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Sentenza del Tribunale 18 giugno 2013 – Otero González/UAMI – Apli-Agipa (AGIPA)

(Causa T-219/11) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo APLI-AGIPA – Marchio nazionale denominativo anteriore AGIPA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Comparazione dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José Luis Otero González (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: S. Correa, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Apli-Agipa SAS (Dormans, Francia) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione dell’UAMI del 14 gennaio 2011 (procedimento R 556/2010-2), relativa ad una procedura d’opposizione tra il sig. José Luis Otero González e la Apli-Agipa SAS 2011.

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 gennaio 2011 (procedimento R 566/2010-2), relativa ad una procedura d’opposizione tra il sig. José Luis Otero González e la Apli Agipa SAS è annullata, nella parte in cui respinge il ricorso del sig. Otero González e accorda all’Apli Agipa la registrazione del marchio comunitario denominativo AGIPA per i seguenti prodotti: «fotografie, adesivi, (colla) per la cartoleria o per uso domestico, pennelli, articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché», appartenenti alla classe 16 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2)     Il ricorso è respinto per il resto.

3)    L’UAMI è condannato a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Otero González.

4)     La Apli-Agipa sosterrà le proprie spese.

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1     GU C 194 del 2.7.2011.