Language of document : ECLI:EU:T:2005:432

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

30 novembre 2005 (*)

«Trattato CEEA – Responsabilità extracontrattuale – Tracimazione di un collettore fognario»

Nella causa T-250/02,

Autosalone Ispra Snc, con sede in Ispra, rappresentata dall’avv. B. Casu,

ricorrente,

contro

Comunità europea dell’energia atomica, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, a sua volta rappresentata dal sig. E. de March, in qualità di agente, assistito dall’avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità extracontrattuale della Comunità europea dell’energia atomica, ai sensi dell’art. 188, secondo comma, EA, per i danni subiti a causa della tracimazione di un collettore fognario e la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei suddetti danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 151 EA prevede quanto segue:

«La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 188, secondo comma[, EA]».

2        L’art. 188, secondo comma, EA così recita:

«In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni».

3        L’art. 1 dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Commissione della Comunità europea dell’energia atomica per l’istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale (in prosieguo: il «Centro»), concluso in Roma il 22 luglio 1959 (in prosieguo: «l’accordo CCR»), cui è stata data attuazione in Italia mediante la legge 1° agosto 1960, n. 906 (GURI n. 212 del 31 agosto 1960, pag. 3330), dispone quanto segue:

«Il governo italiano mette a disposizione della Comunità europea dell’energia atomica il Centro di studi nucleari di Ispra, nonché il terreno di circa 160 ettari sul quale esso sorge per la durata di novantanove anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, contro pagamento del canone annuo simbolico di 1 (una) unità di conto dell’“Accordo monetario europeo” (AME)».

4        A termini dell’art. 1 dell’allegato F dell’accordo CCR:

«1.      L’inviolabilità, l’esenzione da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione e l’immunità da qualsiasi provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, si applicano al Centro (...)».

5        L’art. 3 dell’allegato F all’accordo CCR così recita:

«1.      Le autorità competenti italiane si varranno, su istanza della Commissione, delle facoltà in loro potere per assicurare al Centro la fornitura di tutti i servizi di pubblica utilità necessari. Nel caso di interruzione di uno qualsiasi dei predetti servizi le Autorità italiane faranno il possibile per soddisfare le esigenze del Centro onde evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del Centro.

2.      Quando detti servizi siano forniti dalle autorità italiane o da enti sotto il controllo di quest’ultime, il Centro usufruisce d[i] tariffe speciali (…). Nel caso in cui i predetti servizi siano forniti da società o da organizzazioni private, le autorità italiane interpongono i loro buoni uffici affinché le condizioni alle quali vengono offerti risultino le più favorevoli possibili.

3.      La Commissione adotta tutte le opportune disposizioni affinché i rappresentanti qualificati – e da essa riconosciuti – dei servizi di utilità pubblica interessati possano ispezionare, riparare e procedere alla manutenzione dei corrispondenti impianti all’interno del Centro».

6        L’art. 16, n. 1, dell’allegato F all’accordo CCR prevede, in particolare, quanto segue:

«Il governo può chiedere (…) di essere informato sulle misure e predisposizioni prese nel Centro in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, per quanto concerne la prevenzione antincendi ed i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti».

7        L’art. 9, n. 3, della decisione della Commissione 10 aprile 1996, 96/282/Euratom, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR) (GU L 107, pag. 12), così recita:

«Il direttore generale [del Centro] adotta, in nome della Commissione, ogni misura necessaria a garantire la sicurezza delle persone e degli impianti posti sotto la sua responsabilità».

 Fatti

8        Dagli atti di causa risulta che la proprietà della ricorrente è ubicata sul territorio del comune di Ispra ed è costeggiata da un collettore fognario costituito, nella detta zona, da due tubazioni di cm 80 di diametro situate nel terreno al di sotto della strada pubblica (in prosieguo: il «primo troncone del collettore»).

9        Dopo aver costeggiato la proprietà della ricorrente, il collettore prosegue su un terreno appartenente alle Ferrovie dello Stato. Tale troncone del collettore (in prosieguo: il «secondo troncone del collettore») è costituito da un passaggio sotterraneo a volta nel quale si riversano le acque del primo troncone, come emerge dalla rappresentazione grafica della sezione verticale del collettore (in prosieguo: la «rappresentazione grafica»), prodotta dalla ricorrente in allegato al ricorso e della quale la Commissione non contesta che rende conto, in modo schematico, della realtà. Dalla rappresentazione grafica emerge, del pari, che tale secondo troncone è separato dalla strada pubblica, al di sotto della quale si trova il primo troncone, esclusivamente da una griglia.

10      Dalla rappresentazione grafica, inoltre, emerge che, dopo il secondo troncone, il collettore prosegue sul terreno messo a disposizione della Comunità in forza dell’art. 1 dell’accordo CCR (in prosieguo: il «terzo troncone del collettore») e che esso è costituito, sul detto terreno, da una canalizzazione di cm 100 di diametro.

11      La rappresentazione grafica illustra parimenti che il terreno a disposizione del Centro presenta una leggera pendenza verso il terreno appartenente alle Ferrovie dello Stato, sul quale si trova il secondo troncone del collettore, il che emerge anche dai dati altimetrici riportati sulla pianta dei luoghi, prodotta sia dalla Commissione sia dalla ricorrente in allegato agli atti.

12      All’udienza, tuttavia, il perito della Commissione ha sostenuto, sostanzialmente, che la pendenza del terreno non incideva sulla pendenza generale del collettore, dal momento che quest’ultimo si trovava al di sotto del livello del suolo. Il perito ha indicato, del pari, che l’acqua del collettore scorreva dal primo troncone verso il secondo, e dal secondo al terzo. La ricorrente stessa ha avvalorato tale affermazione, sostenendo esplicitamente, all’udienza, che, a suo avviso, il terzo troncone del collettore aveva una capacità insufficiente per assorbire la totalità delle acque del secondo troncone del collettore. Pertanto, è pacifico tra le parti che il primo troncone si trovi a monte del secondo, il quale si trova, a sua volta, a monte del terzo.

