Language of document : ECLI:EU:T:2015:500

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

15 luglio 2015 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Termine ragionevole»

Nelle cause T‑413/10 e T‑414/10,

Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA, con sede in Trofa (Portogallo), rappresentata da F. Proença de Carvalho e T. Faria, avvocati,

ricorrente nella causa T‑413/10,

Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA, con sede in Lisbona (Portogallo), rappresentata da D. Proença de Carvalho e J. Caimoto Duarte, avvocati,

ricorrente nella causa T‑414/10,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, P. Costa de Oliveira e V. Bottka, in qualità di agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

 1. Causa T‑413/10 – Socitrel/Commissione

60      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2010, la Socitrel ha proposto il presente ricorso.

61      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2010, la Socitrel ha presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale del 13 aprile 2011, Socitrel/Commissione (T‑413/10 R, EU:T:2011:179), e le spese sono state riservate.

62      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2010, la Socitrel ha chiesto di poter modificare i propri motivi a seguito dell’adozione della prima decisione di modifica.

63      Con decisione del 6 giugno 2011 il Tribunale ha chiesto alla Commissione di fornirgli la seconda decisione di modifica. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta il 17 giugno 2011.

64      A seguito dell’adozione della seconda decisione di modifica, la Socitrel ha nuovamente modificato i propri motivi e le proprie conclusioni con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2011.

65      La fase scritta del procedimento si è conclusa il 21 novembre 2011, con il deposito, da parte della Commissione, della controreplica nella lingua processuale.

66      A seguito della modifica, il 23 settembre 2013, della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, il 27 settembre 2013, è stata attribuita la presente causa.

67      La relazione preliminare di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 è stata comunicata alla Sesta Sezione il 31 marzo 2014.

68      L’8 maggio 2014, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha inviato un elenco contenente sedici quesiti scritti alla Socitrel e alla Commissione.

69      Con lettere del 6 e del 9 giugno 2014, la Commissione e la Socitrel hanno rispettivamente ottemperato a tali misure.

70      Il 17 settembre 2014, su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

71      La Socitrel chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata nella parte in cui la riguardano;

–        in via subordinata, annullare parzialmente l’articolo 2 della decisione impugnata per quanto concerne la Socitrel e ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

72      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Socitrel alle spese.

 2. Causa T‑414/10, Companhia Previdente/Commissione

73      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2010, la Companhia Previdente ha proposto il presente ricorso.

74      Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2010, la Companhia Previdente ha presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del 10 giugno 2011, Companhia Previdente/Commissione (T‑414/10 R, EU:T:2011:268), e le spese sono state riservate.

75      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2010, la Companhia Previdente ha chiesto di poter modificare i propri motivi a seguito dell’adozione della prima decisione di modifica.

76      Con decisione del 6 giugno 2011 il Tribunale ha chiesto alla Commissione di trasmettergli alcuni documenti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta il 17 giugno 2011.

77      A seguito dell’adozione della seconda decisione di modifica, la Companhia Previdente ha nuovamente modificato i propri motivi e le proprie conclusioni con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2011.

78      La fase scritta del procedimento si è conclusa il 21 novembre 2011, con il deposito, da parte della Commissione, della controreplica nella lingua processuale.

79      A seguito della modifica, il 23 settembre 2013, della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, il 27 settembre 2013, è stata attribuita la presente causa.

80      La relazione preliminare di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 è stata comunicata alla Sesta Sezione il 31 marzo 2014.

81      L’8 maggio 2014, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha inviato un elenco di sedici quesiti scritti alla Companhia Previdente e alla Commissione.

82      Con lettere del 6 e del 9 giugno 2014, la Commissione e la Companhia Previdente hanno rispettivamente ottemperato a tali misure.

83      Il 17 settembre 2014, su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale.

84      La Companhia Previdente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli articoli 1, 2 e 4 della decisione impugnata nella parte in cui la riguardano;

–        riconoscere che ogni riduzione dell’importo dell’ammenda applicabile alla Socitrel, nell’ambito di altri ricorsi relativi a infrazioni di cui la Companhia Previdente risponda in solido, comporta un’equivalente riduzione automatica dell’ammenda inflitta in solido a quest’ultima;

–        condannare la Commissione alle spese.

 3. Sulla riunione, ai fini della fase orale del procedimento, delle cause T‑413/10, T‑414/10 e T‑409/13, Companhia Previdente e Socitrel/Commissione, e sulla cancellazione dal ruolo della causa T‑409/13, Companhia Previdente e Socitrel/Commissione

85      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2013, la Companhia Previdente e la Socitrel hanno presentato un ricorso avverso la lettera che era stata loro inviata il 24 maggio 2013 dal direttore generale della direzione generale Concorrenza (in prosieguo: la «DG Concorrenza») della Commissione.

86      Tale causa è stata iscritta a ruolo nella cancelleria del Tribunale con il numero T‑409/13. Con ordinanza del 30 giugno 2014, le cause T‑413/10, T‑414/10 e T‑409/13 sono state riunite ai fini della fase orale.

87      Le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso proposto nell’ambito della causa T‑409/13 con lettera inviata alla cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2014. Poiché la Commissione ha indicato, con lettera del 14 novembre 2014, che non si opponeva alla rinuncia e chiedeva la condanna delle ricorrenti alle spese, il Tribunale ha preso atto di tale rinuncia nel verbale dell’udienza del 17 novembre 2014, nel quale ha ordinato la cancellazione della causa T‑409/13 dal ruolo del Tribunale nonché la condanna delle ricorrenti alle spese nella medesima causa.

 In diritto

88      Le cause T‑413/10 e T‑414/10 sono riunite ai fini della presente sentenza, dal momento che le parti, interrogate a tal riguardo in udienza, non vi si sono opposte.

89      La Socitrel deduce otto motivi a sostegno del proprio ricorso nonché due motivi complementari presentati nell’ambito della seconda modifica dei suoi motivi e delle sue conclusioni.

90      La Companhia Previdente deduce, dal canto suo, quattro motivi a sostegno del suo ricorso nonché due motivi complementari presentati nell’ambito della seconda modifica dei suoi motivi e delle sue conclusioni.

91      Il primo motivo dedotto dalla Socitrel attiene a un difetto di motivazione e alla violazione dei suoi diritti della difesa, giacché, in sostanza, nella decisione impugnata mancherebbero diversi elementi per comprendere il modo in cui la Commissione ha stabilito l’importo dell’ammenda.

92      Il secondo motivo dedotto dalla Socitrel attiene alla violazione del termine ragionevole.

93      Il terzo motivo dedotto dalla Socitrel attiene alla violazione dell’obbligo di diligenza gravante sulla Commissione, dei diritti della difesa nonché dei principi di lealtà, buona fede e legittimo affidamento, a causa del fatto che la Commissione ha modificato due volte la decisione iniziale.

94      Il quarto motivo dedotto dalla Socitrel attiene alla violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, dei principi di proporzionalità e responsabilità personale nonché della presunzione d’innocenza, nonché a un difetto di motivazione e alla violazione, da parte della Commissione, della sua precedente prassi decisionale, in quanto la Commissione avrebbe superato il limite massimo dell’importo che poteva essere inflitto alla Socitrel.

95      Detto motivo è suddiviso in tre parti.

96      La prima parte del quarto motivo attiene al fatto che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la Companhia Previdente fosse responsabile in solido e, pertanto, al fatto che il massimale del 10% del fatturato è stato erroneamente calcolato sul fatturato della Companhia Previdente e non su quello della Socitrel. Tale argomentazione è altresì oggetto del primo e del secondo motivo dedotti dalla Companhia Previdente.

97      La seconda parte del quarto motivo, dedotta in via subordinata, attiene al fatto che, nel calcolare il massimale del 10%, è stato erroneamente preso in considerazione il fatturato dell’Emesa, della Galycas e dell’ITC. Tale argomentazione è altresì oggetto della prima parte del terzo motivo dedotto dalla Companhia Previdente.

98      La terza parte del quarto motivo, presentata in via ulteriormente subordinata, attiene al fatto che è stato erroneamente preso in considerazione il fatturato dell’anno 2009 della Companhia Previdente. Tale argomentazione è altresì oggetto della seconda parte del terzo motivo presentato dalla Companhia Previdente.

99      Il quinto motivo dedotto dalla Socitrel attiene alla violazione dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento nell’applicazione dei punti 13 e 22 degli orientamenti del 2006 nonché a un difetto di motivazione, giacché la Commissione avrebbe erroneamente stabilito che il tasso di gravità relativo all’ammenda da applicare alla Socitrel fosse del 18%.

100    Il sesto motivo dedotto dalla Socitrel attiene alla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, giacché il ruolo secondario o passivo che essa ha rivestito non sarebbe stato preso in considerazione dalla Commissione quale circostanza attenuante.

101    Il settimo motivo dedotto dalla Socitrel attiene alla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, dal momento che la sua collaborazione effettiva non sarebbe stata presa in considerazione dalla Commissione quale circostanza attenuante.

102    L’ottavo motivo dedotto dalla Socitrel attiene alla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, in ragione del fatto che il contesto economico di crisi e l’incapacità di pagare della Socitrel non sono stati presi in considerazione. Tale argomentazione è altresì oggetto del quarto motivo dedotto in via subordinata dalla Companhia Previdente.

103    Le ricorrenti hanno rinunciato a tale motivo con lettera inviata alla cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2014. Si è preso atto di tale rinuncia nel verbale dell’udienza tenutasi il 17 novembre 2014.

104    La Socitrel e la Companhia Previdente fanno inoltre valere un motivo complementare, dedotto nell’ambito della seconda modifica dei loro motivi e delle loro conclusioni, che attiene, per quanto concerne la Socitrel, alla violazione dei principi della parità di trattamento, di proporzionalità e del legittimo affidamento nonché a un difetto di motivazione e, per quanto concerne la Companhia Previdente, alla violazione dei principi della parità di trattamento, di proporzionalità e del legittimo affidamento, poiché la Socitrel e la Companhia Previdente non sarebbero state trattate allo stesso modo dell’Arcelor e della SLM, le quali hanno ottenuto una riduzione dell’importo dell’ammenda di cui le ricorrenti non avrebbero beneficiato.

105    Infine, la Socitrel e la Companhia Previdente deducono un secondo motivo complementare, che attiene alla violazione dei principi di diligenza, di lealtà, di buona fede e della certezza del diritto, per avere la Commissione nuovamente modificato la decisione iniziale nel 2011.

 1. Sul primo motivo dedotto dalla Socitrel, che attiene a un difetto di motivazione e a una violazione dei suoi diritti della difesa

 Richiamo dei principi

106    Secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del rispetto, da parte della motivazione di un atto, dei requisiti di cui all’articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 63; del 30 settembre 2003, Germania/Commissione, C‑301/96, Racc., EU:C:2003:509, punto 87, e del 22 giugno 2004, Portogallo/Commissione, C‑42/01, Racc., EU:C:2004:379, punto 66).

 Sulla fondatezza del primo motivo

107    Occorre ricordare brevemente l’argomentazione dedotta dalla Socitrel a sostegno del suo motivo, argomentazione che è stato modificata a seguito dell’adozione della prima decisione di modifica.

108    Nel ricorso, la Socitrel sosteneva, in sostanza, che nella decisione iniziale mancavano diversi elementi per comprendere il modo in cui la Commissione aveva stabilito l’importo dell’ammenda; ne conseguiva, a suo avviso, un difetto di motivazione che integrava una violazione dei suoi diritti della difesa.

109    In tal senso, secondo la Socitrel, nella decisione iniziale non erano indicati né il fatturato né il valore delle vendite presi in considerazione per stabilire l’importo di base, né i parametri considerati per fissare il tasso di gravità e l’importo supplementare al 18%.

110    Inoltre, la Socitrel ha sostenuto che il fatto che numerosi passaggi della decisione che le era stata indirizzata fossero stati resi confidenziali le impediva di ricostruire le premesse sulle quali la Commissione si era fondata per stabilire l’importo dell’ammenda.

111    A seguito dell’adozione della prima decisione di modifica, la Socitrel ha modificato il suo primo motivo.

112    Da una parte, la Socitrel deduce, in sostanza, che la modifica della decisione iniziale da parte della Commissione dimostra la fondatezza del suo primo motivo, quale esposto dalla stessa nel ricorso.

113    Dall’altra, la Socitrel ritiene che la prima decisione di modifica non abbia colmato le lacune più importanti che essa aveva denunciato nel ricorso, segnatamente con riferimento al tasso considerato dalla Commissione per quanto concerne la gravità dell’infrazione e l’importo supplementare.

114    Essa osserva, inoltre, che la prima decisione di modifica distingue due periodi di infrazioni a suo carico (punto 5), pur riferendosi a un volume di vendite identico per ciascuno di essi, senza che, tuttavia, tale distinzione si rifletta, secondo la stessa, nel prosieguo della prima decisione di modifica e, in particolare, nel punto 7 di tale decisione, in cui è considerato a suo carico un solo periodo di infrazione.

115    La Socitrel aggiunge che la Commissione riconosce, nel punto 8 della prima decisione di modifica, di essere incorsa in un errore nel calcolo dell’importo supplementare, senza tuttavia indicare le imprese interessate da tale errore. Detto punto rinvia alla tabella di cui al punto 5 della medesima decisione, in cui essa stessa figura con un fatturato relativo a vari periodi di infrazione. La ricorrente ritiene che da tale rinvio si debba concludere che la stessa è stata quindi interessata dall’errore relativo al calcolo dell’importo supplementare, il che sembra condurre alla riduzione dell’importo di base dell’ammenda di cui è stata oggetto, dal momento che detto importo passa infatti da EUR 22 500 000 a EUR 20 000 000. Si tratta pur sempre di sue supposizioni, che, a suo avviso, dimostrano la sussistenza di un difetto di motivazione.

