Language of document : ECLI:EU:T:2014:833





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014 – DK Recycling und Roheisen / Commissione

(causa T‑630/13)

«Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Norme transitorie riguardanti l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 – Decisione 2011/278/UE – Misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania – Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive – Libertà di impresa – Diritto di proprietà – Proporzionalità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Decisione della Commissione indirizzata agli Stati membri, concernente l’attribuzione gratuita di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Determinazione definitiva di tutti i fattori di cui tener conto per le misure nazionali di esecuzione – Attuazione con carattere meramente automatico – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Insussistenza (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 11; decisione della Commissione 2013/448) (v. punti 28‑36)

2.                     Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di attribuzione di quote a titolo gratuito – Carattere esaustivo delle norme di attribuzione armonizzate – Potere discrezionale della Commissione – Insussistenza – Decisione della Commissione che nega l’attribuzione delle quote sul fondamento di una clausola relativa ai casi che presentano difficoltà eccessive – Violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali – Insussistenza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 10 bis e 11; decisioni della Commissione 2011/278, artt. 10 e 15, § 3, e 2013/448) (v. punti 40‑46)

3.                     Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di attribuzione di quote a titolo gratuito – Assenza di una clausola relativa ai casi che presentano difficoltà eccessive – Violazione dei diritti fondamentali – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 15‑17; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 10 bis e 11; decisione della Commissione 2011/278) (v. punti 55‑70)

4.                     Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di attribuzione di quote a titolo gratuito – Assenza di una clausola relativa ai casi che presentano difficoltà eccessive – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 10 bis e 11; decisione della Commissione 2011/278) (v. punti 71‑74, 77‑81, 85‑90)

5.                     Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di attribuzione di quote a titolo gratuito – Carattere esaustivo delle norme di attribuzione armonizzate – Attribuzione sulla base di una norma nazionale aldilà delle norme armonizzate – Incompatibilità – Decisione della Commissione che nega l’attribuzione delle quote sul fondamento di una clausola relativa ai casi che presentano difficoltà eccessive – Violazione da parte della Commissione delle norme di attribuzione armonizzate – Insussistenza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 10 bis e 11; decisione della Commissione 2011/278) (v. punti 95‑100)

6.                     Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di attribuzione di quote a titolo gratuito – Obbligo per gli Stati membri di verificare l’assenza di doppi conteggi tra sottoimpianti – Attribuzione di quote gratuite per le emissioni di un sottoimpianto sulla base del parametro di riferimento di prodotto per la fonte liquida – Attribuzione di quote gratuite per le emissioni del medesimo sottoimpianto fondata su emissioni di processo per la produzione di concentrato di zinco – Produzione di concentrato di zinco connessa a un fabbisogno ulteriore di energia – Assenza di sovrapposizione tra i diversi prodotti interessati – Assenza di doppi conteggi – Decisione della Commissione che nega l’attribuzione delle quote gratuite fondata su emissioni di processo – Annullamento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10 bis, § 1, comma 4; decisione della Commissione 2011/278, art. 10, § 8, e allegato I, punto 1) (v. punti 107‑110)

7.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE) (v. punti 111, 112)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Attribuzione gratuita di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Controllo da parte della Commissione – Impossibilità, per i gestori degli impianti interessati, di rendere noto il loro punto di vista – Violazione del diritto di essere ascoltati in caso di diniego di iscrizione sull’elenco degli impianti beneficiari delle quote gratuite – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 11] (v. punti 114‑117)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui rigetta l’inserimento degli impianti i cui codici di identificazione sono DE000000000001320 e DE-new-14220-0045 nell’elenco degli impianti previsto all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), e i quantitativi annui totali provvisori di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a detti impianti.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullato nella parte in cui rigetta l’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per gli impianti elencati nell’allegato I, punto D, a detta decisione, sulla base di un sottoimpianto con emissioni di processo per la produzione di zinco nell’altoforno e per i relativi processi.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.