifico. Essa evidenzia che, mediante la sua decisione 30 giugno 1993, la Commissione aveva d'altronde già autorizzato la concessione della somma di DEM 360 milioni a favore del suo progetto d'investimento.

70.
    Infine, la ricorrente ritiene che la Commissione non possa sostenere che sarebbe stato illecito, per il diritto costituzionale tedesco, limitare l'applicazione di una legge federale ad un caso specifico. Infatti, quand'anche un aiuto fosse introdotto da una legge, nulla osterebbe a che la Commissione, deliberando in merito alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, si accontenti di autorizzare un caso particolare di applicazione della suddetta legge e vieti tutti gli altri.

71.
    In secondo luogo, la ricorrente rileva che il numero di imprese che possono beneficiare della proroga prevista dall'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 è oggettivamente limitato e determinabile. Sarebbero interessate, infatti, da tale misura solo le imprese che avevano iniziato a realizzare un progetto d'investimento tra il 1° gennaio 1993 e il 30 gennaio 1994 e presentato una prima richiesta di premio fiscale dell'8% alle autorità tedesche prima del 30 settembre 1995 (v. punto 89 in prosieguo). Essa conferma che, al momento dell'adozione della decisionecontroversa, era l'unico beneficiario di tale proroga di cui si fosse a conoscenza. Il fatto che emergerebbe dalla comunicazione del governo tedesco 23 luglio 1998, che oltre 100 imprese hanno beneficiato della detta proroga, sarebbe irrilevante, dal momento che è successivo alla decisione controversa. Inoltre, da un lato, il rimborso del premio fiscale dell'8% sarebbe stato preteso, in realtà, solo in 62 casi e, d'altro lato, sussisterebbero dubbi sul se tutti i suddetti casi riguardino premi fiscali concessi sulla base dell'art. 3, n. 3, dell'InvZulG.

72.
    In terzo luogo, la ricorrente afferma di essere stata menzionata nominativamente in diverse parti della decisione controversa, che la sua situazione particolare ha determinato il corso del procedimento amministrativo e che la Elf ha attivamente partecipato al suddetto procedimento e presentato numerose osservazioni. A sostegno dei suoi argomenti essa invoca varie sentenze della Corte pronunciate in cause antidumping (sentenze 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione, Racc. pag. 1005; 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 849; 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, e 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501) nonché la citata sentenza Cofaz e a./Commissione, nella quale la Corte avrebbe dichiarato che occorre ispirarsi alla giurisprudenza relativa al procedimento antidumping al fine di valutare se una parte ricorrente sia legittimata ad agire con un ricorso di annullamento in materia di aiuti di Stato. Essa aggiunge che quest'ultima sentenza non può essere interpretata nel senso che le imprese che non sono in grado di dimostrare di trovarsi in una situazione identica a quella esaminata nella presente sentenza non possano in nessun caso essere considerate individualmente interessate ai sensi dell'art. 173 del Trattato (sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1281, punto 64, e 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/Commissione, Racc. pag. II-2031, punto 34). Pertanto, il fatto che essa non sia stata all'origine di una denuncia che ha dato luogo all'avvio del procedimento amministrativo non sarebbe determinante nella fattispecie.

Giudizio del Tribunale

73.
    Dato che la decisione controversa è stata presa nei confronti della Repubblica federale tedesca, occorre esaminare, in primo luogo, se essa riguardi individualmente la ricorrente (v. supra punto 46).

74.
    In limine, occorre escludere l'argomento della ricorrente secondo la quale la notifica alla Commissione, da parte del governo tedesco, dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 prevedeva, oltre a un regime generale di aiuti, un aiuto specifico a suo favore, di modo che la decisione controversa aveva un duplice obiettivo (v. supra punti 66 e 67). Infatti, come ammette la ricorrente, mediante la sua comunicazione 19 dicembre 1995 (v. supra punto 6), il governo tedesco aveva notificato una disposizione relativa alla modifica dell'ar. 3 dell'InvZulG, che costituiva un regime generale di aiuti. Tale notifica non era stata successivalmentemodificata dal governo tedesco. In particolare, le sue osservazioni del 9 settembre 1996 non possono essere interpretate nel senso che con le stesse si è mirato a o si è ottenuto di introdurre una notifica complementare di un aiuto specifico a favore della ricorrente. Nelle suddette osservazioni il governo tedesco insiste infatti, in modo chiaro, nel sollecitare l'approvazione del regime di aiuti notificato nel dicembre 1995, ma cercando di dimostrare che, in pratica, quest'ultimo produrrà effetti solo a vantaggio della ricorrente.

