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Ricorso proposto il 27 gennaio 2017 – ADDE / Parlamento

(Causa T-48/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Defalque, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo del 21 novembre 2016 relativa al finanziamento del partito ADDE per l’anno 2015 che dichiara inammissibile l’importo di EUR 500 615,55 e chiede il rimborso della somma di EUR 172 654,92;

annullare la decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016, nella parte in cui limita l’importo di prefinanziamento della sovvenzione per l’anno 2017 al 33% dell’importo massimo della sovvenzione e sottopone il pagamento del prefinanziamento alla condizione della costituzione di una garanzia a prima richiesta e, di conseguenza, l’articolo I.4.1 della decisione di attribuzione di sovvenzione FINS-2017-13 allegata a tale decisione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso diretto all’annullamento della decisione del 21 novembre 2016, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa.

Secondo motivo, vertente su alcuni manifesti errori di valutazione che hanno dato luogo alla violazione degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU 2003 L 297, pag. 1).

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento.

A sostegno del ricorso diretto all’annullamento della decisione del 15 dicembre 2016, il ricorrente deduce tre motivi.

1.    Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa.

2.    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 134 del regolamento finanziario dell’Unione europea.

3.    Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento.

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