Language of document : ECLI:EU:T:2014:88

Causa T‑128/11

(pubblicazione per estratti)

LG Display Co. Ltd

e

LG Display Taiwan Co. Ltd

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi e di capacità produttive – Vendite interne – Diritti della difesa – Ammende – Immunità parziale dalle ammende – Infrazione unica e continuata – Principio del ne bis in idem»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2014

1.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Determinazione del valore delle vendite – Criteri – Presa in considerazione delle vendite a imprese terze – Presupposto

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

2.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Determinazione del valore delle vendite – Criteri – Presa in considerazione delle vendite a società facenti parte del medesimo gruppo ma che non costituiscono un’impresa unica con l’impresa incriminata – Trattamento diverso delle vendite all’interno di imprese uniche che hanno partecipato anch’esse all’intesa – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

3.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Distinzione tra una situazione che dà luogo ad un’immunità dall’ammenda e un’altra che dà luogo ad una riduzione del suo importo – Immunità parziale – Presupposti – Interpretazione restrittiva

[Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 8, b), e 23, b), comma 3]

4.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di una responsabilità ad un’impresa per l’infrazione nel suo complesso – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE)

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Immunità parziale concessa per un determinata periodo – Conseguenze – Esclusione di tale periodo da tutte le fasi di calcolo dell’ammenda

[Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punto 23, b), comma 3]

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazioni alle regole di concorrenza – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata, al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03 e 2006/C 210/02, punto 29, quarto trattino)

7.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Infrazione unica e continuata – Obbligo per la Commissione di perseguire comportamenti rientranti in un’infrazione unica e continuata con un solo procedimento – Insussistenza – Potere discrezionale della Commissione in ordine alla portata dei procedimenti – Limiti – Rispetto del principio del ne bis in idem

(Art. 101, § 1, TFUE)

8.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che constata un’infrazione – Obbligo di motivazione – Portata

(Art. 101 TFUE, 102 TFUE e 296 TFUE)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata

(Art. 101 TFUE, 102 TFUE e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

1.      Per quanto riguarda la determinazione dell’importo di base delle ammende inflitte per infrazione al diritto della concorrenza, qualora un partecipante ad un’infrazione venda i prodotti oggetto dell’infrazione a società che non formano un’impresa unica con tale partecipante, le vendite di cui trattasi possono ritenersi fatte a terzi indipendenti, sebbene sussista un nesso tra il suddetto partecipante e le suddette società. Tuttavia, la Commissione è comunque tenuta a spiegare quale sia il nesso delle vendite di cui trattasi con l’intesa.

(v. punti 60‑63)

2.      Per quanto riguarda la determinazione dell’importo di base delle ammende inflitte per infrazione al diritto della concorrenza, la circostanza che talune vendite all’interno di un’impresa unica siano trattate in modo diverso rispetto alle vendite tra società appartenenti ad un medesimo gruppo ma non qualificate come impresa unica non può essere criticata sul piano del rispetto del principio della parità di trattamento. L’esistenza di un’impresa unica dà luogo a una situazione diversa, che giustifica l’applicazione di categorie diverse ai rispettivi partecipanti.

(v. punti 136‑140)

3.      Il punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi d’intesa tra imprese si applica esclusivamente ai casi in cui sono soddisfatte due condizioni: in primo luogo, l’impresa in questione è la prima a provare fatti in precedenza ignorati dalla Commissione e, in secondo luogo, tali fatti, avendo un’incidenza diretta sulla gravità o sulla durata della presunta intesa, consentono alla Commissione di giungere a nuove conclusioni in merito all’infrazione.

Occorre adottare un’interpretazione restrittiva di tali condizioni limitando l’applicazione della suddetta disposizione alle ipotesi in cui una società partecipante ad un’intesa fornisca alla Commissione una nuova informazione relativa alla gravità o alla durata dell’infrazione ed escludendo le ipotesi in cui la società si sia limitata a fornire elementi che consentono di rafforzare le prove relative all’esistenza dell’infrazione. Invero, l’efficacia dei programmi di trattamento favorevole sarebbe compromessa qualora le imprese non fossero più incentivate ad essere le prime a sottoporre alla Commissione informazioni che denunciano un’intesa.

Inoltre, il criterio descritto al punto 8, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione è diverso da quello previsto al punto 23, lettera b), ultimo comma, della medesima. La prima delle suddette disposizioni prevede che l’immunità totale vada concessa all’impresa che per prima fornisca elementi di prova che, a giudizio della Commissione, sono tali da consentirle di accertare un’intesa. Il fatto che si tratti di criteri diversi costituisce una giustificazione oggettiva che consente alla Commissione di non incentivare la prima e la seconda impresa a fornire elementi di prova allo stesso modo, senza con ciò violare il principio della parità di trattamento.

