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Sentenza del Tribunale 28 ottobre 2010 - Farmeco / UAMI - Allergan (BOTUMAX)

(Causa T-131/09) 1

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BOTUMAX - Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori BOTOX - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Lesione alla notorietà - Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Farmeco AE Dermokallyntika (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Lyperis)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Allergan, Inc. (Irvine, California, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 2 febbraio 2009 (procedimento R 60/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Allergan, Inc. e la Farmeco Dermokallyntika.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Farmeco AE Dermokallyntika è condannata alle spese.

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1 - GU C 129 del 6.6.2009.