Language of document : ECLI:EU:T:2018:365

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

19 giugno 2018 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa T-79/13 DEP,

Alessandro Accorinti, residente in Nichelino (Italia), e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato, rappresentati da S. Sutti e R. Spelta, avvocati,

ricorrenti,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da K. Laurinavičius e M. Szablewska, in qualità di agenti, assistiti da H.‑G. Kamann, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che le parti ricorrenti dovranno rimborsare alla Banca centrale europea (BCE) a seguito della sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE (T‑79/13, EU:T:2015:756),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da M. Prek, facente funzione di presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2013, il ricorrente sig. Alessandro Accorinti e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato hanno proposto un ricorso avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 340, terzo comma, TFUE, e inteso ad ottenere il risarcimento del danno subìto dai ricorrenti a seguito, in particolare, dell’adozione, da parte della BCE, della decisione 2012/153/UE, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (GU 2012, L 77, pag. 19), nonché di altre misure della BCE collegate alla ristrutturazione del debito pubblico greco.

2        Con sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE (T‑79/13, EU:T:2015:756; in prosieguo: la «sentenza Accorinti»), il Tribunale ha respinto il ricorso perché infondato ed ha condannato i ricorrenti alle spese. Tale sentenza è divenuta definitiva.

3        Con lettera del 6 luglio 2016, la BCE ha invitato i ricorrenti a versare entro il 21 luglio 2016, in particolare, l’importo corrispondente alle spese indispensabili sostenute dalla BCE a titolo del suddetto procedimento in misura pari a EUR 310 206,26, ivi comprese le spese per l’esame della sentenza Accorinti e per l’elaborazione del riepilogo delle spese.

4        Con lettera del 21 luglio 2016, i rappresentanti legali dei ricorrenti hanno informato la BCE del fatto che essi non avevano ancora ricevuto precise indicazioni da parte di tutti i loro clienti riguardo al pagamento delle spese sostenute dalla BCE, ma che, in ogni caso, essi contestavano l’importo richiesto, segnatamente perché, in primo luogo, le informazioni fornite non erano né sufficientemente precise né suffragate da prove, in secondo luogo, sia la tariffa oraria degli avvocati che avevano rappresentato la BCE, sia il numero di ore indicato erano sproporzionati ed eccessivi, in terzo luogo, alcune spese dovevano essere considerate non indispensabili, e, in quarto luogo, non veniva specificata la quota di rifusione delle spese richiesta a ciascuno dei ricorrenti, il che sarebbe contrario al diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), tenuto conto in particolare della eterogenea capacità contributiva dei ricorrenti.

5        Con lettera del 23 febbraio 2017, la BCE ha fornito spiegazioni supplementari riguardo alla fondatezza della propria richiesta, proponendo al contempo di escludere dall’importo complessivo richiesto le spese sostenute per l’esame della sentenza Accorinti e assegnando ai ricorrenti una nuova scadenza per il pagamento al 15 marzo 2017.

6        Dopo un ultimo scambio di messaggi di posta elettronica intervenuto il 24 marzo e il 20 aprile 2017, i ricorrenti non hanno provveduto al pagamento dell’importo richiesto.

 Procedimento e conclusioni delle parti

7        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2017, la BCE ha proposto, in applicazione dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la presente domanda di liquidazione delle spese.

8        La BCE conclude che il Tribunale voglia:

–        fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili a EUR 307 064,66, inclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), importo comprendente gli onorari di avvocato nella misura di EUR 302 273,40, le spese di viaggio nella misura di EUR 4 578,56, le spese relative all’elaborazione del riepilogo delle spese nella misura di EUR 2 731,05, nonché le spese relative alla preparazione dell’odierna domanda di liquidazione delle spese nella misura di EUR 404,60;

–        dichiarare che i ricorrenti sono responsabili in solido per le spese di cui si richiede il pagamento;

–        rilasciare alla BCE una copia dell’ordinanza di liquidazione delle spese ai fini dell’esecuzione forzata.

9        Il 26 settembre 2017, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese.

10      I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        sospendere il procedimento a motivo del decesso, in corso di causa, dei ricorrenti sigg. Filippo Caracciolo di Melito, Denis Dotti e Benito Colangelo, fino a che gli eredi di questi ultimi non si saranno costituiti parti nel presente procedimento;

–        respingere la domanda di liquidazione delle spese;

–        in subordine, condannare i ricorrenti a pagare un importo ritenuto equo ripartendolo pro quota tra di essi.

11      Dopo aver sentito le osservazioni della BCE, il Tribunale ha deciso, in data 13 novembre 2018, di non sospendere il procedimento.

 In diritto

 Richiamo delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti

12      A norma dell’articolo 170 del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, dopo aver messo la parte contro cui la domanda è rivolta in condizione di presentare le proprie osservazioni.