13      Del pari, è pacifico tra le parti che, sino al 1990, anno in cui i servizi tecnici del Centro effettuavano opere sul terzo troncone del collettore, il detto troncone fosse costituito, a monte, da una canalizzazione a cielo aperto (in prosieguo: il «primo segmento del terzo troncone del collettore») e, a valle, da una canalizzazione chiusa del diametro di cm 100 (in prosieguo: il «secondo segmento del terzo troncone del collettore»). Durante i lavori effettuati nel 1990, la canalizzazione a cielo aperto del primo segmento del terzo troncone è stata sostituita da una canalizzazione chiusa del diametro di cm 100. Conseguentemente, a seguito di tali lavori, il terzo troncone del collettore consiste, nella sua interezza, in una canalizzazione chiusa del diametro di cm 100.

14      Il detto collettore raccoglie parte delle acque di scarico provenienti dalla rete fognaria della città di Ispra e dal terreno sul quale è ubicato il Centro.

15      Nel giugno 1992 la città di Ispra veniva colpita da un violento nubifragio che causava varie inondazioni tra cui, in particolare, quella che interessava la proprietà della ricorrente.

16      Nel 1992 il comune di Ispra realizzava una modifica della rete fognaria sul proprio territorio. Così, da una lettera del 7 ottobre 1992 del sindaco di Ispra al servizio infrastrutture del Centro risulta che l’amministrazione comunale di Ispra aveva deciso di far defluire parte delle acque provenienti dal territorio comunale nel collettore in oggetto. Per lo svolgimento dei lavori sul terreno sul quale è costruito il Centro, il comune di Ispra chiedeva al detto servizio di mettere a disposizione del comune un escavatore e un operatore. Nella suddetta lettera, il sindaco di Ispra precisava che tale intervento rappresentava un’iniziativa autonoma dell’amministrazione comunale, che se ne assumeva ogni responsabilità.

17      Il 3 maggio 2002 la città di Ispra veniva colpita da una violenta tempesta accompagnata da piogge torrenziali e lo stabilimento della ricorrente veniva inondato in seguito alla tracimazione del collettore. Lo stesso giorno, i carabinieri della stazione di Angera, vari funzionari dei servizi tecnici del comune di Ispra e del Centro, tra cui il direttore di quest’ultimo, si recavano sul posto e constatavano la portata e la vastità dell’inondazione, nonché i danni visibili ad essa conseguenti.

18      Con lettera del 19 maggio 2002 la ricorrente invitava l’amministrazione comunale di Ispra, le Ferrovie dello Stato e la Commissione ad effettuare un sopralluogo e/o una perizia destinata ad accertare, in via bonaria, le cause dell’inondazione del 3 maggio 2002 e le relative responsabilità. Rispondendo a tale lettera, il difensore della Commissione inviava al difensore della ricorrente, in data 17 giugno 2002, una lettera in cui la informava che la Commissione contestava la responsabilità della Comunità e rifiutava qualsiasi sopralluogo sul terreno del Centro.

 Procedimento e conclusioni delle parti

19      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 agosto 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

20      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto taluni quesiti scritti alle parti, invitandole a rispondere ad essi prima dell’udienza. Le parti hanno risposto entro i termini prescritti.

21      All’udienza del 26 ottobre 2004 sono state sentite le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

22      All’udienza, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre ogni documento idoneo a determinare l’identità dell’ente su richiesta del quale i servizi tecnici del Centro avevano effettuato i lavori sul primo segmento del terzo troncone nel 1990. La Commissione ha prodotto taluni documenti entro i termini impartiti. Invitata dal Tribunale a presentare eventuali osservazioni relative ai documenti prodotti dalla Commissione, la ricorrente ha presentato, nei termini prescritti, le proprie osservazioni.

23      La fase orale del procedimento si è conclusa il 19 aprile 2005.

24      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare la responsabilità extracontrattuale in via esclusiva e/o concorsuale e/o solidale della Comunità europea dell’energia atomica;

–        condannare la suddetta Comunità al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi nella misura che verrà determinata in corso di causa e che comunque risulterà di giustizia;

–        disporre, in via istruttoria:

–      l’assunzione di informazioni presso il direttore e gli agenti del Centro e, eventualmente, le autorità italiane intervenute in loco;

–      la prova testimoniale, con espressa riserva di indicare successivamente i nominativi dei testimoni;

–      un sopralluogo e/o una perizia nonché ogni altro mezzo istruttorio che verrà ritenuto necessario al fine di accertare quanto lamentato in causa dalla ricorrente, ivi inclusi i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in esito ai fatti di causa;

–        condannare la convenuta alle spese.

25      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere le richieste della ricorrente sui mezzi istruttori;

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

26      In risposta ad un quesito del Tribunale, all’udienza, la ricorrente ha precisato che con il primo capo della propria domanda intendeva, in realtà, chiedere che il Tribunale accertasse la responsabilità extracontrattuale della sola Comunità.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

27      Senza sollevare un’eccezione d’irricevibilità con separata istanza, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso sulla base del rilievo che quest’ultimo non rispetterebbe i requisiti previsti dall’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, secondo cui un ricorso deve indicare, in particolare, l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

28      Secondo la Commissione, dalla giurisprudenza risulterebbe che le indicazioni contenute nel ricorso devono essere sufficientemente chiare e precise per consentire al convenuto di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza basarsi su altre informazioni. La giurisprudenza preciserebbe altresì che, perché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali questo si fonda risultino, quantomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v. ordinanza del Tribunale 21 novembre 1996, causa T-53/96, Syndicat des producteurs de viandes bovines e a./Commissione, Racc. pag. II 1579, punto 21, e la giurisprudenza ivi citata). Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto a ottenere il risarcimento dei danni che si asseriscono causati da un’istituzione comunitaria dovrebbe contenere elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che asserisce di aver subìto, nonché la natura e l’entità di tale danno (v. sentenza del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T‑79/96, T‑260/97 e T‑117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio, Racc. pag. II‑2193, punto 181, e la giurisprudenza ivi citata).

