Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Verein für Konsumenteninformation / Deutsche Bahn AG
(Causa C-28/18) 1
[Rinvio pregiudiziale – Requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro – Regolamento (UE) n. 260/2012 – Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) – Pagamento mediante addebito diretto – Articolo 9, paragrafo 2 – Accessibilità del pagamento – Requisito del domicilio]
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation
Convenuta: Deutsche Bahn AG
Dispositivo
L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, deve essere interpretato nel senso che osta a una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude il pagamento mediante addebito diretto denominato in euro effettuato attraverso lo schema di addebiti diretti istituito a livello di Unione europea (addebito diretto SEPA) qualora il pagatore non abbia il proprio domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività.
____________
1 GU C 104 del 19.3.2018.