13      Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato. Ne discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a questi fini [v., in tal senso, ordinanza del 12 gennaio 2016, Boehringer Ingelheim International/UAMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:9, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata].

14      In conformità dell’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione, tra le quali la BCE, sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che l’intervento di detto avvocato era oggettivamente giustificato (v., in tal senso, ordinanze del 24 ottobre 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑554/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2013:706, punti 15 e 16 e la giurisprudenza ivi citata; del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, punto 20, e dell’11 dicembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, punto 24).

15      Inoltre, per costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Statuendo su una domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non è tenuto a prendere in considerazione una tariffa nazionale disciplinante gli onorari degli avvocati, né un eventuale accordo concluso in proposito tra la parte interessata e i propri agenti o consulenti (ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, punto 17).

16      In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, il Tribunale è libero di valutare gli elementi caratterizzanti la lite, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha presentato per le parti [v., in tal senso, ordinanze del 20 maggio 2010, Tetra Laval/Commissione, C‑12/03 P‑DEP e C‑13/03 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2010:280, punto 44; del 24 ottobre 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑554/11 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2013:706, punto 18, e del 16 ottobre 2014, Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, T‑156/11 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:930, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata].

17      È in funzione di tali criteri che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.

 Sull’oggetto e sulla natura della controversia, sulla sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché sulle difficoltà della causa

18      Per quanto riguarda l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché le difficoltà della sua trattazione, i fatti all’origine della sentenza Accorinti rivestivano un’importanza politica particolare e presentavano un elevato grado di complessità economica, in quanto essi si riferivano all’adozione, segnatamente da parte della BCE, di una serie di misure in materia di politica monetaria destinate a gestire la crisi del debito pubblico greco scoppiata nel 2009, misure di cui i ricorrenti hanno contestato la legittimità. Tenuto conto dell’obiettivo perseguito da tali misure di preservare la solvibilità dello Stato greco, tale causa, che era la prima di una certa ampiezza in materia, presentava un’importanza molto elevata tanto per la BCE quanto per i ricorrenti sul piano politico, economico e giuridico in generale.

19      Inoltre, le questioni giuridiche sollevate nell’ambito del ricorso dei ricorrenti, in particolare quelle attinenti al merito, pur ben riconducibili all’interno di una consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, presentavano un carattere parzialmente nuovo e complesso sotto il profilo della valutazione delle illegittimità lamentate. Infatti, in primo luogo, il Tribunale era chiamato a precisare, per la prima volta nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione, i criteri disciplinanti l’insorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE a titolo dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, tenendo conto dell’ampio potere discrezionale in materia di politica monetaria ad essa conferito dagli articoli 127 e 282 TFUE (sentenza Accorinti, punti da 64 a 69). In secondo luogo, il Tribunale doveva procedere ad un esame approfondito della questione se sussistessero i presupposti di una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento (sentenza Accorinti, punti da 73 a 84). In terzo luogo, era necessario effettuare una verifica dettagliata del rispetto, da parte della BCE, del principio di parità di trattamento e della clausola pari passu, ciò che esigeva un esame approfondito della comparabilità delle rispettive situazioni delle banche centrali della zona euro, ivi compresa la BCE, e degli investitori privati, in quanto detentori di titoli di debito emessi e garantiti dallo Stato greco, alla luce degli obiettivi di politica monetaria perseguiti dalle misure in questione (sentenza Accorinti, punti da 85 a 103). Infine, il Tribunale doveva pronunciarsi sui presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE in conseguenza di un atto normativo lecito (sentenza Accorinti, punti da 117 a 122). Ne consegue che, contrariamente a quanto i ricorrenti sostengono, le questioni giuridiche trattate nella sentenza Accorinti presentavano una complessità e delle difficoltà superiori alla media.

 Sulla mole di lavoro che la controversia ha potuto causare e sugli interessi economici coinvolti

20      Per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha presentato per le parti, risulta dal punto precedente che l’importanza della posta in gioco sotto il profilo economico tanto per le parti quanto per la Repubblica ellenica, o addirittura per l’intera zona euro e l’Unione europea, era elevata. Da un lato, si trattava di preservare la solvibilità dello Stato greco e di evitare un default di pagamento da parte sua che rischiava di pregiudicare il buon funzionamento e la stabilità dei sistemi di pagamento della zona euro che la BCE è incaricata di promuovere e di garantire in virtù dell’articolo 127, paragrafi 1 e 2, quarto trattino, TFUE. Dall’altro lato, i ricorrenti asserivano di aver subito danni finanziari sostanziali nell’ambito della ristrutturazione del debito pubblico greco a causa, in particolare, del loro coinvolgimento nel Private Sector Involvement (PSI), i quali li avevano portati a chiedere, nell’ambito del loro ricorso, un risarcimento per un importo complessivo di EUR 12,5 milioni circa. Date tali circostanze, tenuto conto al tempo stesso della complessità giuridica della controversia superiore alla media, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la difesa degli interessi economici e di ordine politico monetario sottesi alle misure contestate, nonché l’importanza degli interessi economici che avevano portato i ricorrenti ad adire il Tribunale potevano giustificare una quantità di lavoro largamente superiore alla media.