29      Nella specie, gli atti della ricorrente sarebbero assolutamente carenti dal punto di vista della precisione e della chiarezza richieste. A tale riguardo la Commissione rileva di non essere in grado di dedurre dagli scritti della ricorrente il comportamento addebitato al Centro. Tale vaghezza e incompletezza non consentirebbero alla Commissione di predisporre compiutamente la propria difesa né al Tribunale di statuire sui fatti di causa.

30      Peraltro, la Commissione afferma, in sostanza, che negli scritti della ricorrente mancherebbero del tutto sia le prove in merito all’effettività del danno lamentato sia una prudenziale quantificazione dello stesso.

31      Infine, la ricorrente si limiterebbe a collegare in modo generico l’inondazione del proprio edificio ad una tracimazione del collettore interessato, senza abbozzare la benché minima spiegazione in merito alla dinamica di tale evento e senza fornire alcuna informazione sugli elementi che la inducono a ricondurre l’origine della tracimazione proprio al terzo troncone del collettore.

32      L’istituzione aggiunge che le misure istruttorie richieste dalla ricorrente non possono supplire all’imprecisione dei suoi scritti.

33      La ricorrente afferma, in sostanza, che l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi sono stati debitamente indicati nei propri scritti e che, pertanto, il ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Aggiunge che non era tenuta a fornire spiegazioni tecniche in ordine alla dinamica dell’evento di cui è stata vittima. La ricorrente deduce inoltre, sostanzialmente, che le misure istruttorie chieste al Tribunale consentiranno di accertare l’effettività di quanto dalla stessa lamentato.

 Giudizio del Tribunale

34      A termini dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

35      Tale requisito è stato precisato dalla giurisprudenza richiamata dalla Commissione e menzionata al precedente punto 28.

36      Nella specie, dal ricorso emerge in modo sufficientemente esplicito che la ricorrente, in sostanza, contesta alla Commissione, da una parte, di averle negato l’accesso al terzo troncone del collettore per accertarne lo stato e per acclarare le cause della tracimazione del collettore e, d’altra parte, di aver omesso di provvedere alla manutenzione ed alle opere sul terzo troncone del collettore, al fine di prevenire o evitare tracimazioni.

37      Tuttavia, con riguardo, in primo luogo, al diniego di accesso al terzo troncone del collettore, in assenza di qualsivoglia deduzione di danno e di domanda risarcitoria connessa al detto diniego, occorre assimilare la censura relativa a tale diniego alla richiesta di provvedimenti istruttori relativa ad una visita in loco. Pertanto, è nel contesto dell’esame dei provvedimenti istruttori richiesti che occorrerà esaminare tale deduzione (v. i successivi punti 99 e 100).

38      Con riguardo, in secondo luogo, all’asserito difetto di manutenzione e di opere sul terzo troncone del collettore, la ricorrente deduce nel ricorso che tale omissione ha costituito la causa dell’inondazione del proprio immobile e chiede il risarcimento dei danni causati a diverse parti del proprio stabilimento ed ai beni sommariamente identificati nel ricorso. Si deve pertanto ritenere che, con riguardo a tali componenti del danno asseritamente causati dal difetto di manutenzione e di opere sul terzo troncone del collettore, il ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

39      Si deve inoltre rilevare che la ricorrente chiede parimenti il risarcimento dei danni patrimoniali subendi, nonché dei danni non patrimoniali subiti o subendi, senza fornire il minimo elemento che consenta di valutarne la natura e l’entità. Tali componenti del danno non soddisfano, pertanto, il requisito posto dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, come precisato dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 28.

40      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che il ricorso sia ricevibile nella parte in cui è volto ad ottenere il risarcimento del preteso danno subìto dai vari beni sommariamente identificati nel ricorso a causa dell’asserito difetto di manutenzione e di opere sul terzo troncone del collettore.

 Sul merito

 Osservazioni preliminari

41      Si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 188, secondo comma, EA, nonché l’attuazione del diritto al risarcimento del danno subìto, sono subordinati alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato (v. sentenza della Corte 27 marzo 1990, causa C-308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I‑1203, punto 6, e la giurisprudenza ivi citata).

42      A tale riguardo, solo gli atti o i comportamenti imputabili ad un’istituzione o ad un organo comunitario possono far sorgere la responsabilità della Comunità (v., in tal senso, sentenze della Corte 10 luglio 1985, causa 118/83, CMC e a./Commissione, Racc. pag. 2325, punto 31, e 23 marzo 2004, causa C‑234/02 P, Mediatore/Lamberts, Racc. pag. I‑2803, punto 59).

43      Quando uno dei detti requisiti non è soddisfatto, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti (sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T-170/00, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-515, punto 37, e la giurisprudenza ivi citata).

44      È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare gli argomenti delle parti relativi al sorgere della responsabilità della Comunità.

 Argomenti delle parti

45      La ricorrente contesta alla Commissione e/o al Centro di avere omesso di eseguire le manutenzioni e/o le opere necessarie sul terzo troncone del collettore interessato, nonostante la sua evidente pericolosità – nota alla Commissione sin dalla tracimazione del collettore nel 1992 – derivante dalla sua insufficiente portata idraulica. Infatti, il danno sarebbe stato causato dal fatto che il terzo troncone del collettore possedeva una capacità insufficiente ad assorbire tutte le acque del secondo troncone (v. precedente punto 12).

