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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polonia) il 7 febbraio 2024 – G.M.K.-Z.B.M. / S.O.

(Causa C-99/24, Chmieka 1 )

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Parti nel procedimento principale

Attore: G.M.K.-Z.B.M.

Convenuta: S.O.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 66 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 1 , debba essere interpretato nel senso che per «proposizione di un’azione giudiziaria» si intende la presentazione di una domanda da parte dell’attore in una causa civile oppure la presentazione di una richiesta di riesame di tale causa da parte del convenuto dopo la sua chiusura definitiva.

Se le disposizioni di cui al capo II del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 1 , o, se del caso, le disposizioni di cui al capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012 debbano essere interpretate nel senso che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta dinanzi ai giudici di un altro Stato membro in una causa avente ad oggetto il pagamento di un’indennità per l’uso extracontrattuale di un bene immobile situato in tale altro Stato membro.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU 2012, L 351, pag. 1

1 GU 2001, L 12, pag. 1