 Sul carattere indispensabile della mole di lavoro svolta e delle tariffe orarie applicate

21      Per quanto riguarda la mole di lavoro svolta dagli avvocati della BCE e le tariffe orarie applicate, la BCE chiede che venga remunerato un totale di 999,8 ore di lavoro alla tariffa oraria media di EUR 350, con esclusione delle spese di traduzione e di quelle sostenute per l’esame della sentenza Accorinti, ossia chiede il rimborso di un importo netto di EUR 254 190, maggiorato di EUR 42 296,10 a titolo dell’IVA tedesca all’aliquota del 19%.

22      I ricorrenti contestano, in particolare, il carattere indispensabile delle ore di lavoro prestate e chiedono che le spese ripetibili vengano liquidate in un importo «molto al di sotto di EUR 100 000, da dividersi pro‑quota tra i soccombenti».

23      Risulta dalle fatture di avvocato e dai prospetti di fatturazione oraria (time sheets) prodotti dalla BCE, che espongono in maniera dettagliata il tempo di lavoro relativo a ciascun compito svolto, e la cui correttezza non viene contestata in quanto tale dai ricorrenti, che, ai fini del procedimento contenzioso, sono state prestate:

–        231,1 ore di lavoro da tre avvocati soci principali (partners), alla tariffa oraria di EUR 450;

–        157,4 ore di lavoro da due avvocati collaboratori esperti (senior associates), alla tariffa oraria di EUR 350;

–        260,4 ore di lavoro da tre avvocati collaboratori (junior associates), alla tariffa oraria di EUR 200, e

–        480,3 ore di lavoro da undici praticanti avvocati, alla tariffa oraria di EUR 150.

24      Per quanto riguarda le ore di lavoro svolte, le caratteristiche specifiche della causa, quali illustrate ai punti da 18 a 20 supra, potevano certo giustificare il ricorso da parte della BCE all’assistenza di più avvocati, stabiliti in luoghi differenti, in funzione della loro rispettiva esperienza professionale e delle loro specifiche capacità linguistiche. Ciò non toglie che il numero complessivo di ore di lavoro che possono risultare oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento contenzioso deve essere stabilito indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni svolte possono essere state ripartite (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 1º ottobre 2013, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P‑DEP, EU:C:2013:644, punto 22, e del 15 settembre 2010, Huvis/Consiglio, T‑221/05 DEP, non pubblicata, EU:T:2010:402, punto 30). A questo proposito, occorre altresì tener conto del fatto che l’assistenza da parte di avvocati meno esperti a favore degli avvocati aventi una responsabilità principale in un procedimento contenzioso complesso si limita di norma a facilitare il compito di questi ultimi (v., in tal senso, ordinanza del 21 settembre 2017, Christodoulou e Stavrinou/Commissione e BCE, T‑332/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:680, punto 35). Inoltre, la ripartizione del lavoro di preparazione delle memorie difensive tra diversi avvocati implica necessariamente una certa duplicazione dell’impegno profuso, di modo che il Tribunale non può riconoscere la totalità delle ore di lavoro fatte valere (v., in tal senso, ordinanza del 21 ottobre 2014, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Consiglio, T‑410/06 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:917, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

25      Nel caso di specie, malgrado l’esigenza di una certa ripartizione del carico di lavoro tra più avvocati, che era in parte dovuta al fatto che la lingua processuale era l’italiano, la partecipazione di 19 avvocati appartenenti a quattro diversi livelli di esperienza risulta – così come osservato dai ricorrenti – sproporzionata e ha dato necessariamente luogo, in larga misura, ad una duplicazione dell’impegno profuso. Invece, contrariamente a quanto supposto dai ricorrenti, non risulta dal fascicolo che detti avvocati possano essersi basati su lavori preparatori svolti da agenti della BCE.