46      L’imputabilità di tale comportamento alla Commissione e/o al Centro emergerebbe da vari fattori.

47      Anzitutto, il terzo troncone del collettore, posto sul terreno ove sorge il Centro, si troverebbe unicamente nella disponibilità di quest’ultimo e non sarebbe accessibile a terzi in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 1 dell’allegato F dell’accordo CCR, il detto terreno sarebbe inviolabile, esente da perquisizioni, confische ed immune da qualsiasi provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria.

48      Costituirebbe peraltro fatto notorio la circostanza che alla manutenzione degli impianti di erogazione ed alla riparazione dei guasti del troncone del collettore situato sul terreno del Centro ha da sempre provveduto il Centro stesso per mezzo dei suoi funzionari e tecnici e incomberebbe alla Commissione provare il contrario.

49      Infine, la ricorrente si richiama ad una dichiarazione del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale (in prosieguo: l’«UTC di Ispra»), risalente al 16 marzo 1999, dalla quale emergerebbe che l’amministrazione comunale non è responsabile della manutenzione e della gestione del terzo troncone del collettore fognario, dal momento che esso insiste sul territorio di proprietà del Centro.

50      In primo luogo, l’illiceità del comportamento contestato si fonderebbe sulla circostanza che tale comportamento costituirebbe violazione dell’obbligo dettato dall’art. 9, n. 3, della decisione 96/282, ai sensi del quale il direttore generale del Centro adotta, a nome della Commissione, ogni misura necessaria a garantire la sicurezza delle persone e degli impianti posti sotto la sua responsabilità. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tale disposizione troverebbe applicazione nella specie, poiché gli impianti di smaltimento delle acque reflue del Centro afferiscono alle strutture di suo dominio esclusivo e, quindi, all’espletamento dei suoi fini istituzionali nonché delle sue attività. Inoltre, la responsabilità della Comunità sarebbe già sorta in passato per violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 10, n. 3, della decisione della Commissione 13 gennaio 1971, 71/57/Euratom, che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (GU L 16, pag. 14), avente contenuto analogo a quello dell’art. 9, n. 3, della decisione 96/282 (sentenza della Corte 3 febbraio 1994, causa C‑308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-341).

51      In secondo luogo, l’illiceità del comportamento in oggetto deriverebbe dal fatto che esso sarebbe in contrasto con l’Accordo CCR, volto, segnatamente, a preservare e salvaguardare la pubblica incolumità della popolazione adiacente agli impianti del Centro.

52      In terzo luogo, l’illiceità del comportamento contestato risulterebbe dagli artt. 2043 e 2051 del codice civile italiano (in prosieguo: il «cod. civ.»), che troverebbero applicazione nella specie, in quanto l’art. 188, secondo comma, EA, pur rinviando ai principi generali comuni agli Stati membri, non escluderebbe la possibilità di invocare la violazione di norme specifiche del diritto italiano (v., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa definita con sentenza 27 marzo 1990, citata supra al punto 41, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I‑1212, paragrafo 17).

53      In tal senso, da un lato, l’art. 2043 cod. civ. enuncerebbe il principio del neminem laedere, che sarebbe comune agli Stati membri e troverebbe applicazione nella specie per effetto della violazione del principio generale di prudenza e diligenza da parte della Commissione e/o del Centro.

54      D’altro lato, il comportamento contestato farebbe sorgere la responsabilità della Comunità in forza dell’art. 2051 cod. civ., che prevede una presunzione semplice di colpa per colui che detenga una cosa in custodia. Orbene, nella specie, il Centro avrebbe la custodia del terzo troncone del collettore, avendone la disponibilità esclusiva, trattandosi di accessorio di un terreno del quale sarebbe proprietario e che godrebbe di uno status di immunità.

55      La ricorrente aggiunge che dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione emerge che l’art. 2051 cod. civ. trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione con riguardo a beni demaniali o patrimoniali non soggetti ad un uso generale e diretto della collettività – come nel caso del collettore di acque reflue interessato – che consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un’adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell’ente a ciò preposto.

56      La Commissione sostiene, in primo luogo, che il Centro non ha la minima responsabilità sul terzo troncone del collettore e che, di conseguenza, il difetto di manutenzione o di opere sul detto terzo troncone non è imputabile alla Commissione o al Centro.

57      A tale riguardo essa rileva che, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato F all’accordo CCR, le autorità italiane si valgono, su istanza della Commissione, delle facoltà in loro potere per assicurare al Centro la fornitura di tutti i servizi di pubblica utilità necessari. Tale norma preciserebbe inoltre che la Commissione adotta tutte le opportune disposizioni affinché i rappresentanti qualificati – e da essa riconosciuti – dei servizi di utilità pubblica interessati possano ispezionare, riparare e procedere alla manutenzione dei corrispondenti impianti all’interno del Centro. Tale articolo farebbe «venir meno l’extraterritorialità del [terreno su cui insiste il] Centro» per consentire ai tecnici riconosciuti di eseguire la manutenzione e le riparazioni degli impianti per la fornitura dei servizi di pubblica utilità.

58      Secondo la Commissione, tali disposizioni dell’accordo CCR non sarebbero né «superate» né abrogate o modificate dal contenuto della dichiarazione del responsabile dell’UTC di Ispra in cui si afferma che l’amministrazione comunale non è responsabile né della manutenzione né della gestione del collettore ubicato sul territorio su cui insiste il Centro. In primis, la suddetta dichiarazione eccederebbe i poteri del responsabile dell’UTC di Ispra, il quale non sarebbe legittimato a pronunciarsi sulla responsabilità civile del comune del quale fa parte. Inoltre, essa risulterebbe in flagrante contraddizione con il contenuto della lettera 7 ottobre 1992, menzionata al precedente punto 16, in cui viene precisato che l’intervento del comune rappresentava un’iniziativa autonoma dell’amministrazione comunale, che se ne assumeva ogni responsabilità. Infine, la dichiarazione del responsabile dell’UTC di Ispra non sarebbe tale da far sorgere una responsabilità del Centro con riguardo alla manutenzione del collettore.

