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Ricorso proposto il 24 aprile 2009 - Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener and Shanghai Prime Machinery/ Consiglio

Causa T-170/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener (Shanghai, Cina) e Shanghai Prime Machinery (Shanghai, Cina) (rappresentanti: avv.ti K. Adamantopoulos e Y. Melin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 26 gennaio 2009, n. 91, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui:

non è stato rispettato il termine di tre mesi ai fini della divulgazione dei risultati sullo status d'impresa operante in economia di mercato, in violazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma;

respinge in modo ingiustificato la richiesta di status d'impresa operante in economia di mercato delle ricorrenti, in violazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), primo trattino, prima frase, del regolamento di base;

respinge in modo ingiustificato la richiesta di status d'impresa operante in economia di mercato delle ricorrenti, in violazione dell'art. 2, n. 7, lett. c) , primo trattino, seconda frase, del regolamento di base;

il suo contenuto si fonda su informazioni insufficienti, in violazione del dovere di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli aspetti pertinenti a ciascun caso individuale, come garantito dall'ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi;

impone ai produttori che richiedono lo status d'impresa operante in economia di mercato un onere della prova non coerente con i principi generali del diritto comunitario, in particolare con il principio di sana amministrazione;

viola gli artt. 1, nn. 1-2, 2, 3, n. 1, 5, 6, 8, 10, n. 1, 11 e 15 del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto utilizza il diniego dello status d'impresa operante in economia di mercato per controbilanciare le sovvenzioni;

viola l'art. 2, n. 10, del regolamento di base, poiché omette di tenere conto, in forma di adeguamento, di una differenza che, secondo quanto dimostrato, influisce sulla comparabilità dei prezzi;

omette di motivare il mantenimento del diniego dello status d'impresa operante in economia di mercato, in violazione dell'art. 235 CE;

il suo contenuto si basa su un procedimento in contrasto con il diritto fondamentale alla difesa delle ricorrenti, in quanto è stato loro impedito di contestare efficacemente talune risultanze essenziali per il calcolo dei dazi, nonché con gli esiti dell'inchiesta; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento impugnato per le seguenti ragioni.

In ordine al primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento di base, dato che la decisione sullo status d'impresa operante in economia di mercato è stata divulgata successivamente al termine di tre mesi fissato da detto articolo, e dopo che la Commissione aveva avuto tutte le informazioni necessarie per calcolare il margine di dumping delle ricorrenti.

In ordine al secondo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono che il regolamento impugnato viola l'art. 2, n. 7, lett. c), primo trattino, in quanto respinge la richiesta di status d'impresa operante in economia di mercato delle ricorrenti sebbene queste ultime abbiano dimostrato di prendere le proprie decisioni d'affari unicamente in risposta alle tendenze del mercato, senza alcuna interferenza statale. Secondo le ricorrenti, il regolamento impugnato omette di individuare qualsiasi fatto idoneo a dimostrare l'esistenza di interferenze statali precedenti, contestuali o successive al periodo d'inchiesta. Inoltre, le ricorrenti sostengono, relativamente al loro terzo motivo di ricorso, che il regolamento impugnato viola l'art. 2, n. 7, lett. c), primo trattino, poiché respinge la richiesta di status d'impresa operante in economia di mercato delle ricorrenti dopo che queste ultime hanno assolto l'onere della prova e dimostrato che i costi dei principali mezzi di produzione riflettono i valori di mercato.

In ordine al quarto motivo di ricorso, le ricorrenti affermano che la ricostruzione dei fatti di causa difetta di un esame accurato ed imparziale. Più precisamente, l'affermazione che i prezzi delle materie prime in Cina erano stati distorti a causa delle sovvenzioni, posta alla base della conclusione che le ricorrenti non acquistavano i mezzi di produzione al valore di mercato, si basava su un'informazione insufficiente e la Commissione non ha valutato in modo ragionevole la prova concernente il settore dell'acciaio in Cina.

In ordine al quinto motivo di ricorso, le ricorrenti deducono che il regolamento impugnato viola i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, il principio della sana amministrazione, sancito anche dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, essendo stato loro imposto un onere della prova irragionevole al fine di dimostrare la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato, come richiesto dall'art. 2, n. 7, lett. b).

In ordine al sesto motivo di ricorso, le ricorrenti deducono che il regolamento impugnato viola il regolamento antisovvenzioni, in quanto presumibilmente utilizza il diniego dello status d'impresa operante in economia di mercato per controbilanciare le sovvenzioni, le quali avrebbero potuto essere affrontate unicamente dal regolamento antisovvenzioni di base, dopo un'inchiesta adeguata.

In ordine all'ottavo motivo di ricorso, le ricorrenti affermano che non sussiste alcuna base giuridica per negare l'adeguamento al valore normale basandosi sulla motivazione che il prezzo delle materie prime era distorto, contrariamente alla motivazione data dall'istituzione dell'UE al fine di respingere la loro richiesta di adeguamento ai sensi dell'art. 2, n. 10, lett. k), del regolamento di base.

In ordine al nono motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano che, nel documento di informazione definitiva che ha proposto l'adozione di misure definitive, la Commissione si è limitata a parafrasare ed a ripetere gli stessi argomenti adoperati nel documento d'informazione sullo status d'impresa operante in economia di mercato, senza esaminare le prove presentate e senza motivare il diniego. Le ricorrenti lamentano, inoltre, che il regolamento impugnato non fornisce alcuna ragione per confermare il rigetto delle prove presentate dalle ricorrenti.

Da ultimo, in ordine all'ultimo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che i loro diritti alla difesa sono stati lesi, poiché è stato loro negato l'accesso ad informazioni essenziali relative al calcolo del valore normale e dei margini di dumping.

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