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Sentenza del Tribunale 22 aprile 2010 - Italia / Commissione

(Cause riunite T-274/08 e T-275/08) 1

("FEAGA - Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAGA - Importi da recuperare nei confronti della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini previsti - Nozione di conseguenze finanziarie - Presa in considerazione degli interessi - Art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Nella causa T-274/08, una domanda d'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 aprile 2008, 2008/396/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2007, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 139, pag. 33), nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 32, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), e, nella causa T-275/08, una domanda d'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 aprile 2008, 2008/394/CE, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, dell'Italia e della Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2006 (GU L 139, pag. 22), nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005

Dispositivo

Le cause T-274/08 e T-275/08 sono riunite ai fini della sentenza.

I ricorsi sono respinti.

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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1 - GU C 223 del 30.8.2008.