Language of document : ECLI:EU:C:2024:163

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

22 febbraio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Copertura da parte degli organismi di garanzia dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro – Esclusione in caso di presa d’atto da parte del lavoratore subordinato della risoluzione del contratto di lavoro»

Nella causa C‑125/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence, Francia), con decisione del 24 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 1º marzo 2023, nel procedimento

Association Unedic délégation AGS de Marseille

contro

V,

W,

X,

Y,

Z,

Curatore fallimentare della società K,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’association Unedic délégation AGS de Marseille, da I. Piquet-Maurin, avocate;

–        per il governo francese, da R. Bénard e T. Lechevallier, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e F. van Schaik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’association Unedic délégation AGS de Marseille (associazione Unedic delegazione AGS di Marsiglia; in prosieguo: l’«AGS di Marsiglia») e, dall’altro, V, W, X, Y e Z (in prosieguo: i «lavoratori di cui trattasi») nonché il curatore fallimentare della società K in merito al pagamento dei diritti non pagati di tali lavoratori dopo la liquidazione giudiziaria di tale società.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 3 e 7 della direttiva 2008/94 così recitano:

«(3)      Sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

(...)

(7)      Gli Stati membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l’obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti».

4        L’articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.

2.      Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in base all’esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva.

(...)».

5        L’articolo 2 della direttiva in parola così dispone:

«1.      Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di dette disposizioni:

a)      ha deciso l’apertura del procedimento,

b)      ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento.

2.      La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini “lavoratore subordinato”, “datore di lavoro”, “retribuzione”, “diritto maturato” e “diritto in corso di maturazione”.

(...)».

6        Ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.

I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri».

7        L’articolo 4 della direttiva 2008/94 è così formulato:

«1.      Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3.

2.      Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3, secondo comma.

Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi.

Gli Stati membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare ad otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. In tal caso, per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori subordinati.

3.      Gli Stati membri possono inoltre fissare massimali per i pagamenti effettuati dall’organismo di garanzia. Tali massimali non devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l’obiettivo sociale della presente direttiva.

Quando gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione [europea] i metodi con cui fissano il massimale».

8        L’articolo 11 di tale direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati.

L’attuazione della direttiva non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori subordinati nel settore contemplato dalla direttiva stessa».

9        L’articolo 12 di detta direttiva così dispone:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri:

a)      di adottare le misure necessarie per evitare abusi;

(...)».

 Diritto francese

10      L’articolo L. 3253-6 del code du travail (codice del lavoro francese), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice del lavoro»), così dispone:

«Ogni datore di lavoro di diritto privato assicura i propri dipendenti, compresi quelli distaccati all’estero o espatriati di cui all’articolo L. 5422-13, contro il rischio di mancato pagamento delle somme loro dovute in esecuzione del contratto di lavoro, in caso di procedure di salvaguardia, di risanamento giudiziario o di liquidazione giudiziaria».

11      L’articolo L. 3253-8 di tale codice così prevede:

«L’assicurazione di cui all’articolo L. 3253-6 copre:

1°      Le somme dovute ai lavoratori alla data della sentenza che apre una procedura di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria, nonché i contributi dovuti dal datore di lavoro in base al contratto di messa in sicurezza professionale;

2°      I crediti derivanti dalla risoluzione dei contratti di lavoro che intervengono:

a)      durante il periodo di osservazione;

b)      entro un mese dalla sentenza che adotta il piano di salvaguardia, risanamento o cessione;

c)      entro quindici giorni, o ventuno giorni in caso di elaborazione di un piano di salvaguardia dell’occupazione, dalla sentenza di liquidazione;

d)      durante il mantenimento provvisorio dell’attività autorizzato dalla sentenza di liquidazione giudiziaria ed entro quindici giorni, o ventuno giorni in caso di elaborazione di un piano di salvaguardia dell’occupazione, dalla fine di tale mantenimento dell’attività.

(...)».

12      Ai sensi dell’articolo L. 3253-14 di detto codice:

«L’assicurazione di cui all’articolo L. 3253-6 è attuata da un’associazione creata dalle organizzazioni nazionali professionali di datori di lavoro rappresentative e riconosciuta dall’autorità amministrativa.

Tale associazione conclude un accordo di gestione con l’ente che gestisce il regime di assicurazione contro la disoccupazione e con l’Agence central des organismes de sécurité sociale per la riscossione dei contributi menzionati all’articolo L. 3253-18.

(...)

Tale associazione e l’organismo summenzionato costituiscono gli organismi di garanzia contro il rischio di mancato pagamento».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      Durante i mesi di settembre e ottobre 2017, i lavoratori di cui trattasi sono stati assunti dalla società K con contratti a tempo determinato a tempo parziale.

