Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 aprile 2019 –
ABB / EUIPO (FLEXLOADER)
(causa T‑373/18)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FLEXLOADER – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere descrittivo – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Neologismo – Rapporto insufficientemente diretto e concreto con alcuni dei prodotti oggetto della domanda di marchio»
1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo FLEXLOADER
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 20, 37, 47, 55‑57)
2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 29)
3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione – Marchio costituito da un vocabolo o da un neologismo risultante da una combinazione di elementi
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 30‑32)
4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame dei motivi di diniego per ognuno dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 1, e 94, 1ª frase)
(v. punti 43‑45)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2018 (procedimento R 93/2018‑1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo FLEXLOADER come marchio dell’Unione europea. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 marzo 2018 (procedimento R 93/2018‑1) è annullata nella parte in cui ha rifiutato la registrazione del segno denominativo FLEXLOADER per i seguenti prodotti: |
– «utensili meccanici per l’applicazione di prodotti umidificanti, leganti, oleanti, lubrificanti o coloranti», rientranti nella classe 7 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; e
– «dispositivi elettronici di immissione ed elaborazione di dati spaziali, microprocessori, unità elettriche di ingresso e di uscita, CD, dischetti, nastri magnetici e semiconduttori per la memorizzazione di dati tecnici», rientranti nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza.
2) | | Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) | | La ABB AB e l’EUIPO sopporteranno ciascuno le proprie spese. |