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Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 - Nickel Institute / Commissione

(Causa T-180/10)

("Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Classificazione, imballaggio ed etichettatura di taluni composti di carbonato di nickel come sostanze pericolose - Direttive 2008/58/CE e 2009/2/CE - Trentesimo e trentunesimo adattamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE - Parziale rifiuto di accesso - Ricorso di annullamento - Non luogo a statuire")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nickel Institute (Toronto, Canada) (rappresentanti: inizialmente avv. K. Nordlander e H. Pearson, solicitor, successivamente avv. K. Nordlander)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e P. Costa de Oliveira, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente : Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e M. Pere, agenti), e Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Petkovska, C. Meyer-Seitz e S. Johannesson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione europea 8 febbraio 2010 [SG.E3/HP/psi - Ares(2010)65824] che rifiuta al Nickel Institute l'accesso integrale a taluni documenti interni, in particolare, a pareri del servizio giuridico della Commissione redatti nel contesto di due procedimenti consecutivi sfociati nella classificazione, tra l'altro, di taluni composti di carbonato di nickel nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1).

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dal Nickel Institute.

Il Nickel Institute sopporta la metà delle proprie spese.

La Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.

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1 - GU C 161 del 19/06/2010.