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Ricorso presentato il 19 aprile 2010 - AISCAT/Commissione

(Causa T-182/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Associazione Italiana delle Società Concessionarie per la costruzione e l'esercizio di Autostrade e Trafori stradali (AISCAT) (Roma, Italia) (rappresentante: M. Maresca, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea del 10 febbraio 2010.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto ad ottenere l'annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione europea del febbraio 2010, in cui viene esclusa la configurabilità della violazione dell'art. 87 del Trattato CE (oggi 107 TFUE) da parte della Repubblica italiana per avere quest'ultima, affidato la costruzione e gestione di una tratta autostradale (c.d. Passante di Mestre) senza gara ad una società mista pubblico/privata, la CAV S.p.A. (società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto), ed aver finanziato tale costruzione attraverso aumento tariffario nelle stazioni di esazione presenti sul tratto autostradale parallelo e concorrente.

I motivi a sostegno della configurabilità della violazione dell'art. 87 del Trattato CE (oggi 107 TFUE) da parte della Repubblica italiana sono due.

In primo luogo, il fatto che la Repubblica italiana abbia affidato direttamente a CAV la concessione di costruzione e gestione del Passante di Mestre mediante legge n. 244 del 24.12.2007, art. 2 comma 290, costituisce aiuto di stato in quanto, ferma la mancanza dei requisiti legittimanti i c.d. appalti in house, l'aggiudicazione ha avuto come destinataria una società mista le cui caratteristiche statutarie e gestionali comportano un indebito vantaggio concorrenziale. Infatti CAV è partecipata al cinquanta per cento da ANAS, che, pur avendo un ruolo pubblicistico di ente regolatore, esercita altresì l'attività d'impresa (costruzione e gestione di autostrade) nel mercato che essa stessa regola e rispetto al quale è essa stessa regola e rispetto al quale è essa stessa concedente.

In secondo luogo, il fatto che la Repubblica italiana abbia approvato la convenzione stipulata tra ANAS (in qualità di ente concedente) e CAV, avente ad oggetto il finanziamento del Passante di Mestre attraverso un aumento tariffario nelle stazioni di esazione presenti sul tratto autostradale parallelo e concorrente, costituisce un aiuto di stato a beneficio di CAV.

L'incremento tariffario ha rappresentato, infatti, lo strumento attraverso cui deviare il traffico di autoveicoli sulla tratta di nuova costruzione (il Passante di Mestre) e, allo stesso tempo, ha determinato il calo di traffico sulla tratta concorrente (la Tangenziale di Mestre) oggetto di detto aumento. L'oggetto dell'aiuto non è, pertanto, la somma derivante dall'incremento tariffario di per sé considerata, bensì il vantaggio concorrenziale che CAV ne ricava e, per contro, la perdita che le società concessionarie della Tangenziale di Mestre ne subiscono.

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