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Ricorso proposto il 13 febbraio 2013 - Panasonic e MT Picture Display / Commissione

(Causa T-82/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Panasonic Corp. (Kadoma, Giappone); e MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Giappone) (rappresentanti: R. Gerrits e A.-H. Bischke, avvocati, M. Hoskins, QC (Queen's Counsel) e S. Abram, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2012) 8839 def., del 5 dicembre 2012, caso COMP/39437 - Tubi per schermi di televisore e di computer, totalmente o, eventualmente, in parte, laddove dichiara che le ricorrenti hanno violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE;

annullare le ammende inflitte alle ricorrenti o, eventualmente, ridurle; e

condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione del diritto ad un processo equo con riferimento al periodo fino al 10 febbraio 2003, in quanto:

la decisione impugnata si basa, nell'affermare che la Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ("MEI") ha partecipato all'asserita infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE relativa tubi catodici (l'intesa "CPT") nel periodo antecedente il 10 febbraio 2003, su due nuove allegazioni, che non apparivano nella comunicazione degli addebiti: la prima, che la MEI conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, l'intesa CPT, e la seconda, che la MEI ha compiuto una scelta strategica di partecipare all'intesa CPT mediante contatti bilaterali. Allo stesso modo, la decisione impugnata fa riferimento per la prima volta a talune dichiarazioni orali e a documenti probatori, o a loro parti, a sostegno di tali allegazioni;

l'inclusione di tali allegazioni e materiali per la prima volta nella decisione impugnata costituisce una violazione grave dei diritti di difesa della Panasonic Corporation ("Panasonic"), la quale è inammissibile ed esige l'annullamento di detta decisione nei confronti della MEI in relazione a tale periodo.

Secondo motivo, vertente sulla mancata prova del fatto che la MEI sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'esistenza e/o del contenuto dell'intesa CPT con riferimento al periodo fino al 10 febbraio 2003, in quanto:

anche qualora le allegazioni e/o le prove di cui al primo motivo fossero ammissibili, la Commissione ha omesso di provare che la MEI sapeva o avrebbe dovuto sapere che i contatti bilaterali ai quali partecipava facevano parte di un piano globale e che tale piano globale comprendeva tutti gli elementi costitutivi dell'asserita intesa CPT;

il materiale probatorio addotto non dimostra neppure che la MEI ha compiuto una scelta strategica di partecipare all'intesa CPT mediante incontri bilaterali.

Terzo motivo, vertente sulla mancata prova del fatto che la MEI/MT Picture Display Co., Ltd. ("MTPD") ha partecipato all'infrazione unica e continuata identificata nella decisione impugnata a partire dal 10 febbraio 2003, in quanto:

le attività in Europa e in Asia dal 10 febbraio 2003 non fanno parte di un piano comune con un obiettivo unico;

la MEI/MTD non ha partecipato agli incontri multilaterali dell'intesa CPT in Europa;

con riferimento ai contatti bilaterali della MEI/MTD durante tale periodo, la Commissione ha omesso di provare che la MEI/MTD sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'esistenza e/o del contenuto delle attività in Europa dell'intesa multilaterale riguardanti altri destinatari della decisione impugnata.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l'ammenda inflitta alla Panasonic/MTPD dovrebbe essere completamente annullata, in subordine ridotta, in quanto:

in via principale, la Panasonic/MTPD ritiene che le condanne nei confronti di ciascuna di esse dovrebbero essere annullate integralmente e l'ammenda inflitta a ciascuna di esse dovrebbe essere annullata completamente;

in subordine, se il ricorso di annullamento della Panasonic/MTPD è accolto sulla base di taluni, ma non di tutti i motivi, l'ammenda inflitta alla Panasonic/MTPD dovrebbe essere debitamente ridotta;

in via ultronea, o in subordine, anche se l'accertamento della violazione è confermato, l'ammenda inflitta alla Panasonic/MTPD è eccessiva, in quanto la decisione impugnata segue un metodo errato che attribuisce un valore erroneamente accresciuto alle operazioni commerciali interne al gruppo ai fini del calcolo dell'ammenda;

in via ultronea, o in subordine ancora, qualora non venisse annullata completamente, l'ammenda inflitta alla Panasonic/MTPD dovrebbe essere ridotta tenendo conto del loro minore coinvolgimento nell'asserita intesa CPT.

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