75.
    Si deve rilevare inoltre che, secondo costante giurisprudenza, colui che non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguardi individualmente soltanto qualora il provvedimento lo interessi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e, quindi, lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenze della Corte Plaumann/Commissione, citata, in particolare pag. 223, e Cofaz e a./Commissione, citata, punto 22; sentenze del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 44; 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione, Racc. pag. II-3663, punto 83 e 21 marzo 2001, causa T-69/96, Hamburger Hafen - und Lagerhaus e a./Commissione, Racc. pag. II-1037, punto 35).

76.
    Nella fattispecie, emerge dal fascicolo - e le parti lo ammettono - che l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 costituisce una disposizione fiscale che ha una portata generale.

77.
    Poiché vieta, in via generale, l'applicazione di tale disposizione, la decisione impugnata, sebbene sia indirizzata ad uno Stato membro, si configura nei confronti dei potenziali beneficiari della detta norma come una misura di portata generale che si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale e astratto (sentenza del Tribunale 11 febbraio 1999, causa T-86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, Racc. pag. II-179, punto 45). Pertanto, si deve evidenziare che la ricorrente ammette essa stessa che altri investitori potevano beneficiare della proroga del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare del premio fiscale dell'8% (v. supra punto 68) e che, in seguito alla decisione controversa, il rimborso del suddetto premio si era dovuto esigere in un certo numero di casi (v. supra punto 71).

78.
    Tuttavia, malgrado tali constatazioni, non si può ritenere che la decisione impugnata riguardi la ricorrente a motivo della sua sola qualità obiettiva di potenziale destinatario del suddetto premio, come qualsiasi altro operatore che si trovi, attualmente o potenzialmente, in un'identica situazione (sentenze della Corte Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata, punto 14, e 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 15). Una serie di elementi colloca, infatti, la ricorrente in una situazione di fatto che la contraddistingue rispetto a ogni altro operatore.

79.
    Pertanto, occorre rilevare, anzitutto, che il progetto d'investimento della ricorrente era indubbiamente candidato al premio fiscale dell'8% e che, mediante la sua decisione 30 giugno 1993, la Commissione aveva espressamente dichiarato la concessione di un insieme di aiuti a sostegno di tale progetto - tra cui un aiuto di DEM 360 milioni in virtù del suddetto premio fiscale - compatibile con il mercato comune. Le parti concordano sul fatto che il suddetto progetto non si è potuto interamente realizzare prima del 1° gennaio 1997, come prescritto dall'art. 3, n. 3), dell'InvZulG, nella versione del 1993, a causa di circostanze impreviste e indipendenti dalla volontà della ricorrente. E' parimenti assodato che il progetto d'investimento della ricorrente non avrebbe subito alcuna modifica, né quanto alla sua natura né quanto alla sua portata, nell'arco del periodo supplementare di due anni introdotto dall'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 e che tale proroga le avrebbe consentito di beneficiare del premio fiscale dell'8% senza determinare il minimo mutamento nell'intensità dei diversi aiuti previsti.

80.
    Occorre inoltre constatare che emerge in modo chiaro dal fascicolo, e in particolare dalla decisione controversa (v. il punto III dei 'considerando‘), che l'adozione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 è stato, in particolare, motivato dalle summenzionate caratteristiche della situazione della ricorrente.

81.
    Del resto, nel corso del procedimento amministrativo, tale situazione specifica ha costituito l'oggetto non solo di osservazioni scritte da parte del governo tedesco e della società capogruppo della ricorrente ma anche di approfondite discussioni tra il suddetto governo e la Commissione.

82.
    Inoltre, il governo tedesco ha proposto a quest'ultima di applicare l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 solo alla ricorrente e di notificare individualmente tutti gli altri eventuali casi di applicazione della suddetta disposizione. Nella decisione controversa la Commissione ha espressamente esaminato tale proposta e indicato i motivi per i quali non poteva essere accolta.

83.
    E' pertanto manifesto che, contrariamente a quanto la Commissione lascia intendere nei suoi scritti, il caso della ricorrente non è stato semplicemente considerato in quanto illustrativo di un grande progetto industriale garantito dal regime di aiuti in questione.

