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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 21 settembre 2015 – Anagnostu e a. / Commissione

(Causa F-72/11) 1

(Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizi di promozione 2010 e 2011 – Tassi moltiplicatori di riferimento – Articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto – Misure di transizione per il periodo che va dal 1 maggio 2004 al 30 aprile 2011 – Articolo 9 dell’allegato XIII dello Statuto – Disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto – Fissazione delle soglie di promozione – Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi – Interesse ad agire)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio) e altri 24 ricorrenti (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: J. Currall, agente)

Oggetto

Domanda diretta, da una parte, ad ottenere l'annullamento delle decisioni che fissano le soglie di promozione per gli esercizi 2010 e 2011 ai gradi AD13 e AD14 e, dall'altra, ad ottenere l'annullamento dell'elenco dei funzionari promossi ai gradi AD13 e AD14 per l'esercizio di promozione 2010 e l'annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della promozione di un maggior numero di altri funzionari ai gradi AD12 o AD13.

Dispositivo

Le decisioni della Commissione europea del 26 novembre 2010 di non promuovere il sig. Antoulas, la sig.ra Bruni, la sig.ra Nicolaidou-Kallergis e il sig. Xanthopoulos sono annullate.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea sopporta i quattro venticinquesimi delle proprie spese ed è condannata a sopportare i quattro venticinquesimi delle spese sostenute dai ricorrenti.

I ricorrenti diversi dal sig. Antoulas, dalla sig.ra Bruni, dalla sig.ra Nicolaidou-Kallergis e dal sig. Xanthopoulos sopportano i ventuno venticinquesimi delle proprie spese e sono condannati a sopportare i ventuno venticinquesimi delle spese sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 290 del 1°.10.2011, pag. 20.