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Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 – Flying Holding e a. / Commissione

(Cause riunite T-91/12 e T-280/12) 1

[«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi di trasporto aereo non regolare di passeggeri e di noleggio di aerotaxi – Rigetto della candidatura – Articolo 94, lettera b), del regolamento finanziario – Diritti della difesa – Articolo 134, paragrafo 5, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario – Ricorso di annullamento – Lettera di risposta a una domanda dei ricorrenti – Atto non impugnabile – Decisione di aggiudicazione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità – Responsabilità extracontrattuale»]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Flying Holding NV (Wilrijk, Belgio); Flying Group Lux SA (Lussemburgo, Lussemburgo); e Flying Service NV (Deurne, Belgio) (rappresentanti: C. Doutrelepont e V. Chapoulaud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e D. Calciu, successivamente S. Delaude, in qualità di agenti, assistiti da V. Vanden Acker, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere della Commissione del 15 dicembre 2011 e del 17 gennaio 2012, recanti rigetto della candidatura presentata nell’ambito della gara d’appalto con procedura ristretta relativa alla prestazione di servizi di trasporto aereo non regolare di passeggeri e noleggio di aerotaxi (GU 2011/S 192-312059), nonché della decisione della Commissione del 28 febbraio 2012, che aggiudica l’appalto a un’altra società, e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

La Flying Holding NV, la Flying Group Lux SA e la Flying Service NV sono condannate alle spese.

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1 GU C 126 del 28.4.2012.