84.
    Infine risulta, dalla lettura della decisione controversa, che la Commissione, che aveva già approvato il regime del premio fiscale dell'8% (v. supra punto 3) e dichiarato la concessione di un insieme di aiuti a favore del progetto Leuna 2000 - tra cui l'aiuto di DEM 360 milioni in virtù del suddetto premio - compatibile con il mercato comune (v. supra punto 4), era pronta a trovare una soluzione al caso della ricorrente. Emerge da tale decisione, e dalle dichiarazioni rese dalla Commissione all'udienza, che l'ostacolo ad una tale soluzione era la pretesa impossibilità per il governo tedesco di garantire che la proroga del periodo di realizzazione degli investimenti giovasse solo alla ricorrente. In altri termini, l'addotta impossibilità di isolare il caso della ricorrente sul piano nazionale, allaluce dell'applicazione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996, è stata un elemento importante della decisione controversa.

85.
    Occorre pertanto concludere che la ricorrente è individualmente interessata dalla decisione controversa. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

Sul merito

86.
    A fondamento del ricorso, la ricorrente solleva diversi motivi che occorre raggruppare come segue: un primo motivo relativo alla violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato e ad una carenza di motivazione, un secondo motivo tratto dalla violazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, un terzo motivo inerente alla violazione del principio di proporzionalità, un quarto motivo tratto dalla violazione dell'art. 93, n. 1, del Trattato e, infine, un quinto motivo relativo a una carenza di motivazione. Nonostante il titolo del secondo motivo, che si riferisce esclusivamente all'art. 92, n. 3, del Trattato, l'argomento della ricorrente tende in realtà a dimostrare, in modo più generale, una violazione dell'art. 92 del Trattato. Occorre, pertanto, riqualificare tale motivo nel senso che è relativo ad una violazione dell'art. 92 del Trattato.

87.
    Nella fattispecie, si devono esaminare, anzitutto, il secondo e il terzo motivo in modo congiunto.

Sul secondo e terzo motivo, relativi alla violazione dell'art. 92 del Trattato e del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

88.
    Per quanto riguarda il motivo relativo alla violazione dell'art. 92 del Trattato, la ricorrente contesta alla Commissione, in primo luogo, di aver qualificato come aiuto di Stato supplementare le proroga del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare della concessione di un premio fiscale dell'8%. Tale proroga avrebbe avuto come sola conseguenza di mantenere diritti che rischiavano di venir meno a causa del ritardo maturato nel perfezionamento di progetti d'investimento particolarmente complessi.

89.
    La ricorrente osserva altresì che il gruppo dei potenziali beneficiari dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 era già definito quando tale disposizione è stata adottata, di modo che la proroga non avrebbe potuto giovare a investitori che non avessero vantato un diritto al premio fiscale dell'8% in forza dell'InvZulG, nella versione del 1993. Essa rileva, a tale proposito, che ai sensi dell'art. 6, n. 1, dell'InvZulG, la domanda di premio fiscale doveva essere presentata prima del 30 settembre dell'anno civile successivo all'esercizio finanziario durante il quale era stata perfezionata la realizzazione degli investimenti, erano stati versati degli anticipi o era stata sostenuta una parte delle spese di costruzione. La stessaricorrente precisa inoltre che l'interessato, dal momento che avrebbe dovuto iniziare la realizzazione del suo progetto d'investimento prima del 1° luglio 1994, avrebbe necessariamente già presentato richiesta o fatto realizzare talune prestazioni alla suddetta data e, per questo fatto, versato anticipi o sostenuto alcuni costi di costruzione nel corso del 1994. Secondo la ricorrente, l'interessato avrebbe dovuto, di conseguenza, presentare la propria domanda prima del 30 settembre 1995. All'udienza la ricorrente ha sostenuto che se un investitore decideva di non depositare una domanda di premio fiscale per un determinato anno prima del 30 settembre dell'anno successivo, non era più autorizzato a farlo successivamente. Per contro, ha ammesso che un investitore che abbia iniziato a realizzare il suo progetto nel termine prescritto e che non abbia preteso un premio fiscale prima del 30 settembre 1995 per investimenti realizzati nel 1994 avrebbe potuto teoricamente ottenere, in forza dell'InvZulG come modificato, un premio fiscale per, ad esempio, lavori realizzati nel 1997 qualora avesse presentato una domanda a tale scopo prima del 30 settembre 1998.

90.
    Infine, la ricorrente sottolinea che, comunque, la modifica dell'InvZulG non ha introdotto nessun aiuto di Stato supplementare per quanto riguarda il suo caso specifico.

91.
    In secondo luogo, essa sostiene che la Commissione ha violato l'art. 92 del Trattato ritenendo che la proroga del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare del premio fiscale dell'8% introduceva un aiuto al funzionamento.

