Language of document : ECLI:EU:T:2015:860

Causa T‑106/13

(pubblicazione per estratto)

d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis

contro

Commissione europea

«Clausola compromissoria – Sesto e settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Risoluzione anticipata dei contratti – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Buona fede – Responsabilità extracontrattuale – Riqualificazione del ricorso – Coesistenza di domande di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale – Sistema di allarme rapido (SAR) – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 novembre 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Risoluzione anticipata dei contratti a causa di irregolarità finanziarie commesse dalla controparte – Ricorso per responsabilità contrattuale – Rinuncia agli atti, da parte della ricorrente, nell’ambito di un ricorso riguardante un altro contratto – Ricorrente che solleva censure identiche a quelle sollevate nell’altro ricorso – Ammissibilità

(Art. 272 TFUE)

2.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Risoluzione anticipata dei contratti a causa di irregolarità finanziarie commesse dalla controparte – Ricorso per responsabilità contrattuale – Sussistenza di un interesse reale ed effettivo – Valutazione tuttora in corso dell’ammissibilità dei costi dichiarati – Irrilevanza

(Art. 272 TFUE)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

4.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Risoluzione anticipata dei contratti a causa di irregolarità finanziarie commesse dalla controparte – Ricorso per responsabilità contrattuale – Allegazione del principio di tutela del legittimo affidamento – Inammissibilità – Limiti – Rispetto del principio di esecuzione in buona fede dei contratti

(Art. 272 TFUE)

5.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ammissibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 2]

6.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Risoluzione anticipata dei contratti a causa di irregolarità finanziarie commesse dalla controparte – Ricorso per responsabilità contrattuale – Allegazione del principio di proporzionalità – Ammissibilità – Obbligo di esecuzione in buona fede del contratto

(Art. 5, § 4, TUE; art. 272 TFUE)

7.      Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Presupposti – Coesistenza di domande di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale – Presupposti

(Artt. 268 TFUE e 272 TFUE)

1.      Per quanto riguarda un ricorso per responsabilità contrattuale proposto in seguito alla risoluzione anticipata, da parte della Commissione, di un contratto di sovvenzione concluso nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, a causa di irregolarità finanziarie asseritamente commesse dalla controparte, la rinuncia di quest’ultima agli atti in un’altra causa, avente ad oggetto un contratto simile, non incide sul suo diritto, nell’ambito delle presenti conclusioni concernenti la responsabilità contrattuale della Commissione a causa della risoluzione del contratto di cui trattasi, di far valere irregolarità attinenti all’esecuzione del contratto oggetto dell’altra causa.

Infatti, in caso di rinuncia, il Tribunale non si pronuncia né sulla ricevibilità né sul merito, ma prende atto della volontà della ricorrente di non proseguire il procedimento giurisdizionale. L’ordinanza di rinuncia agli atti non è munita dell’autorità di cosa giudicata. Quando una ricorrente rinuncia agli atti nella pendenza del ricorso, la controversia risultante dal medesimo cessa di esistere e, pertanto, viene meno la situazione di litispendenza con un altro ricorso. La Corte ha precisato che l’interesse ad evitare che le parti si avvalgano di tale possibilità in modo contrario al principio di economia processuale non richiede che una situazione di litispendenza perduri anche nei confronti di un ricorso al quale la ricorrente ha rinunciato, dal momento che tale interesse è sufficientemente tutelato dalla condanna della ricorrente alle spese.

(v. punti 46, 47)

2.      Per quanto riguarda un ricorso per responsabilità contrattuale proposto in seguito alla risoluzione anticipata, da parte della Commissione, di un contratto di sovvenzione concluso nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione a causa di irregolarità finanziarie asseritamente commesse dalla controparte, il fatto che la Commissione stia valutando se i costi presentati dalla ricorrente siano ammissibili e, pertanto, se il pagamento di una determinata somma sia dovuto in forza del suddetto contratto, non consente di ravvisare un difetto di interesse ad agire reale ed effettivo della ricorrente ad ottenere dal Tribunale la condanna della Commissione al pagamento in esecuzione del contratto. Infatti, sin dall’introduzione del ricorso, è manifesto che la ricorrente trarrebbe beneficio dall’accoglimento del medesimo.

Inoltre, la Commissione non può far valere un difetto di interesse ad agire da parte della ricorrente adducendo che, al momento della proposizione del ricorso, il suo mancato pagamento alla ricorrente dell’importo dovuto in esecuzione del contratto era incerto o ipotetico. Infatti, al momento dell’introduzione del ricorso, era certo che la Commissione non aveva pagato l’importo in questione.

Le questioni se la Commissione era tenuta a pagare l’importo in questione prima della proposizione del ricorso, se essa poteva sospenderne il pagamento a causa della revisione contabile in corso e se il Tribunale doveva sospendere il procedimento giurisdizionale fino alla conclusione della revisione contabile della Commissione oppure, al contrario, se esso doveva pronunciarsi direttamente sull’ammissibilità dei costi, implicano la valutazione di elementi attinenti al merito del ricorso e non alla sua ricevibilità.

Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza relativa all’ottenimento di una dichiarazione da parte del giudice dell’Unione che autorizza una parte a conservare somme già versate dalla Commissione in forza dei contratti di cui trattasi. Infatti, sebbene per le azioni di condanna, finalizzate alla soddisfazione di pretese specifiche, di norma, l’interesse ad agire si possa dedurre senza difficoltà dal contesto della stessa domanda giudiziale, l’interesse legittimo del ricorrente ad una dichiarazione astratta da parte del giudice concernente l’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico, ovvero di un determinato diritto, necessita, di regola, di una motivazione specifica. Infatti, non è compito dei giudici dell’Unione fornire pareri giuridici su questioni astratte.

(v. punti 51‑55)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 66)

4.      Per quanto riguarda un ricorso per responsabilità contrattuale proposto in seguito alla risoluzione anticipata, da parte della Commissione, di un contratto di sovvenzione concluso nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione a causa di irregolarità finanziarie asseritamente commesse dalla controparte, il Tribunale deve dichiarare irricevibile una censura attinente alla violazione da parte della Commissione, in occasione della sua esecuzione del contratto citato, del principio di tutela del legittimo affidamento, che disciplina il rapporto di subordinazione fra un amministrato e l’amministrazione.

Infatti, tale principio rientra nel controllo di legittimità, in applicazione dell’articolo 263 TFUE, che il Tribunale può esercitare su atti adottati dalle istituzioni.

Nondimeno, in un ricorso per responsabilità contrattuale, il Tribunale viene adito nella sua qualità di giudice del contratto. A tal riguardo, la circostanza che il contratto sia disciplinato segnatamente dal diritto dell’Unione non consente di modificare la competenza del Tribunale quale definita dal mezzo di ricorso scelto dalla ricorrente. Nella sua domanda di risarcimento del danno contrattuale, la ricorrente può pertanto addebitare alla Commissione unicamente violazioni del diritto applicabile al contratto.

Tuttavia, nel diritto dei contratti, non può essere escluso che una forma di legittimo affidamento possa essere invocata allorché essa rientra nell’obbligo delle parti di un contratto di eseguire quest’ultimo in buona fede. Ciò discende dalla circostanza che tale principio di esecuzione in buona fede dei contratti osta alle esecuzioni del contratto che integrano un abuso di diritto.

(v. punti 66‑68, 72)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 70)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 87‑89)

7.      Data l’autonomia dei summenzionati mezzi di ricorso contrattuali ed extracontrattuali e dei presupposti per il sorgere della responsabilità propri di ciascuno di tali mezzi di ricorso, il Tribunale è tenuto a stabilire se il ricorso del quale è investito abbia ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni fondata oggettivamente su diritti e obblighi di origine contrattuale o di origine extracontrattuale.

Il mero fatto di invocare norme o principi giuridici che non derivano dal contratto che vincola le parti, ma che si impongono alle medesime, non può avere la conseguenza di modificare la natura contrattuale di una controversia.

Tuttavia, dal momento che, in forza del Trattato FUE, i giudici dell’Unione sono competenti, in linea di principio, a statuire sia su un ricorso avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni sia su un ricorso avente ad oggetto la responsabilità contrattuale delle istituzioni, allorché esse hanno concluso un contratto contenente una clausola compromissoria, il Tribunale, se adito con un ricorso per responsabilità extracontrattuale sebbene la controversia sia in realtà di natura contrattuale, riqualifica il ricorso se ricorrono le condizioni per una siffatta riqualificazione.

Più specificamente, in presenza di una controversia di siffatta natura, il Tribunale si trova nell’impossibilità di riqualificare un ricorso sia quando l’esplicita volontà della parte ricorrente di non basare la propria domanda sull’articolo 272 TFUE osta a tale riqualificazione, sia quando il ricorso non si basa su alcun motivo attinente alla violazione delle norme che regolano il rapporto contrattuale in questione, che si tratti delle clausole contrattuali o delle disposizioni della legge nazionale indicata nel contratto.

Inoltre, la violazione di una disposizione contrattuale da parte di un’istituzione non può di per sé far sorgere la responsabilità extracontrattuale di detta istituzione nei confronti di una delle parti con le quali essa ha concluso il contratto contenente detta disposizione. Infatti, in un caso del genere, l’illegittimità imputabile a detta istituzione ha un’origine meramente contrattuale e promana dal suo impegno quale parte contraente e non in ragione di una qualsiasi altra qualità, come quella di autorità amministrativa. Di conseguenza, in siffatte circostanze, l’affermazione di una violazione di una disposizione contrattuale a sostegno di una domanda di risarcimento del danno extracontrattuale deve essere dichiarata inoperante.

Tuttavia, non può escludersi che le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali di un’istituzione dell’Unione possano coesistere nei confronti di uno dei suoi contraenti. Infatti, la natura dei comportamenti illeciti imputabili ad un’istituzione che generano un danno idoneo a formare l’oggetto di una domanda di risarcimento del danno extracontrattuale non è predefinita. Anche ammettendo che ricorra una siffatta coesistenza delle responsabilità delle istituzioni, essa sarebbe possibile solo a condizione che, da un lato, l’illegittimità imputata all’istituzione in questione costituisca un inadempimento non solo di un obbligo contrattuale, bensì parimenti di un obbligo generale ad essa incombente e, dall’altro, tale illegittimità rispetto a detto obbligo generale abbia causato un danno diverso da quello risultante dalla cattiva esecuzione del contratto.

(v. punti 145‑150)