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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 17 ottobre 2023 – ZH e KN / AxFina Hungary Zrt.

(Causa C-630/23, AxFina Hungary)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti in cassazione: ZH, KN

Resistente in cassazione: AxFina Hungary Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)    Se sia corretto interpretare l’espressione «[il contratto] possa sussistere senza le clausole abusive», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13») 1 , nel senso che un contratto stipulato con un consumatore ed espresso in valuta estera possa sussistere senza una clausola contrattuale afferente all’ambito della prestazione principale del contratto e che attribuisce illimitatamente al consumatore il rischio di cambio, tenuto conto che il diritto dello Stato membro disciplina il meccanismo di conversione della valuta mediante disposizioni legislative imperative.

Se sia compatibile con l’articolo 1, paragrafo 2, con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 una prassi giudiziaria di uno Stato membro (fondata su un’interpretazione del diritto dello Stato membro effettuata alla luce della direttiva e conforme ai principi interpretativi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea), secondo la quale, tenuto conto del principio dell’arricchimento senza causa,

a)    si ordina il rimborso al consumatore (o la liquidazione a favore di quest’ultimo) delle somme incassate dal creditore in forza della clausola dichiarata abusiva, ma l’ordine di cui trattasi non è disposto nell’ambito di una restitutio in integrum, perché una norma speciale di diritto nazionale esclude tale eventuale conseguenza giuridica dell’invalidità, né vengono applicate autonomamente le norme sull’arricchimento senza causa, dal momento che il diritto nazionale non prevede detta conseguenza giuridica per l’invalidità del contratto, bensì si solleva il consumatore dalle conseguenze che gli sono particolarmente pregiudizievoli e si ripristina contemporaneamente l’equilibrio contrattuale tra le parti mediante l’applicazione della principale conseguenza giuridica che il diritto dello Stato membro prevede per la nullità, vale a dire la dichiarazione di validità del contratto, cosicché le clausole abusive non impongono alcun obbligo al consumatore, ma gli altri elementi (non abusivi) del contratto (compresi gli interessi contrattuali e altri costi) restano vincolanti per le parti secondo i medesimi termini;

b)    nel caso in cui una dichiarazione di validità non sia possibile, determina le conseguenze giuridiche dell’invalidità dichiarando, ai fini del calcolo degli obblighi economici, l’efficacia del contratto fino alla pronuncia della sentenza e procedendo al calcolo degli obblighi economici rispettivi delle parti attraverso l’applicazione del principio dell’arricchimento senza causa.

2)    Se, al momento di determinare le conseguenze giuridiche di un contratto invalido per il motivo sopra esposto, si possa disapplicare una disposizione di uno Stato membro entrata in vigore successivamente e che ha introdotto da allora in poi l’obbligo di conversione in fiorini, poiché tale disposizione, in conseguenza della fissazione del tasso di cambio, attribuisce una certa parte del rischio di cambio al consumatore, il quale – a causa della clausola contrattuale abusiva – dovrebbe essere completamente sollevato da detto rischio.

3)    Nel caso in cui, conformemente al diritto dell’Unione, non sia possibile determinare le conseguenze giuridiche dell’invalidità né mediante una dichiarazione di validità né mediante una dichiarazione di efficacia, quali siano le conseguenze giuridiche, con la corrispondente base dottrinaria, che devono essere determinate pertanto contra legem, indipendentemente dalla normativa dello Stato membro relativa alle conseguenze giuridiche e sulla base del solo diritto dell’Unione, tenuto conto del fatto che la direttiva 93/13 non disciplina le conseguenze giuridiche dell’invalidità.

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1 GU 1993, L 95, pag. 29.