92.
    Il suddetto premio fiscale presentava chiaramente, infatti, tutte le caratteristiche di un aiuto all'investimento, come definite dal giudice comunitario nella sua giurisprudenza e dalla Commissione nelle sue comunicazioni sul metodo per l'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato agli aiuti regionali (GU 1988, C 212, pag. 2) e sui regimi di aiuti a finalità regionale (GU 1979, C 31, pag. 9). Secondo la ricorrente tale aiuto all'investimento non può essere divenuto - almeno per quanto riguarda il suo caso particolare - un aiuto al funzionamento per il solo fatto della proroga del periodo di realizzazione degli investimenti. Essa evidenzia che tale proroga non avrebbe determinato, nel suo caso, alcuna prestazione pecuniaria supplementare e che le si sarebbe dovuto attribuire il premio fiscale dell'8% in forza delle decisioni 30 giugno 1993 e 25 ottobre 1994, indipendentemente dalla data di perfezionamento del suo progetto. Infine essa afferma che, per quanto riguarda tale progetto, la suddetta proroga non modifica assolutamente la distorsione di concorrenza potenzialmente collegata al premio fiscale dell'8%, dichiarata compatibile con il mercato comune dalla Commissione nelle sue decisioni.

93.
    La ricorrente aggiunge che la Commissione ha descritto in modo inesatto la posizione del governo tedesco quando rileva, nella decisione controversa, che quest'ultimo, nella sua notifica del 19 dicembre 1995, aveva esposto che la proroga del periodo di realizzazione degli investimenti era destinata «in quanto aiuto al funzionamento, a potenziare il capitale proprio delle impresa interessata».

94.
    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato escludendo l'applicabilità della suddetta disposizione per il fatto che l'economia della Germania dell'Est non sarebbe la sola a beneficiare dell'aiuto. Essa evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, n. 2, dell'InvZulG, gli investimenti devono essere realizzati nei nuovi «Länder», che il premio fiscale deve essere destinato al capitale proprio delle imprese che sono situate in tali territori e che la proroga del periodo di realizzazione degli investimenti è ininfluente a tale riguardo. Essa contesta, peraltro, la rilevanza dell'argomento della Commissione secondo il quale l'aiuto potrebbe essere utilizzato per finanziare talune attività al di fuori dei nuovi Länder, rilevando che è indifferente che un'impresa, dopo aver realizzato un progetto d'investimento e ottenuto gli aiuti destinati a sostenerlo, utilizzi detti aiuti in un'altro stabilimento.

95.
    La Commissione afferma, in primo luogo, che l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 introduceva un aiuto di Stato supplementare.

96.
    Essa sostiene, anzitutto, che tale disposizione consentiva a imprese che avevano iniziato a realizzare un progetto d'investimento nel termine prescritto, ma che non avevano rivendicato, all'epoca, il premio fiscale dell'8%, perché sapevano che non avrebbero potuto ottenerlo prima del 1° gennaio 1997, di beneficiare del suddetto premio.

97.
    La Commissione contesta la fondatezza dell'interpretazione dell'art. 6, n. 1, dell'InvzulG fornita dalla ricorrente. Essa sostiene che la domanda del premio fiscale dell'8% non doveva essere stata necessariamente presentata prima del 30 settembre 1995, dato che l'interessato poteva attendere per rivendicare tale premio sino al 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio nel corso del quale il progetto è stato interamente realizzato. Pertanto, secondo la Commissione, in seguito all'adozione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996, l'investitore che abbia terminato il proprio progetto nel corso del 1998 avrebbe potuto presentare per la prima volta, all'epoca, una domanda di premio fiscale, che riguardava gli anni 1994-1998.

98.
    La Commissione fa valere, inoltre, il fatto che la modifica dell'InvZulG ha comportato una maggiore flessibilità dei presupposti di concessione del premio fiscale dell'8%. Ciò avrebbe comportato, più precisamente, l'eliminazione del rischio, per l'investitore che aveva adottato la decisione di investire prevedendo di beneficiare di tale premio fiscale, di non poter realizzare la totalità del progetto d'investimento nel termine inizialmente previsto.

99.
    Nel controricorso, essa osserva altresì che, definendo l'art. 4 dell'InvZulG la base di calcolo del premio fiscale dell'8% come «la somma dei costi di acquisizione e di produzione degli investimenti agevolati terminati in corso di esercizio», un'impresa avrebbe potuto beneficiare del suddetto premio per gli investimenti supplmentari che avrebbe realizzato nell'arco del periodo di proroga di due anni.

