Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 - Aiscat / Commissione
(Causa T-182/10)
("Aiuti di Stato - Concessione diretta dei lavori di costruzione e della successiva gestione di una tratta autostradale - Decisione di archiviare la denuncia - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Legittimazione ad agire - Pregiudizio individuale - Ricevibilità - Nozione d'aiuto - Risorse di Stato")
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat) (Roma) (rappresentante: M. Maresca, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Grespan, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Concessioni autostradali Venete - CAV SpA (rappresentanti: C. Malinconico e P. Clarizia, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 febbraio 2010, con cui si respingeva una denuncia presentata dalla ricorrente relativa a presunti aiuti di Stato concessi illegalmente dalla Repubblica italiana alla CAV
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
L'Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat) sopporterà la metà delle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla Commissione europea e la totalità di quelle sostenute dalla Concessioni autostradali Venete - CAV SpA.
La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese, nonché la metà di quelle sostenute dall'Aiscat.
____________1 - GU C 161 del 19.6.2010.