Language of document : ECLI:EU:T:2013:9

Causa T‑182/10

Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l’esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat)

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Concessione diretta dei lavori di costruzione e della successiva gestione di una tratta autostradale – Decisione di archiviare la denuncia – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Legittimazione ad agire – Pregiudizio individuale – Ricevibilità – Nozione d’aiuto – Risorse di Stato»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti impugnabili dall’autore di una denuncia relativa a un aiuto di Stato – Lettera della Commissione con cui si informa la denunciante che non sussistono motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso – Decisione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 — Atto impugnabile

(Artt. 108, nn. 2 e 3, TFUE e 263 TFUE ; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, 13, e 20, n. 2)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che, senza aprire il procedimento d’indagine formale, non qualifica come aiuto di Stato un provvedimento nazionale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti – Distinzione fra i ricorsi volti alla tutela di diritti procedurali e i ricorsi che contestano la fondatezza della decisione della Commissione

(Artt. 108, nn. 2 e 3, TFUE e 263, quarto comma, TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione in materia di aiuti di Stato – Ricorso di un’associazione incaricata di difendere gli interessi collettivi di imprese – Ricevibilità – Presupposti

(Artt. 108, nn. 2 e 3, TFUE e 263, quarto comma, TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione in materia di aiuti di Stato – Ricorso di un’associazione incaricata di difendere gli interessi collettivi di imprese – Ricevibilità – Necessità di un mandato specifico proveniente dalle imprese associate – Insussistenza

(Artt. 108, nn. 2 e 3, TFUE e 263, quarto comma, TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione in materia di aiuti di Stato – Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto – Legittimazione ad agire – Presupposti – Ricorso di un’associazione che agisce a tutela dell’interesse collettivo delle sue associate – Pregiudizio individuale sofferto dai membri dell’associazione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Artt. 108, nn. 2 e 3, TFUE e 263, quarto comma, TFUE)

6.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione in materia di aiuti di Stato – Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto – Legittimazione ad agire – Presupposti – Ricorso di un’associazione che agisce a tutela dell’interesse collettivo delle sue associate – Dimostrazione del pregiudizio sostanziale subito dalla posizione concorrenziale delle stesse – Valutazione

(Artt. 108, nn. 2 e 3, TFUE e 263, quarto comma, TFUE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Finanziamento della costruzione di un tratto autostradale tramite un aumento del pedaggio su altre tratte autostradali – Somme che circolano direttamente ed esclusivamente fra le società private che gestiscono le tratte interessate – Esclusione

(Art. 107, n. 1, TFUE)

1.      In materia di aiuti di Stato, la verifica di una denuncia comporta necessariamente l’apertura della fase preliminare di esame che la Commissione è tenuta a chiudere con l’adozione di una decisione ex articolo 4 del regolamento n. 659/1999, relativo all’applicazione dell’articolo 88 CE. Allorché la Commissione constata, in seguito all’esame di una denuncia, che un’inchiesta non consente di concludere per l’esistenza di un aiuto di Stato, essa si rifiuta implicitamente di avviare il procedimento d’indagine formale, misura che è impossibile qualificare come semplice misura provvisoria Quindi, allorché il denunciante ha presentato osservazioni supplementari a seguito di una prima lettera della Commissione con cui lo si informava, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, che essa riteneva non esservi motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, la Commissione è tenuta, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento, a concludere la fase preliminare di esame con l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4, di tale regolamento, vale a dire una decisione in cui si dichiara l’inesistenza dell’aiuto, una decisione di non sollevare obiezioni o una decisione di avviare il procedimento d’indagine formale. Inoltre, per stabilire se un atto della Commissione costituisca una decisione del genere, occorre prendere in considerazione unicamente la sostanza dello stesso e non la circostanza che soddisfi o meno taluni requisiti di forma poiché, diversamente ragionando, la Commissione potrebbe sottrarsi al controllo del giudice semplicemente violando tali requisiti di forma.

L’obbligo della Commissione di adottare una decisione al termine della fase preliminare di esame, o la qualificazione giuridica della sua reazione ad una denuncia, non è subordinato ad una condizione relativa alla qualità delle informazioni fornite dal denunciante, ossia la loro rilevanza o la loro natura dettagliata. Lo scarso livello qualitativo delle informazioni presentate a sostegno di una denuncia non può pertanto esimere la Commissione dall’obbligo di avviare la fase preliminare di esame né di concludere tale esame con una decisione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 659/1999. Una siffatta interpretazione non le impone un obbligo di esame smisurato nei casi in cui le informazioni fornite dal denunciante siano vaghe o riguardino un ambito considerevolmente esteso.

Ne risulta che, in una fattispecie in cui la Commissione ha preso nettamente posizione nel senso che, a suo parere, le misure censurate dal denunciante non avrebbero costituito un aiuto di Stato, è d’uopo qualificare tale decisione come decisione adottata in base all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, ai sensi del quale «[l]a Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione». Una siffatta decisione costituisce un atto impugnabile.

(cf. points 27-31, 33)

2.      V. il testo della decisione.

(cf. points 40-43)

3.      V. il testo della decisione.

(cf. point 48)

4.      Non è necessario che un’associazione i cui compiti statutari includono la tutela degli interessi delle sue associate disponga, inoltre, di un mandato o di una procura specifici, provenienti dalle associate di cui tutela gli interessi, affinché le sia riconosciuta la legittimazione per agire dinanzi ai giudici dell’Unione Analogamente, nei limiti in cui la proposizione di un ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione è ricompresa nei compiti statutari di una siffatta associazione, la circostanza che talune associate possano, successivamente, prendere le distanze dalla presentazione di un particolare ricorso non è tale da eliminare il suo interesse ad agire.

(cf. points 53, 54)

5.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto da un’associazione che agisce a tutela dell’interesse collettivo delle sue associate avverso una decisione in materia di aiuti di Stato, non spetta al giudice dell’Unione, nella fase della ricevibilità, pronunciarsi in modo definitivo, per quanto riguarda il danno individuale sofferto dalle associate dell’associazione, sulle relazioni concorrenziali fra le associate dell’associazione in parola e l’impresa destinataria della sovvenzione. In tale contesto spetta soltanto all’associazione indicare in modo pertinente i motivi per i quali il presunto aiuto potrebbe ledere i legittimi interessi di una o più delle sue associate, danneggiando sostanzialmente la loro posizione sul mercato in questione.

(cf. point 60)

6.      V. il testo della decisione.

(cf. points 61, 64-66, 69, 78, 79)

7.      Solo i vantaggi accordati direttamente o indirettamente mediante risorse di Stato sono considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale disposizione comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in oggetto non sono permanentemente in possesso delle autorità pubbliche, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come risorse statali.

In una fattispecie in cui le somme in questione circolano direttamente ed esclusivamente fra società private, senza che alcun organismo pubblico ne acquisisca, nemmeno in modo temporaneo, il possesso o il controllo, non si tratta di risorse statali. È questa l’ipotesi che ricorre quando, nell’ambito del finanziamento della costruzione di un tratto autostradale tramite un aumento del pedaggio su altre tratte autostradali, le somme corrispondenti a quanto derivante dall’aumento del pedaggio sono versate direttamente al concessionario del tratto di autostrada interessato, da altre concessionarie, quali società private.

(cf. points 103-105)