100.
    Infine, la Commissione rileva che la modifica dell'InvZulG effettuata dall'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 equivaleva a «modificare gli aiuti» ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, la qual cosa esigeva che essa ne fosse informata e prendesse una decisione.

101.
    In secondo luogo, la Commissione rinvia al quarto punto dei 'considerando‘ della decisione controversa per dimostrare che la proroga del termine di realizzazione degli investimenti costituisce un aiuto al funzionamento.

102.
    In terzo luogo, essa dichiara che di tale proroga avrebbero potuto beneficiare imprese situate al di fuori delle regioni assistite dal momento che essa non incentiva alcun investimento supplementare.

103.
    Con il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità, la ricorrente contesta alla Commissione di non avere escluso il suo caso specifico dalla dichiarazione di incompatibilità con il mercato comune e di non averla esentata dall'obbligo di rimborso degli aiuti concessi in applicazione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996.

104.
    La ricorrente ricorda anzitutto che, nella decisione 30 giugno 1993, la Commissione aveva già approvato la concessione di un insieme di aiuti a favore del progetto Leuna 2000, tra cui l'aiuto di DEM 360 milioni in forza del premio fiscale dell'8%. La legittimità del suddetto insieme di aiuti non dipenderebbe in modo determinante dal fatto che i lavori dovevano essere completati prima del 31 dicembre 1996. Essa ribadisce altresì che la Commissione non aveva alcuna obiezione di principio, alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 al suo caso specifico.

105.
    La ricorrente afferma, inoltre, che la decisione controversa si riferisce, in più punti, alla sua situazione particolare, che il governo tedesco aveva dichiarato che l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 era stato adottato in ragione del progetto Leuna 2000 e che i governo tedesco e francese, nonché la Elf, avevano spiegato in modo chiaro, nel corso del procedimento amministrativo, che il suddetto progetto presentava una serie di caratteristiche che la distinguevano da altre imprese legittimate a beneficiare della summenzionata disposizione. Essa ricorda la proposta che era stata fatta alla Commissione da parte del governo tedesco nel corso del procedimento amministrativo (v. supra punto 81) e rileva che, con lettera 25 settembre 1997, essa ha sottoposto alla Commissione un progetto di formulazione alternativa del dispositivo della decisione controversa che avrebbe consentito, mediante una dichiarazione generale, di includere il suo caso particolare.

106.
    Secondo la ricorrente, pertanto, la Commissione non poteva limitarsi ad un'analisi generale e astratta dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 ma doveva anche statuire separatamente sul suo caso particolare. Essa ritiene che, rifiutando laproposta del governo tedesco ed emanando una dichiarazione generale d'incompatibilità, la Commissione ha adottato una misura sproporzionata rispetto al fine perseguito e le ha imposto inutilmente un grave onere finanziario.

107.
    La ricorrente sostiene che nessun motivo di tipo procedurale impediva alla Commissione di trattare in modo diverso il suo caso specifico. La stessa aggiunge che la soluzione proposta dal governo tedesco sarebbe stata giuridicamente possibile e non avrebbe presentato difficoltà sul piano amministrativo. La Commissione non può, in particolare, obiettare che non sarebbe stato possibile, ai sensi del diritto tedesco, emanare una legge federale per il solo caso della ricorrente. L'adozione di una legge individuale sarebbe, infatti, illecita solo nel caso previsto dall'art. 19, n. 1, prima frase, della Legge fondamentale tedesca, vale a dire nell'ipotesi in cui essa limiti un diritto fondamentale, e non quando, come nella fattispecie, essa crei un diritto.

108.
    La Commissione contesta di aver disconosciuto il principio di proporzionalità.

109.
    Essa rileva, anzitutto, che il governo tedesco le aveva notificato solo un regime generale di aiuti, cosicché, per dei motivi procedurali, non le era possibile trattare separatamente il caso della ricorrente. Ritiene che se tale governo avesse voluto una sua contestuale pronuncia su un aiuto specifico a favore della ricorrente, avrebbe anche dovuto notificarle separatamente il suddetto aiuto, vale a dire trasformare la sua notifica originale in una notifica di un progetto di aiuto individuale.

110.
    La Commissione contesta, inoltre, che l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 aveva la natura di una disposizione a carattere individuale. Essa rileva che il governo tedesco aveva del resto dichiarato che non era possibile, per motivi giuridici, promulgare una legge federale destinata al solo caso della ricorrente e afferma che non le competeva verificare la fondatezza della suddetta dichiarazione.

