Language of document : ECLI:EU:T:2012:534





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 –
Sviluppo Globale / Commissione

(causa T‑183/10)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di assistenza tecnica al governo della Siria – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione»

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione, nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di respingere una candidatura – Decisione che deve consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine di poter far valere i loro diritti – Valutazione del rispetto di tale obbligo alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, §§ 2 e 3) (v. punti 16, 19‑21, 35, 40, 41, 43)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 14 febbraio 2010 di non ammettere la candidatura presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto a procedura ristretta EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (GU 2009/S 223-319862), riguardante la fornitura di servizi di assistenza tecnica a favore del governo siriano diretti a promuovere il processo di decentralizzazione e di sviluppo locale.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione del 14 febbraio 2010 di non ammettere la candidatura presentata dalla ricorrente nella gara d’appalto a procedura ristretta EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (GU 2009/S 223-319862), riguardante la fornitura di servizi di assistenza tecnica a favore del governo siriano diretti a promuovere il processo di decentralizzazione e di sviluppo locale, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sviluppo Globale GEIE.