26      Pertanto, l’insieme delle ore prestate non può essere riconosciuto come oggettivamente indispensabile ai fini del procedimento. Come sostenuto dai ricorrenti, ciò è particolarmente vero per quanto riguarda le ore prestate in riferimento all’istanza di intervento della società Nausicaa Anadyomène SAS, respinta con ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2013, come rettificata con ordinanza del 14 febbraio 2014, le cui spese sono esclusivamente a carico di tale società. Inoltre, dal numero complessivo delle ore di lavoro richieste occorre detrarre in larga misura quelle prestate da praticanti avvocati (480,3 ore), i cui compiti consistevano essenzialmente nell’effettuare lavori subordinati di lettura, ricerca, raccolta di informazioni ed altri lavori di preparazione non indispensabili al procedimento, e ridurre le ore di lavoro di questo gruppo a 20.

27      Per ragioni analoghe, ma applicabili in misura minore, occorre ridurre in modo sostanziale il tempo di lavoro fatturato degli avvocati collaboratori meno esperti (260,4 ore), i cui compiti consistevano essenzialmente nel fornire lavori di preparazione e di assistenza non indispensabili, destinati alla redazione delle memorie difensive della BCE e alla preparazione delle arringhe d’udienza. Inoltre, tenuto conto del fatto che, nella lettera del 6 luglio 2016, la BCE aveva chiesto il rimborso di soltanto 198 ore di lavoro prestate da tali avvocati collaboratori, il tempo di lavoro che può essere riconosciuto come indispensabile deve essere fissato a 80 ore.

28      Non può essere riconosciuto come indispensabile neppure l’insieme delle ore di lavoro prestate dai tre avvocati soci principali particolarmente esperti (231,2 ore) e dai due avvocati collaboratori più esperti (157,4 ore) ai fini, segnatamente, della redazione di due memorie difensive lunghe, rispettivamente, 46 pagine (controricorso) e 50 pagine (controreplica) con 21 allegati in totale, della preparazione dell’udienza di discussione, ivi compreso il necessario lavoro di coordinamento tra gli avvocati e gli agenti della BCE, nonché per la presenza di due avvocati associati all’udienza. A questo proposito, occorre precisare che, nella lettera del 6 luglio 2016, la BCE aveva chiesto il rimborso di sole 212,2 ore di lavoro degli avvocati soci principali. Tenuto conto della necessaria duplicazione di alcuni degli sforzi profusi a tal fine, dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle difficoltà giuridiche sollevate e degli interessi economici in gioco (v. punti da 18 a 20 supra), appare equo fissare il tempo di lavoro indispensabile a tal fine nella misura di 200 ore.

29      Tenuto conto di tale limitazione del numero complessivo di ore di lavoro indispensabile ai fini del procedimento contenzioso, nonché del fatto che, nella specie, più della metà delle ore reclamate, a titolo di prestazioni di professionisti abilitati, sono state prestate o da avvocati soci principali particolarmente esperti (partners), o da avvocati collaboratori esperti (senior associates), risulta giustificato applicare una tariffa oraria media di EUR 300, potendosi considerare tale tariffa appropriata per remunerare i servizi di siffatti avvocati che sono capaci di lavorare in modo assai efficiente e rapido (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2012, Al Shanfari/Consiglio e Commissione, T‑121/09 DEP, non pubblicata, EU:T:2012:607, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).

30      Ne consegue che le spese ripetibili a titolo di onorari di avvocato devono essere fissate nella misura di EUR 90 000, oltre ad IVA all’aliquota del 19% per un importo di EUR 17 100.

 Sulle spese di viaggio e di soggiorno ai fini dell’udienza

31      La BCE chiede la rifusione delle spese di viaggio e di soggiorno per un importo complessivo di EUR 4 578,56. In conformità del punto 2.4 della lettera del 6 luglio 2016, tale importo include le spese per un ammontare di EUR 3 008,68 relative al viaggio di due avvocati soci principali e di un avvocato collaboratore ai fini di un incontro per consultazione con gli agenti della BCE, il 17 febbraio 2015, nonché al viaggio di due avvocati soci principali a Lussemburgo ai fini di un incontro preparatorio nonché per l’udienza di discussione, nei giorni 24 e 25 febbraio 2015. Inoltre, tale richiesta comprende le spese di viaggio e di soggiorno di due agenti della BCE che hanno partecipato all’incontro e all’udienza testé citati, per un importo di EUR 1 569,88. I ricorrenti contestano tanto il carattere comprovato di tali spese, quanto la loro indispensabilità, dato che sarebbe stata sufficiente la trasferta di un solo avvocato per assistere all’udienza.

32      A questo proposito, senza che occorra pronunciarsi sul carattere indispensabile della partecipazione di più avvocati o agenti all’udienza di discussione, è sufficiente constatare, come hanno evidenziato i ricorrenti, che la BCE ha omesso di comprovare sufficientemente le spese di viaggio e di soggiorno richieste, dato che la sua domanda si limita a esporre gli importi forfettari indicati al punto 31 supra, senza precisarli in maniera più dettagliata per ciascuna delle persone coinvolte e senza produrre copia, in particolare, dei titoli di trasporto o delle fatture di hotel a sostegno. Ad ogni modo, le spese di viaggio non specificate di tre avvocati per incontrarsi con gli agenti della BCE, probabilmente a Francoforte, il 17 febbraio 2015, non possono in nessun caso essere riconosciute come indispensabili ai fini del procedimento.