116    La Commissione contesta tali affermazioni.

 Sull’indicazione del valore delle vendite

117    Occorre anzitutto constatare che la prima decisione di modifica ha colmato un certo numero di lacune della decisione iniziale, in particolare per quanto riguarda la determinazione del valore delle vendite preso in considerazione (punto 5 della prima decisione di modifica).

118    L’argomento dedotto dalla Socitrel a sostegno del suo primo motivo, inerente a tale lacuna nella decisione iniziale, è quindi divenuto inconferente.

 Sui due periodi di infrazione distinti dalla Commissione al punto 5 della prima decisione di modifica

119    Come rilevato dalla Socitrel, la Commissione ha peraltro distinto due periodi nella tabella relativa al valore delle vendite, segnatamente della Socitrel, che compare al punto 5 della prima decisione di modifica.

120    Detta tabella precisa, infatti, che, per il periodo dal 7 aprile 1994 all’8 gennaio 1996, l’importo calcolato dalla Commissione sulla base delle risposte fornite dalla Socitrel il 30 giugno 2009 è pari ad EUR 12 016 516. Un importo identico è stato calcolato per il periodo dal 9 gennaio 1996 al 19 settembre 2002.

121    Nel punto 932 della decisione iniziale viene precisato che «[l]’area geografica interessata è cambiata nel corso del tempo. Dal 1984 al 1995 (periodo del Club di Zurigo), includeva Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Austria, e dal 1992 anche il Portogallo (in base agli accordi del Club España). Dal 1996 al 2002 (periodo della crisi del Club di Zurigo – quando è stato preparato l’accordo sulle quote del Club Europa – periodo del Club Europa e periodo di espansione), l’area geografica copriva gli stessi paesi del periodo del Club di Zurigo, compreso il Portogallo, oltre a Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia (cfr. le sezioni da 9.1.1 a 9.1.5). Questo aspetto viene considerato nel calcolo del valore delle vendite, escludendo le vendite in Portogallo precedenti al 15.12.1992 ed escludendo le vendite in Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia precedenti al 9.1.1996».

122    Dal punto 5 della prima decisione di modifica emerge che la Commissione ha individuato diversi periodi per quanto concerne il valore delle vendite da prendere in considerazione (dal 1° gennaio 1984 al 21 dicembre 1985; dal 1° gennaio 1986 al 14 dicembre 1992; dal 15 dicembre 1992 al 31 dicembre 1993; dal 1° gennaio 1994 all’8 gennaio 1996; dal 9 gennaio 1996 al 19 settembre 2002), in funzione dell’area geografica interessata dall’intesa.

123    L’infrazione contestata dalla Commissione alla Socitrel si è estesa su due di tali periodi [dal 7 aprile 1994 (data stimata dalla Commissione per quanto concerne l’inizio della partecipazione della Socitrel all’infrazione) all’8 gennaio 1996 e dal 9 gennaio 1996 al 19 settembre 2002], che la Commissione ha pertanto preso in considerazione.

124    Tuttavia, al punto 949 della decisione iniziale, la Commissione ha deciso che, tenuto conto della conoscenza tardiva che la Socitrel ha avuto della dimensione europea dell’intesa, andavano prese in considerazione solo le vendite di quest’ultima in Spagna e in Portogallo.

125    La necessità di tener conto delle vendite in Danimarca, in Svezia, in Finlandia e in Norvegia successive al 9 gennaio 1996 (punto 932 della decisione impugnata) per i membri dell’intesa interessati da tale area geografica è quindi rimasta irrilevante per quanto concerne la Socitrel. Ciò spiega perché il valore delle vendite preso in considerazione nel punto 5 della prima decisione di modifica sia identico per i due periodi di infrazione individuati dalla Commissione.

126    La Commissione ha peraltro riconosciuto di essere incorsa in un errore nel contabilizzare due volte l’importo supplementare nella decisione iniziale, giacché era stato preso in considerazione un doppio periodo di infrazione, segnatamente per quanto concerne la Socitrel.

127    Essa ha tuttavia corretto tale errore con l’adozione della prima decisione di modifica, il che ha condotto a una riduzione dell’importo di base dell’ammenda da applicare alla Socitrel, che è passato, a seguito di tale correzione, da EUR 22 500 000 a EUR 20 000 000.

128    Occorre inoltre aggiungere che, nell’allegato 8 al ricorso, la Socitrel ha prodotto un messaggio di posta elettronica della DG Concorrenza della Commissione, del 13 agosto 2010, in cui il funzionario responsabile del fascicolo indicava quanto segue:

«Come indicato nella lettera della [Commissione] del 30 luglio, vi è un errore di calcolo per quanto concerne il diritto di ingresso (“entry fee”). Per quanto riguarda i vostri clienti, ciò comporta che l’importo riportato nelle tabelle di cui ai punti 923 e 1057 è eccessivamente elevato. La decisione di modifica correggerà tale errore sostituendo l’importo di EUR 22 500 000 con un importo di EUR 20 000 000. Come precedentemente indicato, in ragione del massimale [del 10%], ciò non comporterà né una modifica dell’ammenda inflitta ai vostri clienti né una variazione della motivazione della decisione».

129    Occorre quindi considerare che la decisione impugnata, come modificata dalla prima decisione di modifica, non è viziata da un difetto di motivazione.

 Sul tasso del 18% applicato per la gravità

130    Per quanto concerne il difetto di motivazione relativo alla gravità, occorre ricordare che quest’ultimo è esaminato alla sezione 19.1.3 della decisione impugnata.

131    Quanto alla Socitrel, occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione afferma:

–        in primo luogo, che «[t]utte le imprese a eccezione di Fundia hanno partecipato alla spartizione del mercato (fissazione delle quote), all’assegnazione dei clienti e ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi (cfr. la sezione 9 e gli allegati 2–4)» e che «[t]ali accordi costituiscono una delle più gravi restrizioni della concorrenza, in quanto falsano i principali parametri di concorrenza» (punto 939, sezione 19.1.3.1 relativa alla natura dell’infrazione);

–        in secondo luogo, che «la quota di mercato cumulativa delle imprese per cui è stata accertata l’infrazione nel SEE è stimata all’80% circa, come illustrato al punto (98)» (punto 946, sezione 19.1.3.2 relativa alla quota di mercato cumulativa);

–        in terzo luogo, che l’ambito geografico dell’infrazione si è evoluto nel tempo (punto 932: v. supra, punto 121);

–        in quarto luogo, che, «[t]uttavia, per Socitrel, Proderac, Fapricela e Fundia, imprese che partecipavano esclusivamente al Club España (operante solo in Spagna e Portogallo) o – nel caso dell’ultima impresa – al coordinamento di Addtek, e la cui conoscenza dell’infrazione unica e continuata è stata stabilita soltanto in una fase molto tardiva dell’infrazione (rispettivamente il 17.5.2001 e il 14.5.2001, cfr. la sezione 12.2.2.4), la Commissione considera l’ambito geografico più limitato nel determinare la percentuale del valore delle vendite» e che «[l]a situazione cambia per gli altri partecipanti del Club España (Emesa/Galycas, Tycsa/Trefilerías Quijano) che hanno partecipato contemporaneamente a vari livelli del cartello e/o la cui conoscenza dell’infrazione unica e continuata è stata stabilita in una fase molto anteriore» (punto 949, sezione 19.1.3.3 relativa all’ambito geografico).

132    La Commissione conclude che, «[v]iste le circostanze specifiche di questo caso e tenuto conto dei criteri sopra discussi in rapporto alla natura dell’infrazione (cfr. la sezione 19.1.3.1) e all’ambito geografico (cfr. la sezione 19.1.3.3), la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione deve essere 16% per l’impresa Fundia, 18% per le imprese Socitrel, Fapricela e Proderac e 19% per tutte le altre imprese» (punto 953).

133    Occorre considerare che la decisione impugnata non è quindi viziata da un difetto di motivazione e che essa consente di comprendere il ragionamento seguito dalla Commissione, a prescindere dalla fondatezza o dall’infondatezza di quest’ultimo.

134    La censura sollevata dalla Socitrel dev’essere pertanto respinta.

 Sul tasso applicato per la determinazione dell’importo supplementare ai fini della dissuasione

135    Per quanto riguarda l’importo supplementare, va ricordato che, ai sensi del punto 25 degli orientamenti del 2006, «a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserisce nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite (…) al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione». Peraltro, «[e]ssa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni» e, «[p]er decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22», quali «la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite».

136    Nella fattispecie, la Commissione ha fissato al 18% il tasso applicabile all’importo supplementare e ha rinviato, nel punto 953 della decisione impugnata, alle considerazioni che essa aveva esposto in sede di valutazione della gravità dell’infrazione, per quanto concerne la natura di quest’ultima (sezione 19.1.3.1 della decisione impugnata) e il suo ambito geografico (sezione 19.1.3.3 della decisione impugnata).

137    Orbene, una motivazione del genere è stata ritenuta sufficiente dalla Corte nella sua sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, Racc., EU:C:2013:513, punti da 121 a 124).

138    Occorre quindi respingere la censura sollevata dalla Socitrel.

 Sulla violazione dei diritti della difesa della Socitrel

139    La Socitrel sostiene che i propri diritti della difesa sono stati violati per due motivi.

140    Da una parte, essa sostiene che dalle lacune presenti nella decisione iniziale, che sono state parzialmente riconosciute dalla Commissione nella prima decisione di modifica, risulta che i suoi diritti della difesa sono stati violati.

141    Tale argomento non può essere accolto, poiché la Socitrel è stata invitata dal Tribunale, con lettera del 29 ottobre 2010, a adeguare i propri motivi e le proprie conclusioni a seguito dell’adozione della prima decisione di modifica, cosa che ha fatto con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2010.

142    Dall’altra, per quanto concerne le sue affermazioni secondo le quali alcune parti della decisione impugnata sono state occultate dalla Commissione, il che avrebbe impedito alla Socitrel di comprendere il modo in cui la Commissione ha calcolato l’ammenda, occorre notare che tutti i punti menzionati dalla Socitrel (punti 1142, 1144, 1149, 1157, 1159, 1160, 1165, 1171, 1172, 1175, 1178, 1179, 1181, 1185 e 1188) riguardano la valutazione delle domande relative alla capacità contributiva di altre imprese.

143    Orbene, in un caso del genere, la Commissione è tenuta a garantire la natura riservata dei dati che le sono stati trasmessi dalle imprese qualora queste ultime ne facciano richiesta, in particolare qualora si tratti di dati sensibili relativi alla situazione finanziaria delle imprese.

144    La Commissione ha inoltre correttamente sostenuto che alla Socitrel sono stati comunicati tutti gli elementi di valutazione che la riguardavano e, in particolare, gli elementi relativi alla sua capacità contributiva.

145    L’argomento della Socitrel deve pertanto essere respinto e la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa deve quindi essere integralmente respinta.

146    Il primo motivo dev’essere pertanto integralmente respinto.

 2. Sul secondo motivo dedotto dalla Socitrel, relativo alla violazione del termine ragionevole

 Richiamo dei principi

147    In primo luogo, l’osservanza di un termine ragionevole nell’espletamento dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione del quale i giudici dell’Unione assicurano il rispetto (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Heineken Nederland e Heineken/Commissione, C‑452/11 P, EU:C:2012:829, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

148    Il principio del termine ragionevole di un procedimento amministrativo è stato riaffermato dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a norma del quale «[o]gni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione» (sentenza del 5 giugno 2012, Imperial Chemical Industries/Commissione, T‑214/06, Racc., EU:T:2012:275, punto 284).

149    In secondo luogo, il carattere ragionevole della durata del procedimento dev’essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso e, in particolare, del contesto di quest’ultimo, del comportamento delle parti nel corso del procedimento, della rilevanza del caso per le diverse imprese interessate e del suo grado di complessità (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc., EU:T:1999:80, punto 126) nonché, eventualmente, delle informazioni o giustificazioni che la Commissione è in grado di fornire quanto agli atti di indagine compiuti nel corso del procedimento amministrativo.

150    In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che il procedimento amministrativo può essere esaminato distinguendo due fasi temporali successive, ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna. La prima fase, che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, ha come termine iniziale la data in cui la Commissione, facendo uso dei poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione, e deve consentire a detta istituzione di prendere posizione circa il seguito del procedimento. La seconda fase si estende invece dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione finale. Essa deve consentire alla Commissione di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata (sentenza del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, Racc., EU:C:2006:592, punto 38).

151    In quarto luogo, dalla giurisprudenza emerge che la violazione del principio del termine ragionevole può comportare due tipi di conseguenze.

152    Da un lato, qualora la violazione del termine ragionevole abbia influito sull’esito del procedimento, una simile violazione può comportare l’annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2006, Technische Unie/Commissione, C‑113/04 P, Racc., EU:C:2006:593, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

153    Occorre precisare, quanto all’applicazione delle regole di concorrenza, che il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento delle sole decisioni che constatino la commissione di infrazioni, e a condizione che sia stato provato che la violazione di tale principio ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate. Al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 17 (v. sentenza del 16 dicembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, T‑5/00 e T‑6/00, Racc., EU:T:2003:342, punto 74 e giurisprudenza ivi citata, confermata in sede di impugnazione sul punto dalla sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, punto 150 supra, EU:C:2006:592, punti 42 e 43).