59      Le pertinenti disposizioni dell’accordo CCR non sarebbero nemmeno rimesse in discussione dal fatto che il Centro ha talvolta ritenuto utile realizzare in prima persona taluni lavori sugli impianti, poiché tali interventi sarebbero stati sempre effettuati dietro richiesta dell’amministrazione locale. Per quanto riguarda, in particolare, i lavori realizzati sul tratto di collettore ubicato sul terreno del Centro nel 1990, questi sarebbero stati effettuati successivamente a una richiesta delle Ferrovie dello Stato e dell’amministrazione comunale di Ispra.

60      Con riguardo, in secondo luogo, all’asserita illiceità del difetto di manutenzione o di opere sul terzo troncone, la Commissione deduce che il ricorso si limita a contestare tale omissione, senza precisare né quali dovessero essere le opere e manutenzioni di cui si lamenta l’omissione, né, pertanto, quale potesse essere la natura del presunto comportamento illecito della Comunità.

61      L’istituzione aggiunge che non è stata violata nessuna delle disposizioni richiamate dalla ricorrente.

62      Anzitutto, essa sostiene che, contrariamente all’interpretazione dell’art. 9 della decisione 96/282 proposta dalla ricorrente, l’obbligo del direttore del Centro di adottare ogni misura necessaria a garantire la sicurezza delle persone e degli impianti posti sotto la sua responsabilità, previsto da tale norma, va inteso esclusivamente con riguardo alle attività proprie del Centro grazie alle quali la Comunità contribuisce a realizzare i programmi comunitari di ricerca. La gestione e la manutenzione degli impianti e collettori fognari situati sul territorio del Centro non farebbe parte di tali proprie attività. La Commissione contesta che dalle sentenze Grifoni/CEEA, citate supra ai punti 41 e 50, emerga che la responsabilità della CEEA sia stata affermata sulla base dell’art. 10 della decisione 71/57, identico all’art. 9 della decisione 96/282.

63      La Commissione rileva altresì che, sebbene l’art. 16 dell’allegato F dell’accordo CCR le imponga l’obbligo di adottare speciali misure in materia di sicurezza e tutela della sanità pubblica, tale norma, letta alla luce delle premesse e delle altre disposizioni dell’accordo CCR, concerne, segnatamente, i rischi di incendi ed i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, i quali non ricorrerebbero nella specie.

64      Essa sostiene, inoltre, che, dal momento che nessuna istituzione e nessun organo comunitario è tenuto a vigilare sul collettore fognario, non può sussistere una responsabilità della Comunità per il fatto che le sue istituzioni o i suoi organi sarebbero venuti meno alle più elementari regole di comune prudenza. A tale riguardo il Tribunale avrebbe già avuto modo di affermare che la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione non può sorgere in mancanza di un comportamento illecito (sentenza del Tribunale 29 novembre 2000, causa T‑213/97, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. II-3727).

65      Secondo la Commissione, il richiamo operato dalla ricorrente alle disposizioni del diritto civile italiano è inappropriato. A suo giudizio, l’art. 188, secondo comma, EA rinvia esclusivamente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri e non alle specifiche norme dei singoli ordinamenti giuridici nazionali (sentenza 3 febbraio 1994, Grifoni/CEEA, citata supra al punto 50, punto 8). Gli argomenti invocati dalla ricorrente per sostenere il contrario non troverebbero alcun fondamento nelle conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa definita con sentenza 27 marzo 1990, Grifoni/CEEA, citata supra al punto 52. In ogni caso, sia nella citata sentenza 3 febbraio 1994, Grifoni/CEEA, sia nelle conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa definita con tale sentenza (Racc. pag. I‑343) sarebbe stato espressamente escluso che il danno subìto potesse essere accertato e liquidato esclusivamente secondo la normativa italiana sulla responsabilità extracontrattuale.

66       La Commissione contesta che la regola sancita dall’art. 2051 cod. civ., in base alla quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito», abbia trovato accoglimento nell’impianto normativo e giurisprudenziale comunitario. Al contrario, tale disposizione, atta a far sorgere la responsabilità di una persona che non sia l’autore immediato del danno, sarebbe incompatibile con i requisiti attualmente fissati dalla giurisprudenza per far sorgere la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni.

67      In ogni caso, i requisiti previsti dall’art. 2051 cod. civ. non ricorrerebbero nella fattispecie. Da un lato, nessuna istituzione comunitaria sarebbe custode del collettore, ragion per cui la Comunità non potrebbe essere chiamata a rispondere di eventuali danni dallo stesso causati. D’altro lato, la ricorrente avrebbe omesso di fornire la prova in merito a un qualsivoglia nesso di causalità tra il bene asseritamente in custodia e il danno. Infatti, non sarebbe dimostrato che l’inondazione dello stabilimento della ricorrente sia stata causata proprio dalla tracimazione di quel particolare tratto di collettore che insiste sul terreno del Centro.

 Giudizio del Tribunale

68      Si deve esaminare, in limine, se, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 42, il comportamento contestato, vale a dire l’omissione di opere e/o di manutenzione sul terzo troncone del collettore, sia imputabile ad un’istituzione ovvero ad un organo comunitario.

69      A tale riguardo si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (v. supra, punto 47), dall’Accordo CCR non emerge affatto che del terzo troncone del collettore sia responsabile la Comunità.