33      Pertanto, la domanda di liquidazione delle spese, nella parte in cui riguarda le spese di viaggio e di soggiorno, deve essere respinta nella sua interezza.

 Sull’esclusione delle spese di traduzione e di quelle relative all’esame della sentenza Accorinti

34      Come esplicitamente confermato dalla BCE, le spese di traduzione nonché quelle correlate all’esame della sentenza Accorinti, da essa richieste nella sua lettera del 6 luglio 2016, non costituiscono l’oggetto della domanda di liquidazione delle spese, sicché, in questa misura, il Tribunale non può tenerne conto e la contestazione dei ricorrenti al riguardo è inoperante.

 Sulle spese sostenute a titolo del procedimento di liquidazione delle spese

35      La BCE chiede altresì il riconoscimento del carattere indispensabile delle spese sostenute ai fini del presente procedimento di liquidazione, in misura pari ad un importo netto di EUR 2 635, ossia di EUR 3 135,65 comprensivo di IVA, laddove tale importo è costituito, da un lato, dalle spese relative all’elaborazione del riepilogo delle spese per un importo di EUR 2 731,05, e, dall’altro, da quelle relative alla preparazione dell’odierna domanda di liquidazione delle spese nella misura di EUR 404,60, IVA compresa in entrambi i casi.

36      I ricorrenti contestano tale richiesta.

37      In primo luogo, per quanto riguarda le spese di elaborazione del riepilogo delle spese relativo al procedimento sfociato nella sentenza Accorinti, l’importo di EUR 2 731,05 – che corrisponde a 5,1 ore di lavoro di un avvocato socio principale remunerato alla tariffa oraria di EUR 450 – dovrebbe rappresentare soltanto la metà dell’importo di EUR 5 462,10 che la BCE aveva reclamato al punto 3 della lettera del 6 luglio 2016. Conformemente ai principi applicati ai punti 28 e 29 supra, appare equo fissare il tempo di lavoro indispensabile a tal fine nella misura di 5 ore alla tariffa oraria di EUR 300, per un importo di EUR 1 500.

38      In secondo luogo, quanto alla mole di lavoro che il presente procedimento di liquidazione delle spese ha potuto causare agli avvocati della BCE, quest’ultima reclama a titolo di onorari di avvocato, fattura alla mano, l’importo di EUR 340 per un’ora di lavoro prestata da un avvocato associato molto esperto, oltre all’IVA, per un importo di EUR 404,60. Alla luce delle considerazioni svolte ai punti da 21 a 30 supra, né questo tempo di lavoro né questa tariffa oraria, fondata su un nuovo contratto di fornitura di servizi legali tra la BCE e l’avvocato che la rappresenta nell’ambito del presente procedimento, possono essere qualificati come eccessivi e devono dunque ritenersi indispensabili ai fini della redazione della domanda di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza del 21 settembre 2017, Christodoulou e Stavrinou/Commissione e BCE, T‑332/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:680, punto 50).

39      Di conseguenza, le spese ripetibili a titolo di onorari di avvocato afferenti l’odierno procedimento di liquidazione delle spese possono essere fissate a EUR 1 904,60.

 Conclusione sulle spese ripetibili

40      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, appare equo fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili dalla BCE in misura pari a EUR 109 004,60, IVA compresa, somma questa che tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data di adozione della presente ordinanza.

 Sulle domande relative alla ripartizione delle spese ripetibili

41      Con il secondo capo delle conclusioni formulate nel suo ricorso, la BCE chiede al Tribunale di dichiarare i ricorrenti responsabili in solido per la rifusione dell’importo delle spese ripetibili. A sostegno di tale richiesta, essa fa valere, in sostanza, di essere legittimata ad invocare la responsabilità solidale dei ricorrenti, posto che la situazione economica di questi ultimi non rientra tra i criteri alla luce dei quali viene fissato l’importo delle spese ripetibili (v., in tal senso, ordinanza dell’11 dicembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, punto 67).

