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Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 – Accorinti e a. / BCE

(Causa T-79/13)1

(«Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – BCE – Banche centrali nazionali – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Programma di acquisto di titoli – Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell’Eurosistema – Coinvolgimento del settore privato – Clausole di azione collettiva – Supporto di credito sotto forma di un piano di riacquisto destinato a sostenere l’idoneità dei titoli quali garanzie – Creditori privati – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Legittimo affidamento – Parità di trattamento – Responsabilità da atto normativo lecito – Danno anormale e speciale»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia) e gli altri 214 ricorrenti nominativamente indicati in allegato alla sentenza (rappresentanti: S. Sutti, R. Spelta e G. Sanna, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente S. Bening e P. Papapaschalis, indi P. Senkovic e P. Papapaschalis, e infine P. Senkovic, agenti, assistiti da E. Castellani, B. Kaiser e T. Lübbig, avvocati)

Oggetto

Ricorso inteso ad ottenere il risarcimento del danno subìto dai ricorrenti a seguito, in particolare, dell’adozione, da parte della BCE, della decisione 2012/153/UE, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (GU L 77, pag. 19), nonché di altre misure prese dalla BCE correlate alla ristrutturazione del debito pubblico greco

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Alessandro Accorinti e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato sono condannati alle spese.

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1 GU C 101 del 6.4.2013.