154    Tuttavia, posto che il rispetto delle prerogative della difesa, principio il cui carattere fondamentale è stato sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza della Corte (sentenza del 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, 322/81, Racc., EU:C:1983:313, punto 7), riveste un’importanza capitale nei procedimenti come quello in questione, è importante evitare che tali diritti possano essere irrimediabilmente compromessi a motivo della durata eccessiva della fase istruttoria, e che tale durata possa ostacolare l’acquisizione di prove volte a confutare l’esistenza di comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità delle imprese interessate. Per tale motivo, l’esame relativo a un eventuale ostacolo all’esercizio dei diritti della difesa non deve essere limitato alla fase stessa in cui tali diritti producono il loro pieno effetto, vale a dire la seconda fase del procedimento amministrativo. La valutazione relativa alla causa dell’eventuale riduzione dell’efficacia dei diritti della difesa deve estendersi all’insieme di tale procedimento, avendo riguardo alla durata complessiva del medesimo (sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, punto 150 supra, EU:C:2006:592, punto 50).

155    Dall’altro, qualora la violazione del termine ragionevole non incida sull’esito del procedimento, una simile violazione può condurre il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a correggere adeguatamente la violazione che risulta dal superamento del termine ragionevole del procedimento amministrativo mediante l’eventuale riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta (v., in tal senso, sentenza Technische Unie/Commissione, punto 152 supra, EU:C:2006:593, punti da 202 a 204, e sentenza del 16 giugno 2011, Heineken Nederland e Heineken/Commissione, T‑240/07, Racc., EU:T:2011:284, punti 429 e 434, confermata in sede di impugnazione dalla sentenza Heineken Nederland e Heineken/Commissione, punto 147 supra, EU:C:2012:829, punto 100).

 Sulla fondatezza del secondo motivo

156    La Socitrel sostiene, in sostanza, che la Commissione ha violato il termine ragionevole per aver adottato la decisione iniziale solo circa otto anni dopo aver avviato il procedimento amministrativo, il che ha avuto effetti negativi, a suo avviso, sul rispetto dei suoi diritti della difesa, tenuto conto segnatamente delle ristrutturazioni di cui essa è stata oggetto e delle difficoltà che la stessa ha incontrato nel raccogliere elementi di prova contraria, considerato il fatto che, nel corso del tempo, diversi membri del suo personale hanno cessato le proprie funzioni.

157    Da quanto precede emerge che, affinché un procedimento amministrativo di lunga durata possa comportare l’annullamento della decisione impugnata o una riduzione dell’importo dell’ammenda, la durata di detto procedimento deve essere qualificata come eccessiva.

158    Nella fattispecie, il procedimento amministrativo è stato caratterizzato da quattro fasi successive, la prima delle quali precedente alla comunicazione degli addebiti, mentre le altre tre successive alla medesima.

159    La prima fase è iniziata il 9 gennaio 2002, con la comunicazione alla Commissione, da parte del Bundeskartellamt, dei documenti menzionati al precedente punto 21, e si è conclusa il 30 settembre 2008, con l’adozione della comunicazione degli addebiti.

160    Ha quindi preso avvio la seconda fase (v. precedenti punti da 32 a 37) conclusasi con l’adozione della decisione iniziale, il 30 giugno 2010.

161    Dopo la proposizione di una prima serie di ricorsi (richiamati al precedente punto 10), la Commissione ha adottato, il 30 settembre 2010, una prima decisione di modifica (v. punto 4 supra) al fine di correggere vari errori rilevati dalla stessa nella decisione iniziale, con il che ha avuto termine la terza fase del procedimento amministrativo.

162    Infine, il 4 aprile 2011, si è compiuta la quarta fase del procedimento amministrativo, mediante l’adozione, da parte della Commissione, della seconda decisione di modifica, con la quale essa ha concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, da un lato, all’ArcelorMittal, all’ArcelorMittal Verderio, all’ArcelorMittal Fontaine e all’ArcelorMittal Wire France, e dall’altro, alla SLM e all’Ori Martin (v. punto 6 supra).

163    Si deve anzitutto rilevare che il motivo dedotto dalla Socitrel riguarda solamente le prime due fasi del procedimento amministrativo.

164    L’8 maggio 2014, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha rivolto un quesito scritto alla Commissione per ottenere una descrizione dettagliata delle attività da essa svolte a seguito delle ispezioni, avvenute il 19 e il 20 settembre 2002, e fino all’adozione della decisione iniziale.

165    La Commissione ha ottemperato a tale richiesta con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2014.

166    Copia della risposta della Commissione è stata trasmessa alla Socitrel il 16 giugno 2014 dalla cancelleria del Tribunale.

167    La Commissione descrive nella propria risposta, in modo dettagliato e convincente, le attività da essa compiute durante l’intero procedimento amministrativo e le ragioni per cui il procedimento è durato dal 2002 al 2010.

168    La durata del procedimento amministrativo nel caso di specie trova spiegazione in vari fattori.

169    Si deve a tal fine tenere conto della durata dell’intesa (più di 18 anni), della sua dimensione geografica particolarmente estesa (l’intesa riguardava la maggior parte degli Stati membri), dell’organizzazione dell’intesa a livello geografico e temporale (i vari club descritti ai punti da 41 a 53), del numero di riunioni tenutesi nell’ambito dei vari club (oltre 500), del numero di imprese coinvolte (17), del numero di domande di trattamento favorevole (v. supra, punti 22 e 27 e seguenti) e del volume particolarmente significativo di documenti, forniti in tale contesto o ottenuti durante le ispezioni e redatti in diverse lingue, che la Commissione ha dovuto esaminare, alle varie richieste di informazioni complementari che la Commissione ha dovuto rivolgere alle diverse società coinvolte col progredire della comprensione dell’intesa (v. supra, punti 24 e seguenti e punti 36 e seguenti), al numero di destinatari della comunicazione degli addebiti (più di 40), al numero di lingue del procedimento (8), nonché alle diverse domande relative alla capacità contributiva (14).

170    Sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione, che mostrano la particolare complessità del caso, il Tribunale ritiene che, nonostante la particolare lunghezza delle prime due fasi del procedimento, la sua durata non debba essere qualificata come eccessiva. Di conseguenza, la Commissione non ha violato il termine ragionevole.

171    Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti dedotti dalla Socitrel, intesi a sostenere che i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati poiché, tra il 2002 e il 2008, il gruppo Companhia Previdente è significativamente cambiato a seguito delle ristrutturazioni connesse all’acquisizione di diverse società – essendo tale gruppo passato da 21 a 27 entità – e poiché, rispetto al momento in cui essa ha ricevuto la comunicazione degli addebiti, nel settembre 2008, i fatti che le erano contestati erano talmente remoti che nessuna delle persone direttamente interessate era ancora presente o in grado di ricordarsene.

172    Infatti, argomenti del genere sono troppo vaghi per permettere di valutarne l’incidenza concreta sui diritti della difesa della Socitrel. A tal riguardo, occorre rilevare che, come esposto nella risposta della Commissione alle misure di organizzazione del procedimento, la Socitrel ha ricevuto la prima richiesta di informazioni da parte della Commissione l’11 febbraio 2004 e che tale richiesta indicava chiaramente l’oggetto e la portata dell’ispezione sia sul piano materiale sia sul piano temporale. A decorrere da tale data, la Socitrel era quindi in condizione di raccogliere e sottoporre alla Commissione tutti gli elementi di prova che essa riteneva rilevanti per rispondere alla Commissione. Essa non può quindi invocare la propria negligenza nel raccogliere e conservare eventuali elementi ai fini della sua difesa. Parimenti, in assenza del benché minimo argomento che consenta di comprendere in quale misura il termine di un anno e mezzo intercorso tra settembre 2002 e febbraio 2004 – termine durante il quale la Commissione è venuta a conoscenza dei documenti ottenuti durante l’ispezione o trasmessi in occasione delle domande di trattamento favorevole – abbia potuto pregiudicare l’esercizio da parte della Socitrel di detti diritti della difesa, non occorre che il Tribunale valuti se tale termine abbia potuto esserle pregiudizievole nella presente causa.

173    Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.

 3. Sul terzo motivo dedotto dalla Socitrel, relativo alla violazione dell’obbligo di diligenza che incombe alla Commissione, dei diritti della difesa nonché dei principi di lealtà, buona fede e legittimo affidamento

 Richiamo dei principi

174    Occorre anzitutto ricordare che il principio della tutela del legittimo affidamento rientra tra i principi fondamentali dell’Unione. Secondo la giurisprudenza, il diritto di avvalersi di tale principio presuppone che siano soddisfatte tre condizioni. In primo luogo, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. In secondo luogo, tali rassicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte rassicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, T‑12/06, Racc., EU:T:2011:441, punto 190 e giurisprudenza ivi citata).

175    Peraltro, secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di diligenza implica che la Commissione sia tenuta a esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (v. sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc., EU:C:1991:438, punto 14, e del 16 settembre 2013, ATC e a./Commissione, T‑333/10, Racc., EU:T:2013:451, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

176    è stato altresì ripetutamente affermato che è legittimo e nell’interesse di una sana gestione amministrativa che un’istituzione rettifichi gli errori e le omissioni da cui una decisione sia viziata (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, Germania/Commissione, T‑314/04 e T‑414/04, EU:T:2006:399, punto 45, e ordinanza del 22 novembre 2007, Investire Partecipazioni/Commissione, T‑418/05, EU:T:2007:354, punto 40).

 Sulla fondatezza del terzo motivo

177    La Socitrel sostiene, in sostanza, che, anche se la decisione iniziale era stata adottata, le era stato comunicato dalla Commissione che tale decisione sarebbe stata modificata. La Socitrel sarebbe pertanto stata obbligata a presentare un ricorso senza conoscere la vera sostanza della decisione che le infliggeva un’ammenda. La Commissione sarebbe pertanto venuta meno al proprio obbligo di diligenza – il che sarebbe confermato, se necessario, dal fatto che la Commissione ha in seguito modificato la decisione una seconda volta senza che tale seconda decisione di modifica sia stata notificata alla Socitrel – e avrebbe pertanto violato anche i diritti della difesa di quest’ultima.

178    Tale argomento non può, tuttavia, essere accolto.

179    La Commissione non può, infatti, lasciar sussistere nell’ordinamento giuridico una decisione che essa sa essere viziata da errori e omissioni e, per tale ragione, è legittimo e nell’interesse di una sana gestione amministrativa che un’istituzione corregga gli errori e le omissioni da cui la decisione iniziale era viziata (v. la giurisprudenza richiamata al precedente punto 176).

180    Non può quindi essere contestato alla Commissione di aver corretto, con la prima decisione di modifica, gli errori e le omissioni che essa aveva riscontrato nella decisione iniziale.

181    Occorre sottolineare che la Commissione, in tal modo, ha altresì ampliato la motivazione della decisione impugnata.

182    È pur vero che la prima decisione di modifica è stata adottata dalla Commissione successivamente alla presentazione di vari ricorsi, tra cui quelli delle ricorrenti, diretti, inizialmente, avverso la decisione iniziale. Tuttavia, la Socitrel – come le altre imprese che hanno presentato un ricorso – è stata invitata dal Tribunale a adeguare, se del caso, i suoi motivi e le sue conclusioni a seguito dell’adozione di tale decisione.

183    Orbene, occorre constatare che la Socitrel ha adeguato i propri motivi alla luce della prima decisione di modifica con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2010.

184    Inoltre, benché non fosse destinataria della seconda decisione di modifica, la Socitrel ne ha ricevuto copia su iniziativa del Tribunale ed è stata invitata da quest’ultimo a adeguare, se del caso, i suoi motivi e le sue conclusioni, cosa che essa ha fatto, per quanto concerne i propri motivi, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2011.

185    Essa non può pertanto sostenere che i suoi diritti della difesa sono stati violati dalla Commissione con l’adozione di tali decisioni di modifica.

186    La Socitrel sostiene altresì che la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento nonché i principi di lealtà e di buona fede, senza tuttavia precisare chiaramente nel suo ricorso le ragioni per cui questi ultimi due principi sono invocati.

187    Laddove la Socitrel intenda sostenere, con tale argomento, che, procedendo alla correzione della decisione iniziale, la Commissione avrebbe impedito che il suo ricorso avverso la decisione iniziale venisse accolto, è giocoforza constatare che la Commissione era legittimata, nell’interesse di una sana amministrazione, a correggere la decisione iniziale, viziata da errori e omissioni, prima che il Tribunale si pronunciasse.

188    L’amministrazione non poteva quindi fornire alla Socitrel alcuna garanzia precisa, incondizionata e concordante, derivante da fonti attendibili e autorizzate, sul mantenimento di una decisione viziata da errori e omissioni fino al suo eventuale annullamento da parte del Tribunale.

189    Non può neppure essere contestato alla Commissione alcun comportamento sleale e in mala fede per il solo fatto di aver modificato una decisione viziata, per sua stessa ammissione, da vari errori e omissioni.

190    Il terzo motivo deve pertanto essere integralmente respinto.

 4. Sul quarto motivo dedotto dalla Socitrel e sui primi tre motivi dedotti dalla Companhia Previdente, relativi alla violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale nonché di presunzione di innocenza, nonché al difetto di motivazione e alla violazione, da parte della Commissione, della propria prassi decisionale precedente, a causa del superamento del massimale dell’ammenda che poteva essere inflitta alla Socitrel

 Sulla prima parte del quarto motivo dedotto dalla Socitrel e sul primo e sul secondo motivo presentati dalla Companhia Previdente, relativi al fatto che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la Companhia Previdente fosse responsabile in solido e, pertanto, che il massimale pari al 10% del fatturato fosse stato erroneamente calcolato sul fatturato della Companhia Previdente in luogo di quello della Socitrel

 Richiamo dei fatti

191    La Companhia Previdente è una società che gestisce partecipazioni in diverse società.

192    Tra il 1994 e il 1998 essa disponeva di una partecipazione diretta pari al 21,2% nel capitale della Socitrel e al 70% nel capitale della Preside SGPS, la quale deteneva il 70,6% del capitale della Socitrel.

