Language of document : ECLI:EU:T:2019:219





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 aprile 2019 –
ABB / EUIPO (FLEXLOADER)

(causa T373/18)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FLEXLOADER – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere descrittivo – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Neologismo – Rapporto insufficientemente diretto e concreto con alcuni dei prodotti oggetto della domanda di marchio»

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo FLEXLOADER

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(v. punti 20, 37, 47, 55‑57)

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(v. punto 29)

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione – Marchio costituito da un vocabolo o da un neologismo risultante da una combinazione di elementi

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(v. punti 30‑32)

4.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame dei motivi di diniego per ognuno dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 1, e 94, 1ª frase)

(v. punti 4345)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2018 (procedimento R 93/2018‑1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo FLEXLOADER come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 marzo 2018 (procedimento R 93/2018‑1) è annullata nella parte in cui ha rifiutato la registrazione del segno denominativo FLEXLOADER per i seguenti prodotti:

–        «utensili meccanici per l’applicazione di prodotti umidificanti, leganti, oleanti, lubrificanti o coloranti», rientranti nella classe 7 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; e

–        «dispositivi elettronici di immissione ed elaborazione di dati spaziali, microprocessori, unità elettriche di ingresso e di uscita, CD, dischetti, nastri magnetici e semiconduttori per la memorizzazione di dati tecnici», rientranti nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La ABB AB e l’EUIPO sopporteranno ciascuno le proprie spese.