42      I ricorrenti contestano tale richiesta, posto che, nella sentenza Accorinti, il Tribunale non li ha condannati al pagamento in solido delle spese. Inoltre, tenuto conto del loro grande numero e della loro capacità contributiva limitata ed eterogenea, occorrerebbe fissare le spese ripetibili «a titolo parziario» suddividendole pro quota tra essi, in base alla loro situazione individuale e alla loro rispettiva capacità economica. Qualsiasi altro approccio sarebbe contrario al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, quale garantito dall’articolo 47 della Carta, in quanto sarebbe idoneo a dissuadere i singoli dall’adire il Tribunale per paura di dover sopportare spese legali eccessive. Pertanto, i ricorrenti chiedono al Tribunale di suddividere pro quota tra essi l’importo delle spese ripetibili.

43      A questo proposito, è sufficiente rilevare che, a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con l’articolo 140, lettera b), del medesimo regolamento, il potere del Tribunale, chiamato a decidere su una domanda di liquidazione delle spese, è limitato alla constatazione dell’importo delle spese ripetibili. Nell’ambito della presente ordinanza, esso non è dunque chiamato a statuire sulle richieste delle parti relative alla suddivisione delle spese da rimborsare, di modo che tali richieste devono essere respinte.

 Sulla domanda di rilascio di una copia della presente ordinanza ai fini dell’esecuzione forzata

44      Da ultimo, non vi è luogo a statuire sul terzo capo delle conclusioni della BCE intese ad ottenere che le venga rilasciata una copia della presente ordinanza ai fini dell’esecuzione forzata, dato che l’obbligo incondizionato del Tribunale di spedire una copia siffatta discende in via immediata dall’articolo 170, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Infatti, tale richiesta ha carattere puramente amministrativo e si colloca al di fuori dell’oggetto della presente controversia vertente sulla liquidazione delle spese ripetibili dalla BCE (v., in tal senso, ordinanze del 14 novembre 2016, von Storch e a./BCE, T‑492/12 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:668, punto 28, e del 21 settembre 2017, Christodoulou e Stavrinou/Commissione e BCE, T‑332/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:680, punto 52).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

L’importo totale delle spese che il sig. Alessandro Accorinti e le parti ricorrenti nominativamente indicate in allegato sono tenuti a rimborsare alla Banca centrale europea (BCE) è fissato a EUR 109 004,60.