193    Tra il 30 dicembre 1998 e il 19 settembre 2002, la Companhia Previdente ha portato la propria partecipazione nella Preside SGPS al 100% del capitale di quest’ultima.

194    È pacifico che la Companhia Previdente aveva quindi disposto, durante tale periodo, di una partecipazione nel capitale della Socitrel tra il 91,8% e il 93,7%.

195    Peraltro, dopo la data di cessazione dell’infrazione, la Companhia Previdente ha acquisito varie società, tra cui l’Emesa, la Galycas e la ITC, che sono state tutte a loro volta sanzionate dalla Commissione per la loro partecipazione al cartello.

 Richiamo della decisione impugnata

196    Ai sensi dei punti da 765 a 768 della decisione impugnata:

«(765)      Tra il 1994 e la fine del 1998, [Companhia Previdente] possedeva direttamente il 21,2% della Socitrel e il 70% di Preside, SGPS che, a sua volta e per tutto lo stesso periodo, deteneva il 70,6% di Socitrel. Tra il 30.12.1998 e la fine del 2002, Companhia Previdente possedeva il 100% di Preside, SGPS e attraverso Preside, SGPS deteneva direttamente e indirettamente dal 91,8% al 93,7% di Socitrel. Come spiegato al punto (32), quanto meno tra gli inizi del 1994 e la fine del 2002, vi sono state numerose e forti correlazioni a livello di personale tra Socitrel e Companhia Previdente.

(766) Companhia Previdente sostiene di non dover essere ritenuta responsabile in solido con Socitrel, in quanto non ha esercitato alcuna influenza determinante sul comportamento di Socitrel. Anzitutto, la società asserisce che la Commissione non avrebbe presentato fatti concreti che permettano di dedurre l’influenza determinante di Companhia Previdente su Socitrel. Essa afferma inoltre che fino al 1999 – anno in cui Socitrel è divenuta la sua controllata quasi al 100% – non poteva essere applicata la presunzione di influenza determinante. Le due società erano società separate, con attività diverse, e Socitrel era autonoma nella sua attività e strategia commerciale. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, dopo l’acquisto di Socitrel, l’amministrazione esecutiva di quest’ultima non è stata cambiata ed è rimasta totalmente indipendente. Inoltre, Companhia Previdente si limitava ad esercitare i propri diritti e obblighi sociali, come l’approvazione del bilancio di Socitrel e la decisione sui dividendi e sulla politica relativa alla struttura di capitale. Companhia Previdente sostiene infine che i membri del suo consiglio d’amministrazione partecipavano al consiglio d’amministrazione di Socitrel senza poteri esecutivi e che, stando al diritto societario portoghese, questa partecipazione al consiglio d’amministrazione di Socitrel era a titolo personale e non in rappresentanza della società madre.

(767) Oltre a considerare applicabile la presunzione di esercizio di un’influenza determinante per il periodo tra il 30.12.1998 e la fine del 2002, quando Companhia Previdente deteneva dal 91,8% al 93,7% di Socitrel, la Commissione ritiene in ogni caso che le argomentazioni di Companhia Previdente non siano sostenibili alla luce dei numerosi e forti legami personali che intercorrevano tra le due società perlomeno tra l’inizio del 1994 e la fine del 2002, come descritto al punto (32). In particolare, la Commissione sottolinea che i sigg. [P.B.], [L. F.] e [A.S.] non erano solo membri dei consigli di amministrazione di entrambe le società, ma presenziavano anche in maniera regolare e continuata alle riunioni del cartello per Socitrel. Pertanto, la Commissione ritiene che Companhia Previdente abbia esercitato un’influenza determinante sul comportamento dell’impresa Socitrel per tutta la durata della partecipazione di quest’ultima al cartello (cfr. il punto (694).

(768) Di conseguenza, la decisione è indirizzata a [Socitrel] e a [Companhia Previdente]. [Socitrel] è ritenuta responsabile della sua partecipazione diretta al cartello nel periodo compreso tra il 7.4.1994 e il 19.9.2002, mentre [Companhia Previdente] è considerata responsabile in solido con [Socitrel] per lo stesso periodo».

 Richiamo dei principi

197    Secondo giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Su questo punto la Corte ha precisato, da un lato, che la nozione di impresa, collocata in tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica anche se, dal punto di vista giuridico, tale unità economica è costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro, che tale entità economica, laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc., EU:C:2011:620, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

198    Da giurisprudenza costante risulta inoltre che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

199    In una siffatta situazione, atteso che la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la Commissione può infatti emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, non è necessariamente una relazione di istigazione in merito all’infrazione tra la società controllante e la controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in detta infrazione che consentono alla Commissione di indirizzare alla società controllante la decisione che impone ammende, ma il fatto che le società di cui trattasi costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 88).

200    Si deve precisare che, secondo tale giurisprudenza, la Commissione non può limitarsi a constatare che un’impresa poteva esercitare una siffatta influenza determinante sull’altra impresa, senza che sia necessario verificare se tale influenza sia stata effettivamente esercitata. Emerge, al contrario, da detta giurisprudenza che spetta, in linea di principio, alla Commissione dimostrare una siffatta influenza determinante sulla base di un insieme di elementi di fatto, tra cui, in particolare, l’eventuale potere di direzione di una di tali imprese nei confronti dell’altra (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, Aristrain/Commissione, C‑196/99 P, Racc., EU:C:2003:529, punti da 95 a 99; del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc., EU:C:2005:408, punti da 118 a 122, e del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T‑9/99, Racc., EU:T:2002:70, punto 527).

201    Tuttavia, la Corte ha precisato che, con riferimento al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente una siffatta influenza (in prosieguo: la «presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante») (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

202    Alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla controllante per presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che detta società controllante, sulla quale incombe l’onere di superare tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo sul mercato (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

203    Occorre precisare che, se è vero che la Corte ha menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla controllante sulla politica commerciale della propria controllata e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo (sentenza del 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, C‑286/98 P, Racc., EU:C:2000:630, punti 28 e 29), tali circostanze non sono state purtuttavia rilevate dalla Corte al fine di subordinare l’applicazione della presunzione alla produzione di indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società controllante (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, Racc., EU:C:2009:536, punti da 60 a 62 e giurisprudenza ivi citata). In altri termini, la Commissione non è tenuta, al fine di attivare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante in un dato caso, a fornire indizi supplementari rispetto a quelli che dimostrano l’applicabilità e l’operatività di detta presunzione (v., in tal senso, sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

204    Tuttavia, la società controllante che detiene la quasi totalità del capitale della propria controllata si trova, in linea di principio, in una situazione analoga a quella di un proprietario esclusivo, per quanto concerne il suo potere di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata, in considerazione dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che la uniscono a tale controllata. Di conseguenza, la Commissione può applicare a tale situazione il medesimo regime probatorio, ossia fare ricorso alla presunzione che detta società controllante si avvalga effettivamente del proprio potere di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. Non è tuttavia escluso che, in taluni casi, i soci di minoranza possano disporre, nei confronti della controllata, di diritti che consentano di rimettere in discussione l’analogia di cui sopra (sentenza del 30 settembre 2009, Arkema/Commissione, T‑168/05, EU:T:2009:367, punto 53, confermata in sede di impugnazione dalla sentenza del 29 settembre 2011, Arkema/Commissione, C‑520/09 P, Racc., EU:C:2011:619).

205    La presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante mira in particolare a raggiungere un equilibrio tra l’importanza, da un lato, dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme della concorrenza, segnatamente all’articolo 101 TFUE, e a prevenirne la ripetizione e, dall’altro, delle esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, segnatamente, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti della difesa, ivi compreso il principio della parità delle armi. È appunto per questa ragione che essa è relativa (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 59).

206    Occorre peraltro ricordare che, da un lato, tale presunzione si fonda sulla constatazione secondo la quale, salvo circostanze del tutto eccezionali, una società che possiede la totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa sola parte di capitale, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, che la mancanza di esercizio effettivo di questo potere di ingerenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera dei soggetti contro cui detta presunzione opera (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 60).

207    Ciò premesso, se per una parte interessata fosse sufficiente superare tale presunzione avanzando semplici affermazioni non comprovate, la presunzione stessa verrebbe largamente privata della sua utilità (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 61).

208    Peraltro, da giurisprudenza costante emerge che la mera circostanza che la società controllante sia una holding non può essere sufficiente per escludere che essa eserciti un’influenza determinante sulla propria controllata. Difatti, nell’ambito di un gruppo di società, una società holding, che segnatamente coordini gli investimenti finanziari all’interno del gruppo, è volta a raggruppare partecipazioni in varie società e ha la funzione di assicurarne l’unità di direzione, in particolare tramite tale controllo di bilancio (v., in tal senso, sentenze dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, T‑69/04, Racc., EU:T:2008:415, punto 63; del 13 luglio 2011, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑38/07, Racc., EU:T:2011:355, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione, T‑360/09, Racc., EU:T:2012:332, punto 283).

209    Al fine di valutare se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, dev’essere preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo esaustivo (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 203 supra, EU:C:2009:536, punto 74).

210    Tale valutazione non deve essere limitata ai soli elementi relativi alla politica commerciale stricto sensu della controllata, quali la strategia di distribuzione o dei prezzi. La presunzione relativa all’esercizio di un’influenza determinante non può essere superata, in particolare, semplicemente dimostrando che è la controllata a gestire detti aspetti specifici della sua politica commerciale senza ricevere alcuna direttiva a tale riguardo (v. sentenza del 16 giugno 2011, FMC/Commissione, T‑197/06, Racc., EU:T:2011:282, punto 105 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che l’autonomia della controllata non può dirsi comprovata semplicemente dimostrando che essa gestisce in modo autonomo gli aspetti specifici della sua politica di commercializzazione dei prodotti oggetto dell’infrazione (sentenza FMC/Commissione, cit., EU:T:2011:282, punto 106).

211    Parimenti, dato che l’autonomia della controllata non viene valutata con riferimento ai soli aspetti di gestione operativa della società, il fatto che la controllata non abbia mai attuato, sul mercato rilevante, una specifica politica di informazione a favore della società controllante non è sufficiente a dimostrarne l’autonomia (sentenza FMC/Commissione, punto 210 supra, EU:T:2011:282, punto 145).

212    Inoltre, il fatto che dai documenti del fascicolo non risulti che la società madre abbia impartito istruzioni alla sua controllata non dimostra che tali istruzioni non siano esistite (v. sentenza Arkema/Commissione, EU:T:2011:251, punto 204 supra, punto 118 e giurisprudenza ivi citata).

213    Occorre altresì ricordare che, secondo il giudice dell’Unione, la rappresentanza della società controllante negli organi di direzione della propria controllata costituisce un elemento di prova pertinente dell’esercizio di un controllo effettivo sulla politica commerciale di quest’ultima (sentenza del 27 settembre 2012, Total/Commissione, T‑344/06, EU:T:2012:479, punto 73; v. altresì, in tal senso, sentenze del 26 aprile 2007, Bolloré e a./Commissione, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Racc., EU:T:2007:115, punto 137, e FMC/Commissione, punto 210 supra, EU:T:2011:282, punto 150).

214    Infine, una società controllante può essere considerata responsabile di un’infrazione commessa da una controllata anche quando in un gruppo esista un numero elevato di società operative (sentenze Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, punto 149 supra, EU:T:1999:80, punto 989, e del 27 settembre 2012, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑343/06, Racc., EU:T:2012:478, punto 52).

 Sulla fondatezza della prima parte del quarto motivo dedotto dalla Socitrel e del primo e del secondo motivo dedotti dalla Companhia Previdente

215    Occorre ricordare che la Socitrel è stata considerata responsabile per il periodo dal 7 aprile 1994 al 19 settembre 2002 e che la Companhia Previdente è stata ritenuta responsabile in solido per il medesimo periodo di infrazione.

216    Occorre tuttavia distinguere, da un lato, il periodo dal 7 aprile 1994 al 29 dicembre 1998, per il quale la Commissione ha ritenuto, in sostanza, di disporre di elementi che dimostravano la sussistenza di un’influenza determinante della Companhia Previdente sulla Socitrel, e, dall’altro, il periodo dal 30 dicembre 1998 al 19 settembre 2002, per il quale essa ha ritenuto che, tenuto conto dell’importanza della partecipazione della Companhia Previdente nel capitale della sua controllata Socitrel, potesse applicarsi la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

217    Le ricorrenti sostengono, in sostanza, in primo luogo, che la Companhia Previdente non può essere considerata responsabile, poiché l’infrazione è stata commessa unicamente dalla Socitrel e nessun elemento dimostra che la società controllante abbia partecipato o anche semplicemente avuto conoscenza dell’infrazione, in secondo luogo, che la Commissione non può avvalersi della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, poiché la Companhia Previdente non ha mai detenuto una partecipazione pari al 100% nel capitale della sua controllata, in terzo luogo, che, in ogni caso, esse adducono elementi che superano tale presunzione e, infine, in quarto luogo, che, per il periodo dal 7 aprile 1994 al 29 dicembre 1998, la Commissione si è limitata a riferirsi alla sussistenza di «numerosi e forti legami personali» esistenti tra la Companhia Previdente e la Socitrel e al fatto che taluni amministratori, comuni ad entrambe le società, erano al corrente dell’intesa, senza tuttavia tener conto degli argomenti che queste ultime avevano dedotto per dimostrare l’assenza di influenza determinante della società controllante sulla propria controllata.

