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Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024 – Usmanov / Consiglio

(Causa T-237/22) 1

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “sostegno alle azioni o alle politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Competenza del Tribunale – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritti della difesa – Diritto di proprietà e libertà d’impresa – Libertà di circolazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alisher Usmanov (Tashkent, Uzbekistan) (rappresentanti: J. Grand d’Esnon, C. Durrleman e S. Lescanne, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro, B. Driessen e D. Laurent, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1) e del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1) e, dall’altro lato, della decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1) e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 58, pag. 1), e, a seguito di adattamento, della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134) e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il signor Alisher Usmanov è condannato alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

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1 GU C 257 del 4.7.2022.