Lussemburgo, 19 giugno 2018

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Prek


Allegato

Michael Acherer, residente in Bressanone (Italia),

Giuliano Agostinetti, residente in Mestre (Italia),

Marco Alagna, residente in Milano (Italia),

Riccardo Alagna, residente in Milano,

Agostino Amalfitano, residente in Forio (Italia),

Emanuela Amsler, residente in Torino (Italia),

Francine Amsler, residente in Torino,

Alessandro Anelli, residente in Bellinzago Novarese (Italia),

Angelo Giovanni Angione, residente in Potenza (Italia),

Giancarlo Antonelli, residente in Verona (Italia),

Giuseppe Aronica, residente in Licata (Italia),

Elisa Arsenio, residente in Sesto San Giovanni (Italia),

Pasquale Arsenio, residente in Sesto San Giovanni,

Luigi Azzano, residente in Concordia Sagittaria (Italia),

Giovanni Baglivo, residente in Lecce (Italia),

Mario Bajeli, residente in Bergamo (Italia),

Mario Stefano Baldoni, residente in Matera (Italia),

Giulio Ballini, residente in Lonato (Italia),

Antonino Barbara, residente in Napoli (Italia),

Armida Baron, residente in Cassola (Italia),

Paolo Baroni, residente in Roma (Italia),

Lucia Benassi, residente in Scandiano (Italia),

Michele Benelli, residente in Madignano (Italia),

Erich Bernard, residente in Lana (Italia),

Flaminia Berni, residente in Roma,

Luca Bertazzini, residente in Monza (Italia),

Adriano Bianchi, residente in Casale Corte Cerro (Italia),

Massimiliano Bigi, residente in Montecchio Emilia (Italia),

Daniele Fabrizio Bignami, residente in Milano,

Sergio Borghesi, residente in Coredo (Italia),

Borghesi Srl, con sede in Cles (Italia),

Sergio Bovini, residente in Cogoleto (Italia),

Savino Brizzi, residente in Torino,

Annunziata Brum, residente in Badiola (Italia),

Christina Brunner, residente in Laives (Italia),

Giovanni Busso, residente in Caselette (Italia),

Fabio Edoardo Cacciuttolo, residente in Milano,

Vincenzo Calabrò, residente in Roma,

Carlo Cameranesi, residente in Ancona (Italia),

Giuseppe Campisciano, residente in Besana in Brianza (Italia),

Allegra Canepa, residente in Pisa (Italia),

Luca Canonaco, residente in Como (Italia),

Piero Cantù, residente in Vimercate (Italia),

Fabio Capelli, residente in Tortona (Italia),

Gianluca Capello, residente in San Remo (Italia),

Sergio Capello, residente in San Remo,

Filippo Caracciolo Di Melito, residente in Lucca (Italia),

Mario Carchini, residente in Carrara (Italia),

Elena Carra, residente in Roma,

Claudio Carrara, residente in Nembro (Italia),

Filippo Carosi, residente in Roma,

Ivan Michele Casarotto, residente in Verona,

Anna Maria Cavagnetto, residente in Torino,

Gabriele Lucio Cazzulani, residente in Segrate (Italia),

Davide Celli, residente in Rimini (Italia),

Antonio Cerigato, residente in Ferrara (Italia),

Paolo Enrico Chirichilli, residente in Roma,

Celestino Ciocca, residente in Roma,

Mariagiuseppa Civale, residente in Milano,

Benito Colangelo, residente in Bollate (Italia),

Roberto Colicchio, residente in Milano,

Edoardo Colli, residente in Trieste (Italia),

Nello Paolo Colombo, residente in Casatenovo (Italia)

Mario Concini, residente in Tuenno (Italia),

Marika Congestrì, residente in S. Onofrio (Italia),

Luigi Corsini, residente in Pistoia (Italia),

Maria Chiara Corsini, residente in Genova (Italia),

Aniello Cucurullo, residente in Civitavecchia (Italia),

Roberto Cugola, residente in Melara (Italia),

Roberto Cupioli, residente in Rimini,

Giuseppe D’Acunto, residente in Lucca,

Nazzareno D’Amici, residente in Roma,

Stefano D’Andrea, residente in Ancona,

Rosa D’Antonio, residente in Ercolano (Italia),

Michele Danelon, residente in Gruaro (Italia),

Piermaria Carlo Davoli, residente in Milano,

Iole De Angelis, residente in Roma,

Roberto De Pieri, residente in Treviso (Italia),

Stefano De Pieri, residente in Martellago (Italia),

Ario Deasti, residente in San Remo,

Stefano Marco Debernardi, residente in Aosta (Italia),

Gianfranco Del Mondo, residente in Casoria (Italia),

Salvatore Del Mondo, residente in Gaeta (Italia),

Gianmaria Dellea, residente in Castelveccana (Italia),

Rocco Delsante, residente in Langhirano (Italia),

Gianmarco Di Luigi, residente in Sant’Antimo (Italia),

Alessandro Di Tomizio, residente in Reggello (Italia),

Donata Dibenedetto, residente in Altamura (Italia),

Angela Dolcini, residente in Pavia (Italia),

Denis Dotti, residente in Milano,

Raffaele Duino, residente in San Martino Buon Albergo (Italia),

Simona Elefanti, residente in Montecchio Emilia,

Maurizio Elia, residente in Roma,

Claudio Falzoni, residente in Besnate (Italia),

Enrico Maria Ferrari, residente in Roma,

Giuseppe Ferraro, residente in Pago Vallo Lauro (Italia),

Fiduciaria Cavour Srl, con sede in Roma,

Giorgio Filippello, residente in Caccamo (Italia),

Giovanni Filippello, residente in Caccamo,

Dario Fiorin, residente in Venezia (Italia),

Guido Fortunati, residente in Verona,

Achille Furioso, residente in Agrigento (Italia),

Monica Furlanis, residente in Concordia Sagittaria,

Vitaliano Gaglianese, residente in San Giuliano Terme (Italia),

Antonio Galbo, residente in Palermo (Italia),

Gianluca Gallino, residente in Milano,

Giandomenico Gambacorta, residente in Roma,

Federico Gatti, residente in Besana in Brianza,

Raffaella Maria Fatima Gerardi, residente in Lavello (Italia),

Mauro Gini, residente in Bressanone,

Barbara Giudiceandrea, residente in Roma,

Riccardo Grillini, residente in Lugo (Italia),

Luciano Iaccarino, residente in Verona,

Vittorio Iannetti, residente in Carrara,

Franz Anton Inderst, residente in Marlengo (Italia),

Alessandro Lepore, residente in Giovinazzo (Italia),

Hermann Kofler, residente in Merano (Italia),

Fabio Lo Presti, residente in Ponte San Pietro (Italia),

Silvia Locatelli, residente in Brembate (Italia),

Nicola Lozito, residente in Grumo Appula (Italia),

Rocco Lozito, residente in Grumo Appula,

Fabio Maffoni, residente in Soncino (Italia),

Silvano Maffoni, residente in Orzinuovi (Italia),

Bruno Maironi Da Ponte, residente in Bergamo (Italia),

Franco Maironi Da Ponte, residente in Bergamo,

Michele Maironi Da Ponte, residente in Bergamo,

Franciasco Makovec, residente in Lesmo (Italia),

Concetta Mansi, residente in Matera,

Angela Marano, residente in Melito di Napoli (Italia),

Bruno Marchetto, residente in Milano,

Fabio Marchetto, residente in Milano,

Sergio Mariani, residente in Milano,

Lucia Martini, residente in Scandicci (Italia),

Alessandro Mattei, residente in Treviso,

Giorgio Matterazzo, residente in Seregno (Italia),

Mauro Mazzone, residente in Verona,

Ugo Mereghetti, residente in Brescia (Italia),

Ugo Mereghetti, in nome e per conto di Fulvia Mereghetti, residente in Casamassima (Italia),

