Sentenza del Tribunale 20 marzo 2014 – Reagens / Commissione
(Causa T-181/10)1
[«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi alle domande di presa in considerazione dell’incapacità contributiva di talune imprese nell’ambito di un procedimento in materia di cartelli - Rifiuto di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Interesse pubblico prevalente - Obbligo di procedere ad un esame specifico e concreto - Accesso parziale»]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italia) (rappresentanti: inizialmente B. O’Connor, solicitor, L. Toffoletti, E. De Giorgi e D. Gullo, avvocati, successivamente B. O’Connor, L. Toffoletti e E. De Giorgi)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Costa de Oliveira e J. Bourke, successivamente P. Costa de Oliveira e F. Ronkes Agerbeek, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione Gestdem 2009/5145 della Commissione, del 23 febbraio 2010, con cui si nega alla ricorrente l’accesso a taluni documenti del fascicolo del caso COMP/38589 - Stabilizzanti termici, in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)
Dispositivo
La decisione Gestdem 2009/5145 della Commissione, del 23 febbraio 2010, con cui si nega alla Reagens SpA l’accesso a taluni documenti del fascicolo del caso COMP/38589 - Stabilizzanti termici, in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è annullata in quanto ha negato l’accesso alle versioni non riservate delle domande delle imprese e al primo questionario della Commissione europea.
Il ricorso è respinto per il resto.
La Reagens SpA è condannata a sopportare la metà delle proprie spese e la metà delle spese della Commissione.
La Commissione è condannata a sopportare la metà delle proprie spese e la metà delle spese della Reagens.
________________________1 GU C 179 del 3.7.2010.