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Ricorso proposto il 29 ottobre 2009 - La City / UAMI - Bücheler ed Ewert (citydogs)

(Causa T-444/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: La City (La Courneuve, Francia) (rappresentante: avv. S. Bénoliel-Claux)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Andreas Bücheler e Konstanze Ewert (Engelskirchen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 5 agosto 2009, procedimento R 233/2008-1;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Andreas Bücheler e Konstanze Ewert

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "citydogs", per prodotti delle classi 16, 18 e 25 (domanda di registrazione n. 4 692 381)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo francese "CITY", per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25, ove l'opposizione ha ad oggetto la registrazione nelle classi 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009], in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti.

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