218    Nessuno di tali argomenti può tuttavia essere accolto.

219    Verranno esaminati, nell’ordine, la responsabilità della Companhia Previdente per il comportamento illecito della sua controllata, gli elementi di prova che dimostrano l’esercizio di un’influenza determinante della Companhia Previdente sulla Socitrel durante il periodo dal 7 aprile 1994 al 29 dicembre 1998, la questione se la Commissione potesse applicare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante durante il periodo dal 30 dicembre 1998 al 19 settembre 2002 e, infine, i vari argomenti dedotti dalle ricorrenti e intesi sia a dimostrare l’assenza dell’esercizio di una siffatta influenza durante il periodo dal 7 aprile 1994 al 29 dicembre 1998 sia a superare la presunzione dell’esercizio effettivo di una siffatta influenza per quanto concerne il periodo successivo.

 – Sulla responsabilità della Companhia Previdente per il comportamento illecito della sua controllata

220    Per quanto concerne l’asserita mancanza di responsabilità della Companhia Previdente per il comportamento illecito che sarebbe unicamente imputabile alla Socitrel, occorre ricordare che, ai sensi di giurisprudenza costante della Corte, richiamata al precedente punto 199, non è necessario dimostrare l’implicazione personale della società controllante nell’infrazione per emanare nei confronti della stessa una decisione che le infligge un’ammenda per aver commesso la predetta infrazione.

221    L’argomento delle ricorrenti, che consiste nel sostenere che l’infrazione non può essere imputata alla Companhia Previdente dal momento che essa non è di per sé l’autrice di tale infrazione, non può di conseguenza essere accolto e, pertanto, tale censura deve essere respinta.

 – Sul periodo dal 7 aprile 1994 al 29 dicembre 1998 e sugli elementi di prova che dimostrano l’esercizio di un’influenza determinante della Companhia Previdente sulla Socitrel

222    Occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione, dopo aver tenuto conto della partecipazione di cui disponeva la società controllante nel capitale della propria controllata, si è riferita alla sussistenza di «numerosi e forti legami personali» esistenti tra la Companhia Previdente e la Socitrel e al fatto che taluni amministratori, comuni ad entrambe le società, erano al corrente dell’intesa. Essa ne ha tratto la conclusione che la Companhia Previdente esercitava un’influenza determinante sulla Socitrel.

223    Occorre esaminare la fondatezza di ciascuno di detti elementi.

224    Quanto all’importanza della partecipazione della Companhia Previdente nel capitale sociale della Socitrel, da un lato, occorre rilevare che la Commissione ha affermato che, nel diritto societario portoghese, un azionista titolare di più dei due terzi dei diritti di voto di una società per azioni – al pari della Companhia Previdente, che era titolare di una partecipazione diretta pari al 21,2% nel capitale della Socitrel e al 70% nel capitale della Preside SGPS, la quale deteneva il 70,6% del capitale della Socitrel – godeva, in linea di principio, di un controllo totale su quest’ultima, in quanto esso poteva approvare tutte le delibere, segnatamente quelle relative alla nomina dell’organo amministrativo, indipendentemente dalla sua struttura. Dall’altro, essa ha precisato che una situazione siffatta poteva essere evitata solo se talune disposizioni dello statuto societario, o talune regole introdotte con patti parasociali, avessero disposto in modo diverso, al fine di consentire la costituzione di minoranze di blocco per talune decisioni strategiche. Orbene, a suo avviso, la Socitrel non ha dimostrato e neppure affermato l’esistenza di una qualsiasi disposizione di questo tipo.

225    Interrogate a tal riguardo in udienza, le ricorrenti non hanno contestato detti elementi.

226    Occorre quindi constatare che la Companhia Previdente disponeva, durante il periodo interessato, di una partecipazione particolarmente significativa nel capitale della sua controllata che le consentiva di esercitare un controllo su tutte le delibere adottate in seno a quest’ultima.

227    Quanto agli amministratori comuni, occorre tener conto del documento inviato dalla Socitrel alla Commissione il 29 giugno 2006 (pagine da 19662 a 19664 del fascicolo amministrativo), dal quale emerge che la Socitrel e la Companhia Previdente avevano due amministratori in comune nel 1995 (sigg. A.C. e P.B.), nel 1996 (sigg. L.D. e P.B.) e nel 1997 (sigg. L.D. e P.B.) nonché tre amministratori comuni nel 1998 (sigg. A.S., L.D. e L.F.).

228    Orbene, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza richiamata supra al punto 213, la rappresentanza della società controllante negli organi di direzione della propria controllata costituisce un elemento di prova rilevante dell’esercizio di un controllo effettivo sulla politica commerciale di quest’ultima.

229    Occorre altresì sottolineare che il sig. P.B. ha partecipato alle riunioni dell’intesa tra il 26 agosto 1993 e il 14 maggio 1998. Il sig. L.F. ha, dal canto suo, partecipato alle riunioni dell’intesa tra l’8 settembre 1998 e il 30 luglio 2002. Infine, il sig. A.S., che presiedeva le due società tra il 18 settembre 1998 e la fine del 2002, ha partecipato alle riunioni dell’intesa tra il 10 dicembre 1998 e il 22 maggio 2001. Le ricorrenti non contestano tali fatti.

230    Detti membri del consiglio di amministrazione della società controllante erano quindi debitamente a conoscenza del comportamento illecito della sua controllata, dal momento che essi stessi vi partecipavano.

 – Sul periodo dal 30 dicembre 1998 al 19 settembre 2002 e sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della società controllante sulla propria controllata

231    In udienza le ricorrenti hanno ammesso che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte richiamata al precedente punto 204, intervenuta successivamente alla presentazione del loro ricorso avverso la decisione iniziale, la Commissione poteva avvalersi della presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante della Companhia Previdente sulla Socitrel, benché la partecipazione della società controllante nel capitale della propria controllata fosse inferiore al 100%.

232    Esse hanno indicato che, pur rinunciando alla loro argomentazione su tale punto, la mantenevano tuttavia al fine di superare la suddetta presunzione.

 – Sugli elementi addotti dalle ricorrenti intesi sia a dimostrare l’assenza dell’influenza determinante durante il periodo dal 7 aprile 1994 al 29 dicembre 1998 sia a superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante per quanto riguarda il periodo dal 30 dicembre 1998 al 19 settembre 2002

233    Le ricorrenti ritengono in sostanza che, nonostante, da un lato, l’importanza della partecipazione della Companhia Previdente nel capitale della propria controllata e l’esistenza di amministratori comuni durante il primo periodo e, dall’altro, l’importanza ancora maggiore della partecipazione della Companhia Previdente nel capitale della propria controllata durante il secondo periodo, che giustificherebbero l’applicazione della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinate, vari elementi confermerebbero l’assenza dell’esercizio di un’influenza determinante della Companhia Previdente sulla Socitrel.

234    In via preliminare, occorre respingere immediatamente la prima censura sollevata dalle ricorrenti, relativa al fatto che una presunzione fondata unicamente sulla detenzione del capitale di una controllata comporterebbe una probatio diabolica per la società controllante che intenda superare tale presunzione, il che costituirebbe pertanto una violazione del principio di responsabilità personale e della presunzione di innocenza.

235    Occorre, infatti, ricordare che la Corte ha dichiarato che la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante mirava in particolare a raggiungere un equilibrio tra l’importanza, da un lato, dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme della concorrenza, segnatamente all’articolo 101 TFUE, e a prevenirne la ripetizione e, dall’altro, delle esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, segnatamente, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti della difesa, ivi compreso il principio della parità delle armi. È appunto per questa ragione che essa è relativa (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 59).

236    Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che una presunzione, anche se difficilmente superabile, resta entro limiti accettabili fintanto che sia proporzionata al legittimo scopo perseguito, che esista la possibilità di apportare la prova contraria e che i diritti della difesa siano garantiti (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

237    A tal fine, occorre fornire elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la controllata ha tenuto un comportamento autonomo sul mercato (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). La ricorrente non può tuttavia superare tale presunzione avanzando semplici affermazioni non comprovate (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 61).

238    Al fine di valutare se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 203 supra, EU:C:2009:536, punto 74).

239    Orbene, nessuno degli argomenti dedotti dalle ricorrenti contraddice la tesi della Commissione secondo cui la Companhia Previdente esercitava un’influenza determinante sulla Socitrel, durante il periodo dal 7 aprile 1994 al 29 dicembre 1998, o secondo cui, tenuto conto dell’importanza della sua partecipazione nel capitale sociale della Socitrel, si poteva presumere l’esercizio effettivo di tale influenza determinante per quanto concerne il periodo dal 30 dicembre 1998 al 19 settembre 2002.

240    In primo luogo, il fatto che la Companhia Previdente sia una holding, per giunta non operativa, non è sufficiente ad escludere la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante (v., in tal senso, sentenze Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, punto 208 supra, EU:T:2008:415, punto 63; Shell Petroleum e a./Commissione, punto 208 supra, EU:T:2011:355, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, e E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione, punto 208 supra, EU:T:2012:332, punto 283) e non comporta alcuna inversione dell’onere della prova, come erroneamente sostenuto dalla Socitrel.

241    A tal riguardo, il fatto che la società controllante si sia limitata a gestire le proprie partecipazioni, tenuto conto della sua natura e del suo oggetto sociale, non è di per sé sufficiente a rimettere in discussione la tesi della Commissione (v., in tal senso, sentenze Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, punto 208 supra, EU:T:2008:415, punto 70, e FMC/Commissione, punto 210 supra, EU:T:2011:282, punto 130).

242    Ne consegue altresì che il fatto che la Companhia Previdente e la Socitrel siano state società con una personalità giuridica diversa e abbiano avuto azionariato e sedi sociali differenti non è rilevante, poiché esse costituivano in ogni caso una medesima impresa (v., in tal senso, sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

243    È del tutto irrilevante l’argomento delle ricorrenti secondo cui, ai sensi del diritto portoghese, gli amministratori della Companhia Previdente non la rappresentavano quando sedevano nel consiglio di amministrazione della sua controllata. Occorre, infatti, ricordare che una società non può appellarsi alla normativa nazionale per sottrarsi alle norme dell’Unione, posto che le nozioni giuridiche usate dal diritto dell’Unione vanno, in principio, interpretate ed applicate in modo uniforme nell’intera Unione (sentenze del 1° febbraio 1972, Hagen, 49/71, Racc., EU:C:1972:6, punto 6, e del 27 settembre 2012, Heijmans/Commissione, T‑360/06, EU:T:2012:490, punto 70).

244    In secondo luogo, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito della Socitrel alla sua società controllante, non occorre la prova che quest’ultima abbia influenzato la politica della propria controllata nel settore specifico oggetto dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza Shell Petroleum e a./Commissione, punto 208 supra, EU:T:2011:355, punto 70).

245    Ne consegue che neanche il fatto che la società controllante non sia stata di per sé attiva nel settore dell’acciaio per precompresso è sufficiente a superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, il che conduce a respingere l’argomento delle ricorrenti su tale punto.

246    In terzo luogo, il fatto che la Companhia Previdente abbia detenuto partecipazioni in numerose altre società attive in settori diversi da quello interessato dall’intesa è irrilevante, ai sensi di costante giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, punto 149 supra, EU:T:1999:80, punto 989, e Shell Petroleum e a./Commissione, punto 214 supra, EU:T:2012:478, punto 52).

247    In quarto luogo, anche l’argomento della Socitrel secondo cui essa avrebbe goduto di totale autonomia per quanto riguarda la sua strategia commerciale dev’essere respinto.

248    Infatti, da un lato, la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante non può essere superata semplicemente dimostrando che la Socitrel ha gestito la propria politica commerciale stricto sensu, come la strategia di distribuzione o dei prezzi, senza ricevere alcuna direttiva dalla Companhia Previdente a tale riguardo. Parimenti, dato che l’autonomia della Socitrel non si valuta con riferimento ai soli aspetti di gestione operativa della società, il fatto che la controllata non abbia mai attuato una politica di informazione specifica sul mercato rilevante a favore della società controllante non è sufficiente a dimostrarne l’autonomia (v., in tal senso, sentenza FMC/Commissione, punto 210 supra, EU:T:2011:282, punti 105 e seguenti e giurisprudenza ivi citata).

249    Dall’altro, la Socitrel si limita a dedurre un argomento del quale, tuttavia, non fornisce riscontri in fatto. Orbene, semplici affermazioni non sono sufficienti a superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante (v., in tal senso, sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 197 supra, EU:C:2011:620, punto 61).

250    In quinto luogo, l’autonomia di cui avrebbe beneficiato la Socitrel in ragione del contesto storico in cui la Companhia Previdente ha acquistato detta società, che era precedentemente stata un’impresa statale, non può essere dedotta solo da tale circostanza, né dal fatto che la direzione esecutiva precedentemente in carica abbia mantenuto i comandi dell’impresa dopo il suo acquisto.

251    Tale argomento dev’essere quindi respinto.

252    In sesto luogo, occorre precisare che, secondo una giurisprudenza costante, l’imputazione a un’impresa di una violazione dell’articolo 101 TFUE non presuppone un’azione o quanto meno una consapevolezza dei soci o dei dirigenti principali dell’impresa interessata da tale violazione, bensì l’azione di un soggetto autorizzato ad agire per conto dell’impresa (sentenze del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, Racc., EU:C:1983:158, punto 97, e del 20 marzo 2002, Brugg Rohrsysteme/Commissione, T‑15/99, Racc., EU:T:2002:71, punto 58).