111.
    Del resto, trattandosi di motivi per i quali la situazione proposta dal governo tedesco non poteva essere accettata, cita i tre ultimi paragrafi del punto IV dei 'considerando‘ della decisione controversa. Essa evidenzia, in sostanza, che l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 era già entrato in vigore e costituiva una disposizione di natura generale, che poteva essere automaticamente invocata da qualsiasi investitore, purché ricorressero i requisiti oggettivi.

112.
    Infine, la Commissione ritiene che, comunque, la situazione particolare della ricorrente non giustificava la deroga nella decisione controversa. Infatti, per quanto riguarda il suo progetto, la ricorrente non proverebbe che la proroga del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare della concessione del premio fiscale l'avrebbe incentivata ad effettuare investimenti supplementari nelle regioni assistite né che detta proroga non introduceva un aiuto al funzionamento.

Giudizio del Tribunale

113.
    In limine, occorre ricordare che l'art. 92 del Trattato mira ad assicurare che non sia falsata la concorrenza nel mercato interno [v. art. 3, lett. g), del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 3) lett. g) CE)]. L'art. 92, n. 1, del Trattato dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti statali che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto incidano sugli scambi tra gli Stati membri.

114.
    Occorre altresì rilevare che, laddove la Commissione fruisca di un'ampia libertà di valutazione, come accade per l'applicazione dell'art. 92 del Trattato, il giudice comunitario, nell'effettuare il controllo di legittimità sull'esercizio di questa libertà, non può sostituire la propria valutazione in materia a quella dell'autorità competente, ma deve limitarsi a stabilire se quest'ultima non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere (sentenze 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 34, e 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I-8237, punto 26).

115.
    Pertanto, si deve ricordare che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva (sentenza della Corte 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 25, e sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II-3207, punto 163).

116.
    Infine, si deve rilevare che il fatto che, formalmente, la Commissione abbia ricevuto una notifica avente ad oggetto un regime di aiuti non osta assolutamente a che, accanto ad un esame generale e astratto del suddetto regime, essa ne esamini l'applicazione in un caso specifico. Così pure, nella decisione che essa adotta al termine del proprio esame, la Commissione ha la possibilità di ritenere che taluni casi di applicazione del regime di aiuti notificato costituiscano un aiuto e questo non valga per altri, o di dichiarare alcuni casi incompatibili con il mercato comune. Nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale essa può, in particolare, operare una distinzione tra i beneficiari del regime di aiuti notificato, alla luce di determinate caratteristiche che presentano o di requisiti ai quali gli stessi rispondono [v., ad esempio, decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU L 150, pag. 50).

117.
    Nella fattispecie, la Commissione non poteva limitarsi a procedere ad un'analisi generale ed astratta dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996, ma doveva anche esaminare il caso specifico della ricorrente. Tale esame si rendeva necessario non soltanto alla luce delle particolarità del progetto d'investimento della ricorrente (v. supra punto 79) - di cui la Commissione aveva piena conoscenza - ma ancheper il fatto che, nel corso del procedimento amministrativo, il governo tedesco aveva formulato una domanda espressa in tal senso.

118.
    La Commissione non può obiettare, a tale proposito, che l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 era già entrato in vigore e costituiva una disposizione di natura generale, che poteva essere automaticamente invocata da qualsiasi investitore che soddisfava i requisiti oggettivi previsti per la sua applicazione. Se del caso, la Repubblica federale tedesca avrebbe infatti dovuto adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie per dare attuazione alla decisione della Commissione. A tale Stato sarebbe spettato accollarsi le eventuali difficoltà derivanti dalla propria notifica tardiva del regime di aiuti in questione.

119.
    Gli argomenti delle parti devono essere esaminati alla luce di tali principi e constatazioni.

120.
    Nella decisione controversa, la Commissione ha ritenuto, anzitutto, che la proroga del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare della concessione del premio fiscale dell'8% introdotta dall'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996, costituisse un aiuto di Stato supplementare a favore delle imprese che hanno effettuato degli investimenti nei nuovi Länder. Essa ha inoltre affermato che tale aiuto non promuoverebbe alcun investimento aggiuntivo e doveva, di conseguenza, essere ritenuto un aiuto al funzionamento destinato ad aumentare il capitale proprio delle imprese interessate. Infine, ha escluso la possibilità di applicare la deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato per il fatto che, in particolare, l'economia dei nuovi Länder non sarebbe la sola a beneficiare di questo aiuto al funzionamento. Secondo la Commissione, infatti, «le imprese che soddisfano i criteri fissati potrebbero infatti avere degli stabilimenti anche al di fuori del territorio dell'ex RDT, utilizzando tale aiuto per il finanziamento di tali attività».