Peraltro, i criteri di valutazione per la concessione di una riduzione in base al valore aggiunto significativo, ai sensi dei punti 21 e 22 della comunicazione sulla cooperazione, sono anche diversi da quelli che devono essere usati per determinare se la dichiarazione di un’impresa possa dare luogo alla concessione dell’immunità parziale ai sensi del punto 23, lettera b), ultimo comma, della suddetta comunicazione.

(v. punti 157, 166, 167, 178, 179, 190)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 193, 220, 221)

5.      In materia di concorrenza, il fatto di riconoscere a un’impresa l’immunità parziale ai sensi del punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi d’intesa tra imprese significa che, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda da infliggere, essa debba essere trattata come se non avesse partecipato all’infrazione di cui trattasi nel periodo coperto dall’immunità. Tale disposizione non prevede che la Commissione prescinda dai fatti interessati unicamente ai fini del calcolo del coefficiente relativo alla durata dell’infrazione, ma occorre riconoscerle una portata più generale, il che esclude dunque di prendere in considerazione i summenzionati fatti per tutti gli aspetti riguardanti la fissazione dell’importo dell’ammenda, ivi compreso il calcolo del valore medio delle vendite pertinenti. In sostanza, l’immunità parziale, quale prevista nella comunicazione sulla cooperazione, equivale quindi a una «finzione giuridica» in forza della quale, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, la Commissione deve ragionare come se l’impresa beneficiaria di tale immunità non avesse partecipato all’infrazione nel periodo coperto da tale beneficio.

(v. punti 199, 201)

6.      Il punto 29, quarto trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, va interpretato nel senso che esso non consente a un’impresa di beneficiare di una duplice riduzione dell’importo dell’ammenda, a titolo della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi d’intesa tra imprese e a titolo degli orientamenti per il calcolo delle ammende, per la stessa cooperazione con la Commissione. Con riguardo alle infrazioni rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, in linea di principio, l’interessato non può validamente addebitare alla Commissione di non aver preso in considerazione il grado della sua cooperazione come circostanza attenuante al di fuori dell’ambito giuridico della predetta comunicazione. La soluzione secondo cui, in situazioni eccezionali, la Commissione è tenuta a concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda a un’impresa in base al punto 29, quarto trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende, deve essere interpretata nel senso che l’esistenza di siffatte situazioni presuppone che la cooperazione dell’impresa interessata, pur andando oltre il suo obbligo legale di collaborare, non le conferisca tuttavia diritto a una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione.

(v. punti 205‑208)

7.      In materia di concorrenza, sebbene l’interpretazione della nozione di infrazione unica e continuata consenta alla Commissione di perseguire, con un unico procedimento e un’unica decisione, contemporaneamente più comportamenti che avrebbero potuto essere perseguiti singolarmente, essa non comporta l’obbligo per la Commissione di procedere in tal modo. Pertanto, in linea di principio, non può essere addebitato alla Commissione di perseguire separatamente vari comportamenti che essa avrebbe potuto raggruppare in un’infrazione unica e continuata. Ne consegue che la Commissione dispone di un potere discrezionale in ordine alla portata dei procedimenti da essa avviati. Infatti, essa non può essere costretta ad accertare e a sanzionare qualsiasi comportamento anticoncorrenziale e i giudici dell’Unione non potrebbero – neanche solo ai fini di una riduzione dell’importo dell’ammenda – dichiarare che la Commissione, alla luce delle prove in suo possesso, avrebbe dovuto provare l’esistenza di un’infrazione in un dato periodo e nei confronti di una determinata impresa.

L’esercizio di tale potere discrezionale è soggetto al controllo giurisdizionale. Tuttavia, solo qualora si sia potuto dimostrare che la Commissione aveva avviato, senza una ragione oggettiva, due distinti procedimenti relativi ad una situazione di fatto unitaria la sua scelta potrebbe essere considerata uno sviamento di potere. Qualora la Commissione ritenga di non disporre di prove sufficienti nei confronti di determinate imprese sospettate di aver partecipato alla stessa infrazione unica, ovvero qualora manchi la prova di un piano globale e di metodi comuni, tali circostanze costituiscono ragioni oggettive che giustificano la scelta della Commissione di perseguire diversi operatori mediante procedimenti distinti.

Peraltro, i rischi per un’impresa, oggetto del primo procedimento avviato dalla Commissione, di essere perseguita nell’ambito di un eventuale secondo procedimento relativo alla medesima infrazione unica e continuata non possono consentire a tale impresa di invocare il principio del ne bis in idem riguardo alla decisione che conclude il primo procedimento. Il rispetto di tale principio, evidentemente, non può concepirsi in via preventiva e non esime l’impresa dal suo dovere di collaborare con la Commissione ai fini di un eventuale secondo procedimento.

(v. punti 222‑225, 231, 242‑244)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 238)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 255, 256)