Sentenza del Tribunale 28 ottobre 2010 - Farmeco / UAMI - Allergan (BOTUMAX)
["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BOTUMAX - Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori BOTOX - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Lesione alla notorietà - Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Farmeco AE Dermokallyntika (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Lyperis)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Allergan, Inc. (Irvine, California, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 2 febbraio 2009 (procedimento R 60/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Allergan, Inc. e la Farmeco Dermokallyntika.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Farmeco AE Dermokallyntika è condannata alle spese.
____________1 - GU C 129 del 6.6.2009.