121.
    Dal fascicolo e dalle spiegazioni fornite dalla Commissione all'udienza emerge che quest'ultima ha distinto due diverse categorie di potenziali beneficiari della misura d'aiuto in questione per giungere a tali conclusioni.

122.
    La prima categoria è costituita dalle imprese che avevano deciso di realizzare un progetto di investimento nei nuovi Länder facendo assegnamento sul premio fiscale dell'8%, le quali imprese avevano cominciato a realizzare il loro progetto tra il 1° gennaio 1993 e il 30 giugno 1994 e presentato in tempo utile talune domande di pagamenti parziali del suddetto premio ma che, contrariamente alle loro inziali previsioni, alla fine non avevano potuto terminare tale progetto prima del 1° gennaio 1997. Nella decisione controversa, la Commissione rileva che «[l]e imprese che hanno intrapreso investimenti contando di ottenere il relativo premio fiscale, senza tuttavia aver previsto un certo margine temporale per i rischi collegati agli investimenti stessi, hanno con ciò stesso accettato il rischio di ricevere un aiuto agli investimenti potenzialmente inferiore a quello che avrebbero ottenuto se avesserosoddisfatto i criteri stabiliti dalla legge relativa ai premi fiscali del 1993, e, nonostante tali rischi, hanno ritenuto redditizi tali investimenti». Essa aggiunge che «[l]a proroga dei termini non promuove dunque ulteriori investimenti e non avrà probabilmente conseguenze sul completamento di quelli già iniziati». Invitata dal Tribunale, all'udienza, a fornire delle precisazioni, la Commissione ha dichiarato che per quanto riguarda le imprese appartenenti alla prima categoria, l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996, introduceva un'aiuto di Stato supplementare per il fatto che «eliminava il rischio», per tali imprese, di non terminare il loro progetto di investimento nel termine prescritto.

123.
    La seconda categoria include le imprese che avevano a loro volta iniziato a realizzare un progetto d'investimento nei nuovi Länder tra il 1° gennaio 1993 e il 30 giugno 1994 ma che non avevano presentato una domanda di premio fiscale dell'8% prima dell'adozione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 perché sapevano che non sarebbero state in grado di terminare il proprio progetto prima del 1° gennaio 1997. La Commissione sostiene che, data la proroga di due anni introdotta dalla suddetta disposizione, tali imprese avrebbero potuto da quel momento in poi esigere il pagamento del premio fiscale in questione. Ciò non costituirebbe un incoraggiamento agli investimenti supplementari ma un «beneficio casuale per quelle imprese che, sin dall'inizio, hanno pianificato i loro investimenti calcolandone la redditività prescindendo da tale aiuto». Occorre rilevare che, all'udienza, la ricorrente ha ammesso che, teoricamente, un'impresa che abbia iniziato a realizzare un progetto d'investimento nel termine prescritto ma che non abbia rivendicato la concessione del premio fiscale dell'8% prima dell'adozione dell'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 avrebbe potuto, in seguito all'attuazione della suddetta disposizione, ottenere tale premio per lavori realizzati nel 1997 presentando, per la prima volta, una domanda a rale scopo prima del 30 settembre 1998 (v. supra punto 89). Essa riconosce, in quel modo, che tale disposizione poteva generare un «beneficio casuale» a favore di alcune imprese.

124.
    Tuttavia la Commissione inserisce la ricorrente tra le imprese della prima categoria. Nella fattispecie non ci può, pertanto, pronunciare sulla fondatezza della determinazione della seconda categoria né, pertanto, sulla divergenza d'intepretazione, in essere tra le parti, dell'art. 6, n. 1, dell'InvZulG (v. supra punti 89 e 97).

125.
    Per quanto riguarda la ricorrente, si deve ritenere che l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 non abbia, chiaramente, introdotto un aiuto supplementare né, pertanto, un aiuto al funzionamento.

126.
    Emerge, infatti, dal fascicolo che essa non ha intrapreso il progetto Leuna 2000 assumendosi il rischio di non poterlo terminare prima del 1° gennaio 1997, data prevista dall'art. 3, n. 3, dell'InvZulG, nella versione del 1993. Oltre al fatto che che essa aveva previsto un certo margine temporale per la realizzazione del suddetto progetto - realizzazione che inizialmente si sarebbe dovuta ultimare nel luglio 1996 -, occorre sottolineare che il ritardo verificatosi derivava da circostanze del tuttoindipendenti dalla sua volontà e che essa non avrebbe necessariamente dovuto prevedere quando ha preso la sua decisione di investire. Non si può dunque presumere che la ricorrente avesse ritenuto il suo progetto d'investimento «redditizio» anche in mancanza del pagamento del premio fiscale dell'8%.