70      Anzitutto, è infondato l’argomento secondo cui per il terzo troncone del collettore sarebbe responsabile la Comunità in quanto dall’Accordo CCR risulterebbe che nessun terzo può accedervi.

71      È pur vero che – come rilevato dalla ricorrente –, ai sensi dell’art. 1 dell’allegato F all’accordo CCR, il Centro ed il terreno sul quale esso sorge sono inviolabili, esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o espropriazioni ed immuni nei confronti di qualsiasi provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria. Tuttavia, dall’art. 3 del medesimo allegato F risulta che, nonostante tale status di immunità, la Commissione è tenuta a consentire ai rappresentanti qualificati – e da essa riconosciuti – dei servizi di utilità pubblica interessati di ispezionare, riparare e procedere alla manutenzione dei corrispondenti impianti all’interno del Centro.

72      Orbene, è pacifico tra le parti che il servizio di raccolta delle acque reflue fornito al Centro dal collettore in oggetto costituisce un servizio di pubblica utilità ai sensi dell’art. 3 dell’allegato F all’accordo CCR. A tale riguardo si deve rilevare che, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha dichiarato per iscritto, senza essere contraddetta in merito dalla ricorrente, che il comune di Ispra era l’ente incaricato della fornitura al Centro del servizio di pubblica utilità della raccolta delle acque reflue. Pertanto, ai fini del presente procedimento, si deve ritenere che i compiti di ispezione, di riparazione e di manutenzione del terzo troncone del collettore ricadano sull’amministrazione comunale di Ispra, i cui rappresentanti qualificati riconosciuti dalla Commissione possono accedere al terzo troncone del collettore.

73      Si deve inoltre rilevare che l’imputabilità alla Comunità del comportamento contestato non può fondarsi su nessun’altra disposizione dell’accordo CCR. È pur vero che l’art. 1 dell’accordo CCR – che non è neanche invocato dalla ricorrente – prevede, sostanzialmente, che il governo italiano metta a disposizione della Comunità il Centro ed il terreno sul quale esso è costruito dietro corresponsione di un canone annuo. Tuttavia, la messa a disposizione prevista da tale articolo non comporta il trasferimento alla Comunità della responsabilità sul terzo troncone del collettore. Tale articolo, infatti, va letto nel combinato disposto con le altre disposizioni dell’accordo CCR e, segnatamente, con l’art. 3 dell’allegato F all’accordo medesimo, dal quale risulta, come già rilevato supra al punto 72, che l’ispezione, la riparazione e la manutenzione del terzo troncone del collettore ricadono sull’ente incaricato della fornitura del servizio di raccolta delle acque reflue. Pertanto, l’art. 1 dell’accordo CCR non può essere interpretato nel senso che esso comporti il trasferimento alla Comunità della responsabilità sul terzo troncone del collettore.

74      L’accordo CCR, dunque, non consente di imputare il comportamento contestato al Centro ovvero a qualsivoglia altra istituzione o organo comunitari.

75      In secondo luogo, va osservato che, contrariamente a quanto sommariamente sostenuto dalla ricorrente (v. supra, punto 47), l’imputabilità del comportamento contestato non può risultare dal fatto da essa allegato che il Centro gode della disponibilità esclusiva del terzo troncone del collettore. Infatti, si deve necessariamente rilevare che, come osservato ai precedenti punti 12 e 14, il collettore complessivamente inteso, ivi compreso il terzo troncone, raccoglie sia le acque reflue provenienti dal territorio del comune di Ispra sia quelle provenienti dal terreno sul quale sorge il Centro. Dalle considerazioni esposte al precedente punto 72 emerge peraltro che gli interventi sul terzo troncone del collettore ricadono sull’amministrazione comunale di Ispra. Atteso che il Centro non aveva la disponibilità esclusiva del terzo troncone del collettore, l’imputabilità del comportamento contestato alla Commissione non può essere fondata sull’asserita esclusività.

76      In terzo luogo, si deve esaminare se, come sostanzialmente affermato dalla ricorrente, l’asserito difetto di manutenzione e/o di opere sul terzo troncone del collettore sia imputabile alla Comunità in ragione del comportamento notorio dei dipendenti e dei tecnici del Centro.

77      A tale riguardo si deve osservare che è pacifico che il Centro abbia proceduto, nel 1990, alla sostituzione di una tubazione a cielo aperto con una tubazione di un diametro di cm 100 sul primo segmento del terzo troncone del collettore.

78      È pur vero che, secondo la Commissione, il Centro ha effettuato i detti lavori su richiesta delle Ferrovie dello Stato o dell’amministrazione comunale di Ispra. Tuttavia, invitata dal Tribunale a produrre ogni documento idoneo a provare la sussistenza di tali asserite richieste, la Commissione ha omesso di farlo. Pertanto, ai fini del presente procedimento, si deve ritenere che il Centro abbia effettuato di propria iniziativa le opere sul primo segmento del terzo troncone del collettore.

79      All’udienza, peraltro, il perito della Commissione ha rilevato che i servizi del Centro hanno effettuato con una certa regolarità l’ispezione del terzo troncone del collettore e la sua manutenzione.

80      I detti interventi dei servizi tecnici del Centro costituiscono un’iniziativa spontanea e non l’adempimento di un qualsivoglia obbligo delle istituzioni o degli organi comunitari in forza dell’accordo CCR. Come già rilevato supra al punto 72, i compiti di ispezione, di riparazione e di manutenzione del terzo troncone del collettore ricadono, infatti, in forza dell’accordo CCR, sull’ente incaricato della fornitura al Centro del servizio di raccolta delle acque reflue. Si deve pertanto ritenere che, nel procedere a tali interventi, il Centro abbia assunto la gestione di affari altrui.

