Language of document : ECLI:EU:C:2024:314

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

9 aprile 2024  (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑40/24 [Derterti] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 19 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2024, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

GE,

con l’intervento di:

Procura Generale della Corte di cassazione,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, C. Lycourgos, e l’avvocato generale, T. Ćapeta,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 TUE nonché dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di GE ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva.

3        La Corte suprema di cassazione (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 6 [TUE] deve essere interpretato nel senso che il diritto dell’imputato alla difesa tecnica in un processo criminale sia annoverato tra i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…) ed i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell’Unione europea, che esso riconosce come princìpi generali del diritto dell’Unione e che la decisione quadro [2002/584] obbliga a rispettare;

2)      se, in caso affermativo, il diritto dell’imputato alla difesa tecnica in un processo criminale possa ritenersi comunque rispettato qualora la sentenza di condanna sia stata pronunziata nei confronti di un imputato assente e non assistito da alcun difensore, di sua fiducia o nominato dal giudice procedente, sebbene soggetta al diritto potestativo dell’imputato stesso, una volta consegnato, di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive;

3)      se, di conseguenza, l’articolo 4-bis della decisione quadro [2002/584], deve essere interpretato nel senso che lo Stato richiesto della consegna abbia la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, anche quando sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), dello stesso articolo 4-bis, ma l’interessato non sia stato assistito da un difensore, nominato di sua fiducia o d’ufficio dal giudice procedente».

4        Il giudice del rinvio ha chiesto altresì alla Corte di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

5        Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decidere di sottoporre tale causa a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento di procedura.

6        Considerate le ragioni addotte dal giudice del rinvio a sostegno della sua domanda di procedimento accelerato nella presente causa, occorre anzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la circostanza che la persona ricercata, attualmente libera, sia soggetta a determinate restrizioni non può essere considerata una circostanza eccezionale che giustifichi il rapido trattamento della causa in questione, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura e, pertanto, che essa venga sottoposta a procedimento accelerato, in applicazione di tale disposizione (v., in tal senso, ordinanza del 22 giugno 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

7        Inoltre, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che una domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e, pertanto, richiederebbe una risposta fornita con celerità, non può di per sé giustificare che una causa venga sottoposta al procedimento accelerato di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, dato che quest’ultimo costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di straordinaria urgenza [v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Riserva relativa al principio del ne bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata].

8        Infine, secondo costante giurisprudenza, l’interesse generale delle questioni sollevate non costituisce di per sé una circostanza eccezionale idonea a giustificare il ricorso a detto procedimento (ordinanza del presidente della Corte del 17 gennaio 2024, Scai, C‑588/23, EU:C:2024:90, punto 7).

9        Alla luce di quanto precede, la natura della presente causa pregiudiziale non richiede un suo rapido trattamento. Di conseguenza, la domanda del giudice del rinvio volta a che tale causa venga sottoposta a procedimento accelerato in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, di quest’ultimo, non può essere accolta.

10      Tuttavia, tenuto conto della natura della presente causa e delle particolari circostanze del procedimento principale, è stato disposto, con decisione del 9 febbraio 2024, che la Corte deciderà tale causa in via prioritaria, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda della Corte suprema di cassazione (Italia) volta a che la causa C40/24 venga sottoposta al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è respinta.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.