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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso di Brandt Italia spa contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 4 agosto 2004

(causa T-323/04)

Lingua processuale : l'italiano

il 4 agosto 2004, Brandt Italia spa, con gli avvocati Martijn van Empel, Claudio Visco e Salvatore Lamarca, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    in via principale accertare l'invalidità - e per effetto annullare - la Decisione della Commissione del 30 marzo 2004 n. C(2004)930 fin

-    in via subordinata dichiarare la nullità parziale della Decisione limitatamente all'art. 3 della stessa, e cioè nella parte in cui ordina allo Stato italiano di procedere al recupero dell'aiuto illegittimamente erogato

-    condannare la Commissione europea a sostenere i costi del presente giudizio

Motivi e principali argomenti

La Decisione impugnata nella presente causa ha dichiarato incompatibile col mercato comune l'aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione, cui l'Italia ha dato esecuzione in base al decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito nella legge 17 aprile 2003, ordinando al Governo italiano di recuperare presso la ricorrente l'asserito aiuto che essa avrebbe percepito in occasione della compravendita del ramo d'azienda di Ocean spa per la refrigerazione, sito in Verolanuova, Brescia.

A sostegno delle sue pretensioni, Brandt contesta innanzitutto l'assunto della Decisione secondo cui il Decreto 23/2003 conferirebbe agli acquirenti un beneficio individuale, con conseguente distorsione della concorrenza. Infatti, gli asseriti benefici risultanti dal Decreto sono, in base alla normativa vigente in tema di Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità (normativa di carattere generale) generalmente disponibili per qualsiasi altra società che assume i lavoratori dalle liste di mobilità. Pertanto, il Decreto 23/2003 pur agevolando la posizione dei lavoratori trasferiti non introduce alcun beneficio economico nei confronti degli acquirenti, e nel caso in oggetto di Brandt. Sotto un diverso profilo la ricorrente lamenta come la Commissione abbia omesso di compiere una valutazione completa ed accurata degli effetti economici della misura nazionale, non tenendo conto dei costi addizionali a carico delle imprese acquirenti di ramo d'azienda le quali sono state obbligate ad assumere oneri e responsabilità (sociali e finanziarie) che - in assenza della misura - non sarebbero state di loro competenza. Infine, la ricorrente evidenzia il carattere generale della misura in oggetto, la quale di fatto dà luogo alle medesime conseguenze già previste dalle disposizioni di carattere generale della Legge 223/91.

Secondo la ricorrente dall'esame del Decreto 23/2003 condotto qualificando la misura alla stregua di un regime generale d'aiuto, la Commissione ha fatto discendere l'ordine al Governo italiano di recuperare il beneficio finanziario che Brandt avrebbe percepito a titolo individuale in base al Decreto. La Commissione, ordinando la restituzione di un aiuto individuale nel contesto di una decisione relativa a un regime di aiuti ha violato l'articolo 88 CE, contravvenendo altresì all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento CE n. 659/1999. Inoltre la Commissione avrebbe completamente omesso di svolgere un esame della fattispecie concreta del supposto aiuto individuale di cui richiede il recupero. Essa avrebbe dovuto ritualmente avviare un procedimento separato e distinto per la valutazione della compatibilità della misura nazionale alla stregua di aiuto individuale, o alternativamente attenersi agli strumenti previsti dal Regolamento CE n. 659/1999 per l'adozione di misure provvisorie di recupero.

La ricorrente rileva anche la violazione degli artt. 88 e 89 CE e dei Regolamenti 994/98 e 2204/2002. Sotto tale profilo si lamenta come la Commissione abbia dichiarato l'illegalità ex tunc di una misura potenzialmente ricompresa nel regime di esenzione del regolamento CE n. 2204/2002 e in quanto tale qualificabile come aiuto esistente ai sensi dell'art. 88 CE. Inoltre, la Commissione si sarebbe attribuita illegittimamente il diritto di stabilire che il Decreto 23/2003 non è coperto dal Regolamento 2204/2002 travisando i limiti posti ai suoi poteri di intervento ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 CE e dei Regolamenti 994/98 e 2204/2002.

La ricorrente continua rilevando come l'art. 3 della Decisione, che impone all'Italia l'obbligo di recupero del preteso aiuto di Stato presso i beneficiari della misura, violerebbe il principio della tutela del legittimo affidamento.

In ultimo luogo la ricorrente fà valere la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 253 CE, nonché rileva nella fattispecie uno sviamento di potere.

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