81      Tuttavia, il fatto che i servizi tecnici del Centro abbiano gestito affari altrui intervenendo spontaneamente, in talune occasioni, sul terzo troncone del collettore non implica affatto che ogni omissione di opere o di manutenzione sul detto troncone del collettore sia ormai imputabile al Centro e, pertanto, alla Comunità.

82      Una tale ingerenza produce l’unico effetto di imporre al Centro la corretta esecuzione degli atti di gestione di cui si è dato carico. In tal modo, la gestione assunta dal Centro con l’istallazione di una tubazione di cui si è dato carico chiusa sul primo segmento del terzo troncone del collettore nel 1990 non si estende al compimento delle opere necessarie per garantire, nel 2002, una portata sufficiente al terzo troncone del collettore, tanto più che, come ha rilevato la Commissione all’udienza – senza essere contraddetta in merito dalla ricorrente –, la Comunità non ha alcun controllo sulla quantità di acqua reflua che si riversa nel detto terzo troncone.

83      La gestione assunta dal Centro nel procedere spontaneamente alla sorveglianza ed alla regolare manutenzione del terzo troncone, peraltro, comprende unicamente i compiti effettivamente svolti dal medesimo e non può essere estesa alla pretesa omissione di sorveglianza o di manutenzione, che continua a ricadere nella responsabilità dell’ente incaricato della fornitura al Centro del servizio di raccolta delle acque reflue.

84      Nella specie, inoltre, non risulta provato – e nemmeno dedotto – che il comportamento contestato, vale a dire l’omissione di opere e/o di manutenzione sul terzo troncone del collettore, costituisca cattiva esecuzione degli atti di gestione che il Centro si è assunto.

85      Anche a voler ammettere che, deducendo l’insufficiente capacità idraulica del terzo troncone del collettore, la ricorrente abbia inteso implicitamente sostenere che le opere effettuate dal Centro nel 1990 costituissero cattiva gestione, da parte del Centro, di affari altrui, si deve tuttavia ritenere che l’installazione di una tubazione chiusa di un diametro di cm 100 sul primo segmento del terzo troncone del collettore non possa considerarsi costitutiva di cattiva esecuzione degli atti di gestione di cui il Centro si è dato carico.

86      Infatti, si deve necessariamente rilevare che il diametro della tubazione posta dal Centro sul primo segmento del terzo troncone del collettore è rigorosamente identico al diametro della tubazione chiusa preesistente, posta sul secondo segmento del terzo troncone del collettore. Le opere effettuate dal Centro nel 1990 non hanno pertanto influito sulla capacità idraulica del terzo troncone del collettore. Pertanto, la pretesa insufficiente capacità idraulica del terzo troncone del collettore non sarebbe in ogni caso imputabile al Centro.

87      Dalle suesposte considerazioni emerge che l’imputabilità alla Comunità del comportamento contestato non può derivare dagli interventi spontanei operati dai servizi tecnici del Centro.

88      In quarto luogo, occorre esaminare se l’imputabilità alla Comunità del comportamento contestato risulti dalla dichiarazione del responsabile dell’UTC di Ispra, in cui questi afferma che l’amministrazione comunale di appartenenza non è responsabile del terzo troncone del collettore.

89      A tale riguardo, indipendentemente dalla questione se il responsabile del detto servizio comunale sia competente a decidere questioni attinenti alla responsabilità dell’amministrazione di appartenenza, si deve rilevare che la sua dichiarazione esclude la responsabilità dell’amministrazione comunale sul terzo troncone del collettore per il solo motivo che tale troncone si troverebbe su terreni di proprietà della Comunità. Orbene, dall’art. 1 dell’accordo CCR risulta che la Comunità non è proprietaria dei terreni in oggetto. Tale disposizione, infatti, prevede, in particolare, che il Governo italiano metta a disposizione della Comunità il Centro ed il terreno sul quale esso sorge dietro pagamento di un canone annuo. La ricorrente, peraltro, non ha né provato né dedotto che la dichiarazione del responsabile dell’UTC di Ispra abbia modificato l’accordo CCR. Pertanto, si deve ritenere che tale dichiarazione non consenta di dimostrare che il comportamento contestato sia imputabile ad un’istituzione o ad un organo comunitario.

90      In quinto luogo, si deve ancora esaminare se il comportamento contestato sia imputabile alla Comunità in forza delle disposizioni di cui la ricorrente lamenta la violazione.

91      A tale riguardo si deve osservare, anzitutto, che l’art. 9, n. 3, della decisione 96/282, di cui viene dedotta la violazione, si limita a prevedere che il direttore generale del Centro è tenuto ad adottare ogni misura necessaria a garantire la sicurezza degli impianti posti sotto la sua responsabilità. Tale disposizione non può pertanto, di per sé, costituire il fondamento dell’imputabilità dell’asserita omissione di opere e/o di manutenzione sul terzo troncone del collettore senza che venga provato che il troncone stesso costituisca un impianto posto sotto la responsabilità del direttore del Centro. Orbene, la ricorrente non deduce alcun elemento che consenta di ritenere che il terzo troncone del collettore sia un impianto posto sotto la responsabilità del direttore generale del Centro. Al contrario, come già sottolineato supra al punto 72, dall’art. 3 dell’allegato F all’accordo CCR risulta che il comune di Ispra è incaricato della fornitura al Centro del servizio di raccolta delle acque reflue, ragion per cui il terzo troncone del collettore non può essere assimilato ad un impianto ricompreso nella sfera di responsabilità del Centro. Pertanto, l’art. 9, n. 3, della decisione 96/282 non consente di imputare alla Comunità il comportamento contestato.

