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Ricorso presentato l'11 luglio 2008 - Italia/Commissione

(Causa T-274/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione n. C (2008) 1711, del 30 aprile 2008, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2007, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto della presente causa è stata impugnata nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/05 ed in particolare nella parte in cui contabilizza gli interessi, con decorrenza della data del pagamento dell'indebito, sulle somme il cui ricupero non abbia avuto luogo nel termine di otto anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario e sia pendente un procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, che sono da imputare per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario.

A sostegno del ricorso, il governo ricorrente fa valere la violazione dell'art. 32, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1290/05. Questa norma non potrebbe essere interpretata nel senso che debbano essere computati gli interessi, nel caso in cui il ricupero sia contestato in sede giudiziale, sia perché il tenore letterale del paragrafo 5 non lo prevede (diversamente da quanto è previsto nel paragrafo 1), sia perché il termine di decorrenza degli interessi può essere stabilito solo all'esito dell'accertamento giudiziale.

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