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Ricorso proposto il 14 marzo 2012 - ANKO / Commissione

(Causa T-118/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO Anonimos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il mancato pagamento da parte della Commissione della somma restante del finanziamento a favore della ricorrente nell'ambito del contratto relativo al progetto "PERceptive Spaces promoting iNdependent Aging (PERSONA)", di importo pari a EUR 6.752,74, costituisce violazione dei suoi obblighi contrattuali;

condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo di EUR 6.752,74 per le spese sostenute dalla ricorrente nel quarto periodo di riferimento del progetto PERSONA, aumentato degli interessi previsti dalla clausola II.28, paragrafo 7, dell'allegato II del contratto principale a decorrere dalla notifica del presente ricorso;

condannare la Commissione a sopportare le spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione in base al contratto n. 045459 per l'esecuzione del progetto "PERceptive Spaces promoting iNdependent Aging (PERSONA)", ai sensi dell'articolo 272 TFUE.

In particolare, la ricorrente sostiene che, sebbene essa abbia adempiuto pienamente e correttamente ai propri obblighi contrattuali, la Commissione, senza averne diritto e in violazione del suddetto contratto e del principio di buona fede, ha sospeso il pagamento a favore della ANKO. Per tale motivo, la ANKO sostiene che la Commissione deve versare l'importo di EUR 6.752,74, aumentato degli interessi previsti dalla clausola II.28, paragrafo 7, dell'allegato II del contratto principale.

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