92      La ricorrente lamenta, inoltre, la violazione dell’accordo CCR, a termini del quale, a suo parere, il Centro sarebbe tenuto a garantire e tutelare la pubblica sicurezza. Come correttamente osservato dalla Commissione, l’art. 16, n. 1, dell’allegato F all’accordo CCR costituisce l’unica disposizione del detto accordo attinente alla sicurezza ed alla tutela della sanità pubblica. Tuttavia, in materia di sicurezza e di tutela della sanità pubblica, tale disposizione è pertinente esclusivamente con riguardo alla prevenzione antincendi ed ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Orbene, nella specie, la ricorrente non deduce alcun argomento che consenta di ritenere che il comportamento contestato attenga alla prevenzione antincendi o ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Pertanto, si deve concludere che l’imputabilità alla Comunità del comportamento contestato non può derivare dall’obbligo del Centro di garantire la tutela della sicurezza e della sanità pubblica previsto dall’art. 16, n. 1, dell’allegato F all’accordo CCR.

93      La ricorrente sostiene, infine, che dal comportamento contestato sorge la responsabilità extracontrattuale della Comunità in base alle disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2051 cod. civ.

94      Con riguardo all’art. 2043 cod. civ., anche ammesso, come sostiene la ricorrente, che la detta disposizione sancisca il principio del neminem laedere, che tale principio sia comune ai diritti degli Stati membri e che esso trovi applicazione, nella specie, per effetto della violazione, da parte della Commissione e/o del Centro, di un principio generale di prudenza e di diligenza, deve tuttavia necessariamente rilevarsi che la ricorrente non indica alcun motivo per il quale la Commissione e/o il Centro sarebbero tenuti ad un obbligo di prudenza e di diligenza con riguardo al terzo troncone del collettore. Pertanto, si deve ritenere che la disposizione invocata non consenta, di per sé, di imputare alla Comunità il comportamento contestato.

95      Quanto all’art. 2051 cod. civ., anche volendo ammettere che tale disposizione di diritto italiano costituisca un principio comune ai diritti degli Stati membri, deve necessariamente rilevarsi che la ricorrente non ha dimostrato che la custodia del terzo troncone del collettore incomba ad un’istituzione o ad un organo comunitario. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la custodia del collettore da parte di un’istituzione o di un organo comunitario non può derivare dalla proprietà del terreno sul quale sorge il Centro, poiché, come già sottolineato supra al punto 89, nessuna istituzione e nessun organo comunitari sono proprietari del detto terreno. Pertanto, anche ammesso che il terzo troncone del collettore costituisca un accessorio del terreno sul quale esso è ubicato, da ciò non discende affatto che esso appartenga alla Comunità. Tale argomento deve essere pertanto respinto.

96      Va parimenti respinto l’argomento secondo cui la custodia del terzo troncone del collettore incomberebbe alla Commissione o al Centro in considerazione del fatto che, a termini dell’art. 1 dell’allegato F all’accordo CCR, i terzi non possono accedervi. Infatti, come rilevato supra al punto 71, la Commissione è tenuta, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato F all’accordo CCR, a togliere l’immunità prevista dall’art. 1 dell’allegato F all’accordo CCR per consentire ai servizi di utilità pubblica di ispezionare, riparare e procedere alla manutenzione dei corrispondenti impianti all’interno del Centro. Pertanto, l’asserita immunità del terreno sul quale sorge il Centro non può essere utilmente invocata per dimostrare che la Commissione e/o il Centro hanno la custodia del terzo troncone del collettore.

97      La custodia del terzo troncone del collettore non può neanche incombere alla Commissione e/o al Centro in quanto il troncone medesimo si troverebbe nella disponibilità esclusiva del Centro. Infatti, oltre alla considerazione svolta al punto precedente, come già osservato supra al punto 75, dal momento che il collettore, ivi compreso il terzo troncone, raccoglie le acque reflue provenienti dal territorio del comune di Ispra e dal Centro, il terzo troncone non può essere considerato nella disponibilità esclusiva della Commissione e/o del Centro.

98      Da tutte le suesposte considerazioni emerge che l’asserito difetto di manutenzione e/o di opere sul terzo troncone del collettore non è imputabile ad un’istituzione o ad un organo comunitario. Pertanto, il ricorso, nella parte in cui è ricevibile, deve essere respinto in quanto infondato, senza necessità di esaminare se gli altri presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ricorrano nella specie.

 Sulle domande di misure istruttorie

99      La ricorrente chiede al Tribunale di voler disporre misure istruttorie al fine di accertare la veridicità delle allegazioni dalla medesima formulate. Più specificamente, occorrerebbe a suo parere chiedere informazioni al direttore generale e agli agenti del Centro, nonché alle autorità italiane intervenute in loco all’epoca dell’inondazione. Essa ritiene che debba ammettersi la prova testimoniale e, a tale riguardo, si riserva il diritto di indicare successivamente i nominativi dei testimoni da ascoltare. Essa fa valere, infine, che, per dimostrare i fatti allegati, ivi compresi i danni asseritamente subiti o subendi, occorre procedere ad un’ispezione in loco e/o a una perizia.

100    A tale riguardo si deve necessariamente rilevare che la ricorrente non identifica né i fatti precisi che tali misure dovrebbero dimostrare, né in qual modo le dette misure potrebbero risultare utili per dimostrare l’imputabilità del comportamento contestato ad un’istituzione o ad un organo comunitario. Pertanto, le domande di misure istruttorie devono essere respinte.

 Sulle spese

101    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

102    La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è irricevibile nella parte in cui verte su una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali indefiniti subendi e dei danni non patrimoniali indefiniti subiti o subendi.

2)      Il ricorso è respinto perché infondato quanto al resto.

3)      Le domande di misure istruttorie sono respinte.

4)      La ricorrente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione.




Pirrung

Meij

Pelikánová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 novembre 2005.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Lingua processuale: l'italiano.