253    Il fatto che la Companhia Previdente non abbia avuto conoscenza del comportamento illecito della propria controllata, quand’anche dimostrato, quod non, non inciderebbe pertanto in alcun modo sulla possibilità di ritenere che essa sia responsabile in solido per il comportamento di quest’ultima.

254    In conclusione, va constatato che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Companhia Previdente non avrebbe esercitato alcuna influenza determinante sulla Socitrel e che quest’ultima avrebbe agito in modo totalmente autonomo sul mercato.

255    La Commissione ha quindi correttamente ritenuto che la Companhia Previdente fosse responsabile in solido sia per il periodo dal 7 aprile 1994 al 29 dicembre 1998 sia per il periodo dal 30 dicembre 1998 al 19 settembre 2002.

256    Pertanto, sia la prima parte del quarto motivo dedotto dalla Socitrel sia i primi due motivi dedotti dalla Companhia Previdente vanno respinti.

 Sulla seconda e sulla terza parte del quarto motivo dedotto dalla Socitrel e sulla prima e sulla seconda parte del terzo motivo dedotto dalla Companhia Previdente, presentate in via subordinata e in via ulteriormente subordinata e relative, da un lato, all’errato computo del fatturato dell’Emesa, della Galycas e dell’ITC al momento del calcolo del massimale pari al 10% e, dall’altro, al fatto che il fatturato dell’anno 2009 della Companhia Previdente era stato erroneamente preso in considerazione

 Richiamo della decisione impugnata

257    Ai fini del calcolo del massimale pari al 10% previsto dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, la Commissione, dopo aver respinto le affermazioni delle ricorrenti, ha preso in considerazione i fatturati del gruppo costituito dalla Companhia Previdente e da tutte le sue controllate per l’anno 2009, ivi comprese l’Emesa, la Galycas e l’ITC, acquistate dalla Companhia Previdente nel 2004 e nel 2005 (punti 1059, 1061, 1062 e da 1063 a 1069 della decisione impugnata).

 Richiamo dei principi

258    L’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 prevede che «[p]er ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente».

259    Il tetto del 10% del fatturato, ai sensi di tale disposizione, dev’essere calcolato sulla base del volume d’affari complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 56, e HFB e a./Commissione, punto 200 supra, EU:T:2002:70, punto 528).

260    Infatti, tale limite massimo dell’importo dell’ammenda è diretto ad evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, quali determinate dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non saranno prevedibilmente in grado di saldare. Si tratta, pertanto, di un limite uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, inteso ad evitare ammende di entità eccessiva e sproporzionata (v. sentenza Groupe Gascogne/Commissione, punto 259 supra, EU:C:2013:770, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

261    Tale finalità deve tuttavia conciliarsi con lo scrupolo di garantire un sufficiente carattere dissuasivo dell’ammenda, che giustifichi la considerazione delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata, vale a dire delle risorse globali dell’autore dell’infrazione (v. sentenza Groupe Gascogne/Commissione, punto 259 supra, EU:C:2013:770, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

262    Infatti, è l’impatto perseguito sull’impresa interessata a giustificare la considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa stessa per assicurare un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda, in quanto la sanzione non deve essere trascurabile con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria dell’impresa stessa (v. sentenza Groupe Gascogne/Commissione, punto 259 supra, EU:C:2013:770, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

263    In tale contesto, quando si tratti di valutare le risorse finanziarie di un’impresa alla quale sia imputata un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, appare giustificato tener conto del fatturato di tutte le società nei confronti delle quali l’impresa interessata gode della possibilità di esercitare un’influenza determinante (sentenza Groupe Gascogne/Commissione, punto 259 supra, EU:C:2013:770, punto 51).

264    Se, invece, l’unità economica che l’impresa costituisce è venuta meno tra il momento in cui è cessata l’infrazione e il momento in cui è stata adottata la decisione che infligge un’ammenda, ciascun destinatario della decisione ha diritto ad essere soggetto individualmente al massimale in questione (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, EU:T:2005:220, punto 390).

265    Peraltro, per quanto concerne la determinazione dell’«esercizio sociale precedente», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, emerge dalla giurisprudenza che, nelle situazioni in cui non vi siano elementi per ritenere che un’impresa abbia cessato le proprie attività commerciali od occultato il proprio fatturato per evitare l’imposizione di una pesante ammenda, occorre ritenere che la Commissione sia obbligata a fissare il limite massimo dell’ammenda con riferimento al fatturato più recente che rispecchi un anno completo di attività economica (sentenza del 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, T‑33/02, Racc., EU:T:2005:428, punto 49).

266    Il Tribunale ha altresì statuito che la Commissione non ha il potere arbitrario di applicare il tetto massimo del 10% agli esercizi sociali antecedenti a quello che precede la data di adozione della decisione. La Commissione può ricorrere a uno di tali esercizi sociali antecedenti soltanto in circostanze eccezionali, qualora, ad esempio, l’impresa interessata non abbia realizzato alcun fatturato nel corso dell’esercizio che precede l’adozione della decisione della Commissione. Inoltre, essa non dispone, neppure in tal caso, di un ampio margine discrezionale nella scelta dell’esercizio sociale da utilizzare per fissare il limite massimo dell’ammenda. Essa infatti è obbligata a fare riferimento all’ultimo esercizio sociale completo che rispecchi un intero anno di attività economiche normali (v., in tal senso, sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, punto 265 supra, EU:T:2005:428, punti da 39 a 42 e 74).

267    Così, anche se dalla giurisprudenza emerge che, ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione deve, in linea di principio, prendere in considerazione il fatturato realizzato dall’impresa interessata nell’ultimo esercizio completo alla data di adozione della decisione che infligge l’ammenda (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, C‑76/06 P, Racc., EU:C:2007:326, punto 32), risulta tuttavia dal contesto e dagli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte la predetta disposizione che, qualora il fatturato dell’esercizio sociale che precede l’adozione della decisione della Commissione non rappresenti un esercizio completo di attività economica normale durante un periodo di dodici mesi e, pertanto, non fornisca alcuna indicazione utile sulla situazione economica reale dell’impresa interessata e sull’entità appropriata dell’ammenda da infliggere, detto fatturato non può essere preso in considerazione al fine di determinare il massimale dell’ammenda. In quest’ultima ipotesi, che si verificherà solo in circostanze eccezionali, la Commissione è obbligata a fare riferimento, ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda, all’ultimo esercizio sociale completo che rispecchi un intero anno di attività economiche normali (sentenza del 12 dicembre 2012, 1. garantovaná/Commissione, T‑392/09, EU:T:2012:674, punto 86, confermata in sede di impugnazione dalla sentenza del 15 maggio 2014, 1. garantovaná/Commissione, C‑90/13 P, EU:C:2014:326).

268    Occorre precisare, a tale riguardo, che il riferimento, nella giurisprudenza, a «un esercizio completo di attività economica normale» è volto a escludere che sia preso in considerazione un esercizio durante il quale l’impresa interessata stesse ponendo fine alle proprie operazioni pur non avendo ancora cessato ogni attività economica, e più in generale, un esercizio durante il quale il comportamento dell’impresa interessata sul mercato non corrispondesse a quello di un’impresa che esercita un’attività economica come di consueto. Invece, il solo fatto che il fatturato o l’utile realizzati in un dato esercizio siano significativamente inferiori, o superiori, a quelli realizzati negli esercizi precedenti non significa che l’esercizio in questione non costituisca un esercizio completo di attività economica normale (sentenza del 12 dicembre 2012, Almamet/Commissione, T‑410/09, EU:T:2012:676, punto 253).

 Giudizio del Tribunale

269    Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la Commissione è incorsa in errore, da una parte, nel prendere in considerazione il fatturato dell’Emesa, della Galycas e dell’ITC ai fini del calcolo del massimale del 10% e, dall’altro, nel prendere in considerazione a tal fine il fatturato dell’anno 2009 della Companhia Previdente.

270    Tale argomento non può, tuttavia, essere accolto.

271    Da un lato, per quanto concerne l’esercizio sociale da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione del massimale del 10%, la Commissione era tenuta a fare riferimento al fatturato totale dell’anno 2009 per quanto riguarda la Companhia Previdente, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, senza che fosse necessario tener conto delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione di tale fatturato rispetto alla data di cessazione dell’infrazione, posto che la Companhia Previdente non si trovava, invero, in una situazione eccezionale che consentisse di derogare a tale regola ai sensi della giurisprudenza del Tribunale e della Corte nella causa Britannia Alloys & Chemicals/Commissione (v. supra, punto 266).

272    L’argomento delle ricorrenti su tale punto, al pari di quello relativo alla durata del procedimento amministrativo, deve pertanto essere respinto.

273    Dall’altro, la Commissione era tenuta a calcolare il massimale del 10% del fatturato, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, sulla base del fatturato cumulato di tutte le società che costituivano il soggetto economico che agiva in qualità di impresa, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 263.

274    Pertanto, essa doveva prendere in considerazione, a tal fine, il fatturato dell’Emesa, della Galycas e dell’ITC, che facevano parte del gruppo Companhia Previdente nel 2009, e l’ammenda inflitta alle ricorrenti non è sproporzionata per tale motivo.

275    Per il resto, è giocoforza constatare, come sottolineato dalla Commissione, che la Companhia Previdente è stata considerata responsabile in solido solo del comportamento della Socitrel, che era una controllata della Companhia Previdente nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, e non dell’ammenda inflitta all’Emesa, alla Galycas e all’ITC, che in quel momento non appartenevano alla Companhia Previdente.

276    Occorre pertanto respingere la seconda e la terza parte del quarto motivo dedotto dalla Socitrel e la prima e la seconda parte del terzo motivo dedotto dalla Companhia Previdente.

 5. Sul quinto motivo dedotto dalla Socitrel, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento nell’applicazione dei punti 13 e 22 degli orientamenti del 2006 nonché a un difetto di motivazione

 Richiamo dei principi

277    Occorre ricordare che, ai sensi della giurisprudenza costante della Corte, per la determinazione degli importi delle ammende, occorre tener conto della durata dell’infrazione e di tutti gli elementi che possono rientrare nella valutazione della gravità della stessa (v. sentenze dell’11 luglio 2013, Gosselin Group/Commissione, C‑429/11 P, EU:C:2013:463, punto 88 e giurisprudenza ivi citata, e Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

278    A tal riguardo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che la gravità delle infrazioni nel diritto della concorrenza dell’Unione deve essere valutata in funzione di numerosi elementi, quali, segnatamente, le circostanze particolari della causa, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato predisposto un elenco vincolante o esaustivo di criteri che devono obbligatoriamente essere tenuti in considerazione (v. sentenze Gosselin Group/Commissione, punto 277 supra, EU:C:2013:463, punto 89 e giurisprudenza ivi citata, e Team Relocations e a./Commissione, punto 277 supra, EU:C:2013:464, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

279    Tra gli elementi che possono rientrare nella valutazione della gravità delle infrazioni figurano il comportamento di ciascuna impresa, il ruolo svolto da ciascuna di esse nella costituzione dell’intesa, il vantaggio che abbiano potuto trarre dalla stessa, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché la minaccia che infrazioni di tal genere rappresentano per gli obiettivi dell’Unione (v. sentenze del 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/Commissione, C‑554/08 P, EU:C:2009:702, punto 43 e giurisprudenza ivi citata; Gosselin Group/Commissione, punto 277 supra, EU:C:2013:463, punto 90 e giurisprudenza ivi citata, e Team Relocations e a./Commissione, punto 277 supra, EU:C:2013:464, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).

280    Sempre da giurisprudenza costante emerge che il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato non è rilevante per dimostrare nei suoi confronti l’esistenza di un’infrazione. Orbene, se l’importanza eventualmente limitata della partecipazione dell’impresa interessata non può, pertanto, rimettere in discussione la sua responsabilità personale per tutta l’infrazione, essa è tuttavia tale da avere un’influenza sulla valutazione della sua portata e della sua gravità e, quindi, sulla determinazione dell’entità della sanzione (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc., EU:C:1999:356, punto 90; del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punto 86; Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 200 supra, EU:C:2005:408, punto 145).

281    È stato così affermato che la Commissione deve tener conto, nella valutazione della gravità relativa della partecipazione di ogni contravventore a un’intesa, del fatto che alcuni contravventori, eventualmente, non siano considerati responsabili, ai sensi della sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 280 supra (EU:C:1999:356, punto 87), per tutti gli aspetti di tale intesa (sentenza del 19 maggio 2010, Chalkor/Commissione, T‑21/05, Racc., EU:T:2010:205, punto 100).

282    Per quanto concerne il principio di proporzionalità, occorre ricordare che lo stesso esige che gli atti delle istituzioni non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso. Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità delle infrazioni deve essere determinata in funzione di numerosi fattori e non si deve attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione. Il principio di proporzionalità implica in tale contesto che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (v. sentenze del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc., EU:T:2006:270, punti da 226 a 228 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky/Commissione, T‑456/05 e T‑457/05, Racc., EU:T:2010:168, punto 264 e giurisprudenza ivi citata).

283    Infine, secondo giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Racc., EU:C:2007:261, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla fondatezza del quinto motivo

284    Innanzitutto, la Socitrel sostiene che, essendole stato attribuito un tasso di gravità del 18% – e un importo supplementare ai fini della dissuasione basato sulla medesima percentuale –, essa è stata trattata in modo quasi identico all’Emesa e alla Tycsa, che hanno visto attribuirsi un tasso del 19%, mentre l’infrazione che essa ha commesso è significativamente meno rilevante dell’infrazione commessa da queste due altre imprese.