127.
    La Commissione non poteva più concludere per l'esistenza di un qualsiasi altro aiuto di Stato supplementare a favore della ricorrente. In particolare, la Commissione, che, sin dal principio, conosceva l'esatta natura e portata del progetto d'investimento della ricorrente nonché l'importo e l'intensità dei vari aiuti concessi a sostegno di quest'ultimo (v., in particolare, la decisione 30 giugno 1993), poteva solo constatare che tali diversi parametri non sarebbero assolutamente modificati per il fatto della proroga biennale del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare della concessione del premio fiscale dell'8%.

128.
    Infine, per quanto riguarda l'argomento della Commissione, basato sulla definizione della base di calcolo di tale premio fiscale, che la summenzionata proroga permetteva ad un'impresa di usufruire del suddetto premio per investimenti realizzati nel corso del nuovo periodo di due anni (v. supra punto 99), occorre osservare che esso si oppone totalmente alla sua argomento secondo il quale la suddetta proroga non ha incentivato alcun investimento supplementare. Occorre ricordare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3, n. 3, dell'InvZulG (nella versione originale e modificata), la realizzazione del progetto di investimento deve essere iniziata - e la sua portata doveva essere dunque già definita - tra il 31 dicembre 1992 e il 1° luglio 1994. Per quanto riguarda, più in particolare, della ricorrente, dal fascicolo e dalle spiegazioni che essa ha fornito all'udienza emerge che, prima della sua attuazione, il suo progetto era stato definito in modo preciso ed era stato oggetto di discussioni approfondite sia con le autorità tedesche sia con la Commissione (v., segnatamente, la decisione 30 giugno 1993).

129.
    Comunque, qualora si ammetta che l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 introduceva un aiuto di Stato supplementare anche a favore della ricorrente, non era giustificato dichiarare il suddetto aiuto incompatibile con il mercato comune nel caso di quest'ultima. A tale proposito, occorre ricordare, da un lato, che la Commissione non solo non aveva sollevato alcuna obiezione nei confronti del regime del premio fiscale dell'8% ma inoltre aveva espressamente dichiarato la concessione di un insieme di aiuti a favore del progetto Leuna 2000 - tra cui l'aiuto di DEM 360 milioni in forza di tale premio - compatibile con il mercato comune in virtù dell'art. 92, n. 3, del Trattato e, d'altro lato, che la mera proroga del periodo di realizzazione degli investimenti non era tale da modificare la natura e la porta del suddetto progetto e l'intensità di tale insieme di aiuti. Pertanto, la Commissione non aveva alcun motivo per presupporre che la suddetta proroga fosse tale da falsare o minacciare la concorrenza, almeno in misura maggiore rispetto al progetto Leuna 2000 come inizialmente notificato, cosicché essa sarebbe incompatibile con il mercato comune.

130.
    Da quanto sopra risulta che, per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto ritenere che l'art. 18, n. 1, della legge tributaria del 1996 non introduceva un aiuto di Stato supplementare o, perlomeno, che l'aiuto supplementare istituito era compatibile con il mercato comune.

131.
    Omettendo di agire in questo modo per, in ogni caso, concludere che tale disposizione instaura un aiuto di Stato supplementare, dichiarare il suddetto aiuto incompatibile con il mercato comune ed esigere l'abrogazione della suddetta disposizione, la Commissione ha posto in non cale l'art. 92 del Trattato nonché il principio di proporzionalità.

132.
    Ne consegue che il secondo e il terzo motivo sono fondati. La decisione controversa dove essere quindi annullata nella parte in cui riguarda la situazione della ricorrente, senza che sia necessario statuire sugli altri argomenti invocati da quest'ultima a sostegno dei suddetti motivi o sugli altri motivi.

Sulle spese

133.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che la Commissione è rimasta soccombente e che la ricorrente ne ha fatto domanda, va condannata alle spese da essa sostenute, oltre a quelle dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 1° ottobre 1997, relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8% a favore di investimenti realizzati nei nuovi «Länder», previsto dalla legge tributaria tedesca del 1996, è annullata nella parte in cui riguarda la situazione della ricorrente.

2)    La Commissione sopporterà le proprie spese oltre a quelle sostenute della ricorrente.

Lindh
García-Valdecasas
Cooke

        Vilaras                            Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 novembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J.D. Cooke


1: Lingua processuale: il tedesco.