Vitale Micheletti, residente in Brescia,

Giuseppe Mignano, residente in Genova,

Fabio Mingo, residente in Ladispoli (Italia),

Giovanni Minorenti, residente in Guidonia Montecelio (Italia),

Filippo Miuccio, residente in Roma,

Fulvio Moneta Caglio de Suvich, residente in Milano,

Giancarlo Monti, residente in Milano,

Angelo Giuseppe Morellini, residente in Besana in Brianza,

Barbara Mozzambani, residente in San Martino Buon Albergo,

Mario Nardelli, residente in Gubbio (Italia),

Eugenio Novajra, residente in Udine (Italia),

Giorgio Omizzolo, residente in Baone (Italia),

Patrizia Paesani, residente in Roma,

Daniela Paietta, residente in Arona (Italia),

Luigi Paparo, residente in Volla (Italia),

Davide Pascale, residente in Milano,

Salvatore Pasciuto, residente in Gaeta,

Sergio Pederzani, residente in Ossuccio (Italia),

Aldo Perna, residente in Napoli,

Marco Piccinini, residente in San Mauro Torinese (Italia),

Nicola Piccioni, residente in Soncino,

Stefano Piedimonte, residente in Napoli,

Mauro Piliego, residente in Bolzano (Italia),

Vincenzo Pipolo, residente in Roma,

Johann Poder, residente in Silandro (Italia),

Giovanni Polazzi, residente in Milano,

Santo Pullarà, residente in Rimini,

Patrizio Ragusa, residente in Roma,

Rosangela Raimondi, residente in Arluno (Italia),

Massimo Ratti, residente in Milano,

Gianni Resta, residente in Imola (Italia),

Giuseppe Ricciarelli, residente in San Giustino (Italia),

Enrica Rivi, residente in Scandiano,

Maria Rizescu, residente in Pesaro (Italia),

Alessandro Roca, residente in Torino,

Mario Romani, residente in Milano,

Claudio Romano, residente in Napoli,

Gianfranco Romano, residente in Pisticci (Italia),

Ivo Rossi, residente in Nettuno (Italia),

Alfonso Russo, residente in Scandiano,

Iginio Russolo, residente in San Quirino (Italia),

Francesco Sabato, residente in Barcellona (Spagna),

Giuseppe Salvatore, residente in Silvi (Italia),

Luca Eudilio Sarzi Amadè, residente in Milano,

Tiziano Scagliola, residente in Terlizzi (Italia),

Antonio Scalzullo, residente in Avellino (Italia),

Liviano Semeraro, residente in Gavirate (Italia),

Laura Liliana Serpente, residente in Ancona,

Maria Grazia Serpente, residente in Ancona,

Luciana Serra, residente in Milano,

Giuseppe Silecchia, residente in Altamura,

Paolo Sillani, residente in Bergamo,

Vincenzo Solombrino, residente in Napoli,

Patrizia Spiezia, residente in Casoria,

Alberto Tarantini, residente in Roma,

Halyna Terentyeva, residente in Concordia Sagittaria,

Vincenzo Tescione, residente in Caserta (Italia),

Riccardo Testa, residente in Cecina (Italia),

Salvatore Testa, residente in Pontinia (Italia),

Nadia Toneatti, residente in Trieste,

Giuseppe Ucci, residente in Como,

Giovanni Urbanelli, residente in Pescara,

Giuseppina Urciuoli, residente in Avellino,

Amelia Vaccaro, residente in Chiavari (Italia),

Maria Grazia Valentini, residente in Tuenno,

Nicola Varacalli, residente in Occhieppo Superiore (Italia),

Giancarlo Vargiu, residente in Bologna (Italia),

Salvatore Veltri Barraco Alestra, residente in Marsala (Italia),

Roberto Vernero, residente in Milano,

Vincenza Vigilia, residente in Castello d’Agogna (Italia),

Celso Giuliano Vigna, residente in Castel San Pietro Terme (Italia),

Roberto Vignoli, residente in Santa Marinella (Italia),

Georg Weger, residente in Merano,

Albino Zanichelli, residente in Busana (Italia),

Andrea Zecca, residente in Roma,

Maurizio Zorzi, residente in Ora (Italia).


*      Lingua processuale: l’italiano.