285    Essa afferma poi, in sostanza, che la Commissione non ha tenuto conto, nel determinare il tasso di gravità, di una serie di fattori che la concernevano, tra cui il fatto che essa era una piccola impresa a carattere familiare, che era la prima volta che partecipava a un’intesa, che la sua partecipazione è stata solo incidentale e che, in ragione delle sue minori conoscenze giuridiche ed economiche, derivanti dalla sua piccola dimensione, essa ha avuto maggiori difficoltà nel valutare le conseguenze del suo comportamento.

286    Infine, essa ritiene che la decisione sia viziata da un difetto di motivazione, dato che non riesce a comprendere i motivi alla base della determinazione del tasso di gravità e dell’importo supplementare.

287    Tale argomento non può, tuttavia, essere accolto.

288    In primo luogo, occorre ricordare che la Commissione, nella decisione impugnata (punto 953), ha stabilito tre categorie ai fini della determinazione del tasso di gravità, basandosi sulla natura dell’infrazione commessa (punti da 939 a 945), sulla quota di mercato cumulativa (punto 946) e sulla dimensione geografica dell’intesa (punti da 947 a 949):

–        una categoria al 16%, riguardante solo la Fundia e giustificata dal fatto che detta impresa ha partecipato solo al «coordinamento» dell’Addtek (punto 939);

–        una categoria al 18%, tasso giustificato sulla base di due criteri: la partecipazione al solo Club España e la conoscenza tardiva della dimensione paneuropea dell’intesa; la Socitrel rientra in tale categoria (punto 949);

–        una categoria al 19%, nella quale si rinvengono tutte le altre imprese che hanno partecipato all’intesa (punto 953).

289    Occorre constatare che l’Emesa e la Tycsa hanno partecipato attivamente al Club di Zurigo (l’una dopo il 1992 e l’altra dopo il 1993) e al Club Europa, mentre la Socitrel non ha partecipato ad alcuno di tali club, fatto di cui la Commissione ha tenuto conto.

290    Certamente, la differenza tra i tassi delle rispettive categorie in cui rientrano l’Emesa e la Tycsa, da un lato, e la Socitrel, dall’altro, è ridotta, ma occorre ricordare che, ai sensi del punto 21 degli orientamenti del 2006, la proporzione considerata del valore delle vendite può raggiungere il 30% e che, ai sensi del punto 23 di tali orientamenti, per la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza e, nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti.

291    Orbene, è giocoforza constatare, nella fattispecie, che, tenuto conto della natura dell’infrazione richiamata nel punto 939 della decisione impugnata (ripartizione del mercato/fissazione di quote, assegnazione di clienti e fissazione orizzontale dei prezzi), il tasso di gravità considerato dalla Commissione per la categoria che ha commesso l’infrazione si colloca nella parte bassa dei valori più alti previsti (dal 15% al 30%), il che comporta che la differenza rispetto a un’altra categoria che ha commesso un’infrazione caratterizzata anch’essa da accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione del mercato e di limitazione di produzione sia ridotta.

292    Peraltro, va altresì constatato che la distinzione effettuata dalla Commissione tra la categoria in cui rientrano, in particolare, l’Emesa e la Tycsa, da un lato, e quella in cui rientrano la Socitrel, la Fapricela e la Proderac, dall’altro, si fonda su elementi obiettivi.

293    La Socitrel non può quindi lamentare la violazione della parità di trattamento sulla sola base di tale ridotta differenza tra i due tassi di gravità applicati dalla Commissione.

294    In secondo luogo, la Socitrel afferma che la propria partecipazione si è limitata alla penisola iberica.

295    Orbene, va constatato che la Commissione ha debitamente preso in considerazione tale elemento utilizzando, a titolo di valore delle vendite, solo quelle eseguite dalla Socitrel nella penisola iberica (punto 949 della decisione impugnata).

296    In terzo luogo, la Socitrel afferma che non si è tenuto conto del suo ruolo secondario. Essa sostiene altresì di aver svolto solo un ruolo periferico nell’intesa e non un ruolo di primo piano, a differenza di altre imprese iberiche, quali la Tycsa e l’Emesa.

297    Occorre ricordare che il ruolo secondario che sia svolto da un’impresa nell’intesa costituisce una circostanza attenuante, valutata distintamente rispetto alla gravità oggettiva dell’infrazione in quanto tale.

298    Occorre pertanto respingere l’argomento della Socitrel su tale punto e rinviare, per il resto, all’argomento sostenuto in particolare dalla Socitrel a tal riguardo nell’ambito del sesto motivo.

299    In quarto luogo, per quanto concerne le affermazioni della Socitrel riguardo al fatto che essa è una piccola società che fa parte di un gruppo familiare, occorre ricordare che il valore delle vendite preso in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata per determinare l’importo di base dell’ammenda (v. supra, punto 20) si fonda sulle vendite di AP della Socitrel nel 2001.

300    Di conseguenza, le dimensioni della Socitrel sul mercato, anche supponendole modeste, si riflettono nell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta prendendo in considerazione detto valore delle vendite che la contraddistingue.

301    Per quanto riguarda l’incidenza delle sue dimensioni modeste e della sua appartenenza a un gruppo familiare sulle sue conoscenze giuridiche ed economiche, che, secondo la Socitrel, hanno impedito di misurare l’estensione esatta dell’infrazione cui essa partecipava, occorre ricordare che la Socitrel fa parte dell’impresa costituita dalla Companhia Previdente, che conta 27 controllate attive in diversi settori dell’economia (v. punti 129 e 130 del ricorso).

302    Si tratta pertanto di un gruppo economico diversificato di indubbia grandezza, il cui fatturato mondiale consolidato ammontava, nel 2009, a EUR 125 904 527.

303    Orbene, la gestione di una struttura siffatta – compiuta per giunta, per quanto concerne la Socitrel e la Companhia Previdente, da amministratori comuni, sia dal 1994 al 1998 sia dal 1998 al 2002 (v. il documento inviato dalla Socitrel alla Commissione il 29 giugno 2006, che figura nelle pagine da 19662 a 19664 del fascicolo amministrativo), i quali in prima persona hanno partecipato alle riunioni del Club España – rende inverosimili le affermazioni della Socitrel secondo le quali nessuna di tali persone sapeva che la partecipazione a un’intesa fosse illecita e rischiasse di comportare la condanna dell’impresa a un’ammenda significativa.

304    In ogni caso, occorre ricordare che, in via di principio, le imprese sopportano in prima persona il rischio di una valutazione inesatta della loro situazione di diritto, conformemente alla massima secondo cui l’ignoranza non esime dalla pena (conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Schenker & Co. e a., C‑681/11, Racc., EU:C:2013:126, paragrafo 57).

305    Per il resto, va constatato che l’argomento della Socitrel si confonde con le censure dedotte dalla stessa e dalla sua società controllante relative al fatto di prendere in considerazione il fatturato globale dell’impresa costituita dalla Companhia Previdente e dalle sue varie controllate ai fini del calcolo del massimale del 10%, argomento che va respinto (v. supra, punto 276).

306    Infine, da tutte queste considerazioni nonché da quanto esposto con riferimento al primo motivo (v. supra, punto 107 e seguenti) risulta che la decisione impugnata non è viziata da difetto di motivazione.

307    Quanto alle affermazioni della Socitrel con riferimento alla prassi decisionale precedente della Commissione, occorre ricordare che per giurisprudenza costante la prassi decisionale della Commissione non può costituire un quadro giuridico per le ammende inflitte in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenza Heineken Nederland e Heineken/Commissione, punto 147 supra, EU:C:2012:829, punto 108 e giurisprudenza ivi citata), affermazione che vale sia per la determinazione dell’importo delle ammende individuali sia per l’interpretazione da parte della Commissione dei propri orientamenti (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 200 supra, EU:C:2005:408, punti 227 e 230), quindi indipendentemente dal fatto che si tratti del livello generale delle ammende o della metodologia utilizzata per il loro calcolo.

308    Occorre inoltre rilevare che la Socitrel non deduce alcun argomento a sostegno di tali affermazioni, che la stessa formula in modo del tutto incidentale al punto 193 del suo ricorso.

309    Lo stesso è a dirsi per l’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio del legittimo affidamento, che è menzionata nel titolo del motivo senza essere sviluppata in seguito.

310    Di conseguenza, il quinto motivo deve essere integralmente respinto.

 6. Sul sesto motivo dedotto dalla Socitrel, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nella misura in cui il ruolo secondario o passivo svolto dalla ricorrente non è stato preso in considerazione come circostanza attenuante

 Richiamo della decisione impugnata

311    Ai sensi dei punti 985 e 986 della decisione impugnata:

«(985) Socitrel e Companhia Previdente sostengono (…) che Socitrel ha partecipato soltanto al Club España, le cui attività sono state meno importanti delle attività di altri club, e che Socitrel non era un membro fondatore del Club España. Le società dichiarano anche, a proposito del mercato portoghese, che le attività di cartello sarebbero state avviate senza il contributo di Socitrel, nonostante questo fosse il suo mercato principale. Inoltre, Socitrel avrebbe prodotto soltanto fili e non trefoli, che erano presumibilmente il principale prodotto coordinato dal cartello, e il suo comportamento illecito avrebbe riguardato solo una piccola parte del mercato europeo. Anche SLM e ITC si appellano al fatto di non aver partecipato al cartello sin dall’inizio.

(986) La Commissione osserva che Socitrel ha presenziato regolarmente alle riunioni del Club España, partecipando e contribuendo in maniera sistematica a più di 40 incontri tra il 7.4.1994 e la data delle ispezioni della Commissione. La società ha preso parte attiva agli accordi sulla spartizione delle quote e dei clienti, alla fissazione dei prezzi e alla condivisione di informazioni commerciali riservate con gli altri membri del Club España, come descritto nella sezione 9.2.2. Il suo ruolo non può pertanto essere qualificato come “sostanzialmente limitato” ai sensi degli orientamenti del 2006 sulle ammende, né come passivo o emulativo neppure conformemente agli orientamenti del 1998 sulle ammende. È altresì irrilevante il fatto che Socitrel, pur partecipando al Club España, non abbia partecipato contemporaneamente alle riunioni paneuropee, in particolare perché la società vendeva soltanto in Spagna e Portogallo, ossia nel territorio di cui si occupava il Club España, e quindi partecipava pienamente al cartello al livello di maggior interesse per Socitrel. In ogni caso, non vi sono prove del fatto che Socitrel abbia evitato di applicare l’accordo adottando un comportamento concorrenziale sul mercato. Infine, il fatto che il suo comportamento abbia influenzato solo una parte limitata del mercato europeo (segnatamente Spagna e Portogallo) e che abbia venduto soltanto fili, come pure il fatto che Socitrel, SLM e ITC non abbiano aderito al cartello sin dall’inizio ma solo alcuni anni più tardi, sono già considerati nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda (cfr. la sezione 19.1) e non possono quindi essere ulteriormente utilizzati per concedere una riduzione dell’ammenda stessa».

 Richiamo dei principi

312    Ai sensi del punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006:

«L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la Commissione constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali:

–        (…)

–        quando l’impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato; il fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base».

313    Secondo costante giurisprudenza, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse (sentenze del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione, da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc., EU:C:1975:174, punto 623, e Commissione/Anic Partecipazioni, punto 280 supra, EU:C:1999:356, punto 150), per determinare se sussistano, nei loro confronti, circostanze aggravanti o attenuanti (sentenza del 9 luglio 2003, Cheil Jedang/Commissione, T‑220/00, Racc., EU:T:2003:193, punto 165).

314    Per stabilire se un’impresa debba beneficiare di una circostanza attenuante per la non applicazione effettiva di accordi illeciti, occorre verificare se l’impresa abbia dedotto argomenti tali da dimostrare che, durante il periodo in cui la ricorrente ha aderito agli accordi illeciti, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, almeno, che essa ha chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi di attuazione di tale intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento (sentenza del 15 marzo 2006, Daiichi Pharmaceutical/Commissione, T‑26/02, Racc., EU:T:2006:75, punto 113).

315    Quando è stato dimostrato che l’impresa contravveniente ha potuto tener conto degli accordi collusivi dell’intesa al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato in questione, la mancata partecipazione all’uno o all’altro di questi accordi, anche ad ipotizzarla dimostrata, non può bastare da sola a integrare la prova richiesta dalla giurisprudenza, secondo la quale, per godere della circostanza attenuante prevista dagli orientamenti del 2006, i contravvenienti devono dimostrare di avere adottato un comportamento concorrenziale o, quanto meno, di avere chiaramente e considerevolmente violato gli obblighi collegati all’esecuzione dell’intesa, al punto da averne intralciato il funzionamento stesso. Infatti, la prova della mera mancata partecipazione ad alcuni degli accordi collusivi dell’intesa non può escludere, di per sé, che gli altri accordi abbiano potuto nuocere alla concorrenza sul mercato in questione (sentenza del 5 dicembre 2013, Solvay Solexis/Commissione, C‑449/11 P, EU:C:2013:802, punto 81).

316    Peraltro, va ricordato che gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CECA] (GU 1998, C 9, pag. 3), prevedevano che un «ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione» costituisse una circostanza attenuante.

317    L’elenco delle circostanze attenuanti di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006, tuttavia, non fa più riferimento, tra le circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, a una siffatta circostanza.

318    È stato nondimeno affermato che, poiché l’elenco di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006 non è esaustivo, il ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione non avrebbe potuto essere in linea di principio escluso dalle circostanze che potevano comportare una riduzione dell’importo di base dell’ammenda (sentenza del 25 ottobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commissione, T‑348/08, Racc., EU:T:2011:621, punto 281).

