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Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 - Aiscat / Commissione

(Causa T-182/10) 

("Aiuti di Stato - Concessione diretta dei lavori di costruzione e della successiva gestione di una tratta autostradale - Decisione di archiviare la denuncia - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Legittimazione ad agire - Pregiudizio individuale - Ricevibilità - Nozione d'aiuto - Risorse di Stato")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat) (Roma) (rappresentante: M. Maresca, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Grespan, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Concessioni autostradali Venete - CAV SpA (rappresentanti: C. Malinconico e P. Clarizia, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 febbraio 2010, con cui si respingeva una denuncia presentata dalla ricorrente relativa a presunti aiuti di Stato concessi illegalmente dalla Repubblica italiana alla CAV

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L'Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat) sopporterà la metà delle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla Commissione europea e la totalità di quelle sostenute dalla Concessioni autostradali Venete - CAV SpA.

La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese, nonché la metà di quelle sostenute dall'Aiscat.

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1 - GU C 161 del 19.6.2010.