 Sulla fondatezza del sesto motivo

319    La Socitrel sostiene, in sostanza, che la Commissione le ha erroneamente negato il beneficio delle circostanze attenuanti riconducibili alla sua mancata contestazione dei fatti che le sono stati addebitati, al ruolo molto meno importante che essa ha svolto nel Club España, rispetto a quello della Tycsa e dell’Emesa, il che si è del resto riflesso nel fatto che la Commissione non ha condotto indagini presso i suoi locali, al suo ruolo passivo e alla sua mancata partecipazione all’elaborazione degli accordi anticoncorrenziali nonché alla sua mancata partecipazione a numerose riunioni in cui si è discusso di questioni importanti. La Socitrel aggiunge, in sostanza, che spettava alla Commissione prendere in considerazione il fatto che essa non aveva partecipato a tutte le parti dell’intesa nel momento in cui ha valutato la gravità della sua partecipazione a quest’ultima, conformemente ai principi di responsabilità personale e di personalità delle pene.

320    Tale argomento non può tuttavia essere accolto.

321    Per quanto concerne le condizioni previste dagli orientamenti del 2006, si deve constatare che, come correttamente sottolineato dalla Commissione, la Socitrel ha partecipato alla fissazione dei prezzi, alla ripartizione delle quote e allo scambio di informazioni commerciali riservate per tutta la durata della sua partecipazione al Club España e che essa non fornisce alcun elemento tale da dimostrare di essersi sottratta all’applicazione dell’accordo adottando un comportamento concorrenziale sul mercato durante tale periodo.

322    Essa non può pertanto rivendicare il beneficio di una riduzione dell’importo dell’ammenda sulla base delle circostanze attenuanti di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006.

323    Quanto al «ruolo esclusivamente passivo o emulativo», occorre rilevare che la Socitrel non ha partecipato a tutte le riunioni del Club España e ha avuto conoscenza dell’aspetto paneuropeo dell’intesa solo più tardi, nel 2001, elemento che la Commissione ha correttamente preso in considerazione ai fini della fissazione del tasso di gravità dell’infrazione (v. supra, punti 288 e seguenti). Va invece constatato che la ricorrente non ha svolto un ruolo esclusivamente passivo o emulativo in seno al Club España. Essa ha, infatti, partecipato attivamente alla fissazione dei prezzi, alla ripartizione delle quote e allo scambio di informazioni commerciali riservate, e ciò per tutta la durata della sua partecipazione, e, pur non avendo partecipato a tutte le riunioni, ha partecipato a un elevato numero delle stesse.

324    Di conseguenza, la Commissione non ha violato il principio della parità di trattamento né quello della responsabilità personale, e nemmeno quello della personalità delle pene, e l’importo dell’ammenda non sembra sproporzionato alla luce della partecipazione effettiva della Socitrel al Club España.

325    Di conseguenza, il sesto motivo deve essere integralmente respinto.

 7. Sul settimo motivo dedotto dalla Socitrel, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, per la ragione che la collaborazione effettiva della ricorrente non è stata presa in considerazione dalla Commissione come circostanza attenuante

 La decisione impugnata

326    Ai sensi dei punti da 1006 a 1009 della decisione impugnata:

«(1006) (…) Socitrel ramment[a] di aver risposto con tempestività e precisione alle richieste di informazioni della Commissione.

(1007) La Commissione ha valutato se, conformemente alla giurisprudenza, sarebbe giustificata una riduzione delle ammende basata sulla constatazione che la collaborazione di qualche impresa interessata ha consentito alla Commissione di accertare più facilmente l’infrazione. Come avviene generalmente per i cartelli, tale valutazione è stata di fatto eseguita in attuazione della comunicazione sul trattamento favorevole (cfr. la sezione 19.4). In tale contesto, la Commissione osserva che Austria Draht, Trame, Socitrel, Fapricela, Proderac, le società Ovako, Itas e CB non hanno fatto richiesta formale di trattamento favorevole, né hanno fornito informazioni dotate di un valore aggiunto significativo.

(1008) Alla luce delle argomentazioni delle parti e del campo di applicazione e valore limitato della loro cooperazione, non vi sono altre circostanze tali da determinare una riduzione delle ammende al di fuori della comunicazione sul trattamento favorevole, riduzione che, nel caso dei cartelli segreti, avrebbe comunque soltanto un carattere straordinario. Una risposta tempestiva e precisa alla richiesta di informazioni della Commissione non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto le parti avevano l’obbligo di rispondere a tali domande entro i termini indicati.

(1009) Neppure la mancata contestazione degli addebiti basta di per sé a riconoscere il diritto a una riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006 sulle ammende, in particolare se i fatti sono riscontrati sulla base di numerosi elementi probatori. La Commissione non è vincolata alla sua prassi decisionale anteriore e nel tempo ha cessato di riconoscere la mancata contestazione dei fatti come circostanza attenuante ai sensi della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole. La mancata contestazione da sola non facilita il lavoro della Commissione, se non in alcune circostanze straordinarie, in quanto la Corte di giustizia ha stabilito che anche in siffatta situazione la Commissione deve ancora dimostrare tali fatti, mentre l’impresa resterebbe libera, al momento opportuno e in particolare nel corso del procedimento contenzioso, di produrre tutti i mezzi di difesa che le appaiono utili. Ne consegue, per contro, che ciò non è valido in presenza di un riconoscimento dei fatti da parte dell’impresa in questione. Nella misura in cui la comunicazione applicabile sul trattamento favorevole, vale a dire quella del 2002, non prevede una riduzione per il solo riconoscimento dei fatti (né, a maggior ragione, per la mancata contestazione dei medesimi), non si può riporre alcun legittimo affidamento nella concessione di qualsiasi riduzione su tale base. Il fatto che talune parti riconoscano determinati addebiti non ha facilitato il lavoro della Commissione, in quanto quest’ultima disponeva di un corpus di prove sufficiente per dimostrare i fatti in questione. La mancata contestazione degli addebiti non giustifica pertanto la concessione di alcuna riduzione dell’ammenda».

 Richiamo dei principi

327    Il punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006 dispone quanto segue:

«L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la Commissione constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali:

–        (…)

–        quando l’impresa collabora efficacemente con la Commissione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge».

 Sulla fondatezza del settimo motivo

328    La Socitrel sostiene, in sostanza, che la Commissione le ha erroneamente negato il beneficio di una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua collaborazione.

329    Affinché la Socitrel possa tuttavia rivendicare il beneficio delle disposizioni di cui al punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006, essa è tenuta a dimostrare che la propria collaborazione, andata oltre il suo obbligo giuridico di collaborare senza tuttavia attribuirle il diritto a una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, è stata obiettivamente utile per la Commissione, consentendo a quest’ultima di basarsi, nella propria decisione finale, su elementi probatori che essa le avrebbe fornito nell’ambito della sua collaborazione e in assenza dei quali la Commissione non sarebbe stata in grado di sanzionare interamente o in parte l’infrazione in questione.

330    Orbene, occorre constatare che ciò non è avvenuto nel caso di specie. Da un lato, la Socitrel non ha contestato i fatti e ha risposto nei tempi previsti alle richieste di informazioni che le erano state inviate, il che non va oltre il suo obbligo giuridico di collaborare; dall’altro, essa non ha dimostrato che la Commissione abbia potuto basarsi, nella sua decisione finale, su elementi probatori che essa le avrebbe fornito nell’ambito della sua collaborazione e in assenza dei quali la Commissione non sarebbe stata in grado di sanzionare interamente ovvero in parte l’infrazione in questione.

331    Il settimo motivo va quindi respinto.

 8. Sul primo motivo complementare dedotto nell’ambito della seconda modifica da parte della Socitrel e della Companhia Previdente dei loro motivi e delle loro conclusioni, relativo, per quanto concerne la Socitrel, alla violazione dei principi della parità di trattamento, di proporzionalità e del legittimo affidamento nonché a un difetto di motivazione e, per quanto concerne la Companhia Previdente, alla violazione dei principi della parità di trattamento, di proporzionalità e del legittimo affidamento, poiché la Socitrel e la Companhia Previdente non sarebbero state trattate allo stesso modo dell’Arcelor e della SLM, le quali hanno ottenuto una riduzione dell’importo dell’ammenda di cui non avrebbero beneficiato le ricorrenti

 Richiamo della decisione impugnata

332    Ai sensi del punto 1072 bis, introdotto con la seconda decisione di modifica nella decisione impugnata:

«(1072 bis) Il massimale del 10% di cui all’articolo 23, paragrafo 2, [del regolamento n. 1/2003] è calcolato sulla base del fatturato totale di tutti i soggetti che costituiscono un’“impresa”. Il massimale del 10% non si basa sui singoli fatturati dei soggetti giuridici all’interno di un’impresa che sono ritenuti responsabili in solido di un’infrazione. Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione applicherà il proprio margine di apprezzamento e discrezionalità per fissare le parti delle ammende per le quali le controllate di ArcelorMittal non sono responsabili in solido con ArcelorMittal SA, e l’ammenda per la quale SLM è l’unica responsabile a titolo individuale ad un livello non superiore al 10% del loro fatturato nell’esercizio precedente l’adozione della decisione. Pertanto l’importo massimo dell’ammenda per la quale ArcelorMittal Wire France SA e ArcelorMittal Fontaine SA sono responsabili in solido per il periodo antecedente al 1° luglio 1999 va fissato al 10% del fatturato totale di ArcelorMittal Wire France SA per l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2009. Su tale importo totale, l’importo massimo dell’ammenda per la quale Arcelor Mittal Verderio Srl è responsabile in solido con ArcelorMittal Wire France SA e ArcelorMittal Fontaine SA va fissato al 10% del suo fatturato per l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2009. L’importo massimo dell’ammenda per la quale SLM è responsabile a titolo individuale va fissato al 10% del suo fatturato per l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2009».

333    Il punto 1072 ter della decisione impugnata individua il fatturato totale preso in considerazione nonché l’importo corrispondente al massimale del 10% per ciascuna delle società interessate da detta seconda decisione di modifica.

 Giudizio del Tribunale

334    Come sottolineato dalla Commissione, occorre constatare che la Socitrel e la Companhia Previdente non si trovano in una situazione paragonabile a quella dell’ArcelorMittal e delle sue controllate, da un lato, e a quella dell’Ori Martin e della SLM, dall’altro.

335    Infatti, queste due società controllanti hanno costituito un’impresa con le loro controllate durante parte del periodo dell’infrazione e sono state considerate responsabili in solido con tali controllate per il periodo in cui insieme costituivano un’impresa, il che si è tradotto in un calcolo diverso del massimale del 10% (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, Racc., EU:C:2014:2153, punti 55 e seguenti).

336    Questo non è il caso della Companhia Previdente per quanto concerne l’Emesa, la Galycas e l’ITC, che essa ha acquistato dopo l’infrazione e per il cui comportamento illecito non è stata considerata responsabile in solido.

337    La censura relativa alla violazione del principio della parità di trattamento dev’essere quindi respinta.

338    Ne consegue che deve essere altresì respinta la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità dovuta al carattere sproporzionato dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, giacché alla Socitrel e alla Companhia Previdente non è stata concessa una riduzione analoga a quella concessa all’ArcelorMittal e all’Ori Martin.

339    Inoltre, la Commissione non ha fornito alle ricorrenti alcuna garanzia precisa che abbia potuto generare in esse speranze fondate quanto a una riduzione dell’importo dell’ammenda per ragioni analoghe a quelle che hanno condotto a una siffatta riduzione a favore dell’ArcelorMittal e dell’Ori Martin.

340    Infine, occorre respingere la censura relativa al difetto di motivazione, poiché i punti 4, 5 e da 9 a 13 della seconda decisione di modifica espongono chiaramente le ragioni per le quali la Commissione ha modificato la propria decisione.

341    Il primo motivo complementare dedotto dalle ricorrenti deve pertanto essere respinto.

 9. Sul secondo motivo complementare dedotto dalla Socitrel e dalla Companhia Previdente, relativo alla violazione dei principi di diligenza, di lealtà, di buona fede e della certezza del diritto, poiché la Commissione ha nuovamente modificato la decisione iniziale nel 2011

342    La Socitrel e la Companhia Previdente sostengono, in sostanza, che la Commissione ha violato i principi di diligenza, di lealtà, di buona fede e della certezza del diritto, in quanto, per la seconda volta nel 2011, ha modificato la decisione iniziale, in ragione di vizi di motivazione tali da compromettere i loro diritti della difesa, ponendo pertanto le ricorrenti in uno stato di costante incertezza.

343    Tuttavia, va constatato che detto secondo motivo complementare si confonde con l’argomento dedotto dalla Socitrel a sostegno del suo terzo motivo, che deve essere respinto per i motivi esposti ai precedenti punti da 184 a 189.

344    In tali circostanze, occorre respingere, per le stesse ragioni, il secondo motivo complementare dedotto dalla Socitrel e dalla Companhia Previdente in occasione della seconda modifica dei loro motivi.

345    Da tutte le precedenti considerazioni risulta che nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti può essere accolto. I rispettivi ricorsi per annullamento presentati dalle stesse devono, pertanto, essere integralmente respinti, senza che occorra peraltro procedere, nelle circostanze del caso di specie, alla riforma nel merito dell’ammenda che è stata loro inflitta.

 Sulle spese

346    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T‑413/10 e T‑414/10 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      I ricorsi sono respinti.

3)      La Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA e la Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA sopporteranno, oltre alle loro spese, anche le spese sostenute dalla Commissione europea, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Firme


* Lingua processuale: il portoghese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.