14      Il 26 giugno 2018 tale società è stata oggetto di risanamento giudiziario.

15      Il 9 luglio 2018 i lavoratori di cui trattasi hanno preso atto della risoluzione del loro contratto di lavoro.

16      Con sentenza del 24 luglio 2018, il tribunal de commerce (Tribunale di commercio, Francia) ha pronunciato la liquidazione giudiziaria della società K.

17      Il 31 luglio 2018 i lavoratori di cui trattasi hanno presentato al conseil de prud’hommes de Draguignan (Tribunale del lavoro di Draguignan, Francia) domande di ammissione dei loro crediti al passivo della liquidazione giudiziaria della società K, sulla base di inadempimenti di tale società che tali lavoratori considerano sufficientemente gravi.

18      Con sentenze del 2 luglio 2020, tale giudice ha, in primo luogo, dichiarato che la presa d’atto, da parte dei lavoratori di cui trattasi, della risoluzione del loro contratto di lavoro produceva gli effetti di un licenziamento senza causa reale e seria, in secondo luogo, ha iscritto i loro crediti al passivo della liquidazione giudiziaria della società K a titolo di arretrati, in particolare, delle retribuzioni, delle ferie retribuite, dell’indennità sostitutiva del preavviso, dell’indennità per licenziamento senza causa reale e seria e, in terzo luogo, ha dichiarato che la sentenza comune era opponibile all’AGS di Marsiglia, tenuta a garanzia per le somme oggetto di detti crediti.

19      Il 28 luglio 2020 l’AGS di Marsiglia ha presentato al conseil de prud’hommes de Draguignan (Tribunale del lavoro di Draguignan) un ricorso per omessa pronuncia.

20      Con sentenze del 23 settembre 2021, tale giudice ha dichiarato che non occorreva rettificare le sentenze del 2 luglio 2020.

21      Date tali circostanze, l’AGS dei Marsiglia ha interposto appello avverso dette sentenze del 23 settembre 2021 dinanzi alla cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence, Francia), giudice del rinvio.

22      Come risulta dalla decisione di rinvio, la presa d’atto della risoluzione del contratto di lavoro costituisce, nel diritto francese, una modalità di risoluzione unilaterale di tale contratto, riservata al lavoratore dipendente, con la quale quest’ultimo decide di recedere da tale contratto in quanto il datore di lavoro ha commesso inadempimenti sufficientemente gravi che impediscono la prosecuzione del contratto di lavoro. Nel momento stesso in cui il lavoratore dipendente prende atto della risoluzione del contratto di lavoro, quest’ultimo cessa immediatamente di produrre qualsiasi effetto.

23      Inoltre, il giudice del rinvio precisa che, nel caso in cui un giudice adito da una delle parti del contratto di lavoro ritenga che i fatti invocati dal lavoratore dipendente giustifichino tale presa d’atto, la risoluzione del contratto di lavoro produce gli effetti di un licenziamento senza causa reale e seria. Di conseguenza, il datore di lavoro sarebbe tenuto al pagamento delle indennità connesse a un simile licenziamento, vale a dire al pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie retribuite, di un’indennità legale o convenzionale di licenziamento nonché di un’indennità per licenziamento senza causa reale e seria.

24      In Francia, ogni datore di lavoro di diritto privato sarebbe tenuto ad assicurare i propri dipendenti presso l’associazione per la gestione del regime di garanzia dei crediti dei lavoratori subordinati (in prosieguo: l’«AGS») contro il rischio di mancato pagamento delle somme loro dovute in esecuzione del contratto di lavoro, in caso di procedure di salvaguardia, di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria.

25      Tuttavia, conformemente a una giurisprudenza costante della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), in caso di risoluzione del contratto di lavoro intervenuta nel corso dei periodi di cui all’articolo L. 3253-8, punto 2, del codice del lavoro, la garanzia dell’AGS coprirebbe soltanto i crediti derivanti da una siffatta risoluzione avvenuta su iniziativa dell’amministratore giudiziario, del curatore fallimentare o del datore di lavoro interessato. Di conseguenza, detta garanzia sarebbe esclusa in caso di presa d’atto della risoluzione del contratto di lavoro da parte di un lavoratore dipendente, di pensionamento di quest’ultimo o di risoluzione giudiziale del contratto di lavoro.

26      Dalla decisione di rinvio risulta che, con sentenza del 10 luglio 2019, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di non rinviare al Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale, Francia) una questione prioritaria di costituzionalità sulla portata effettiva dell’interpretazione da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione) dell’articolo L. 3253-8, punto 2, del codice del lavoro, in quanto, da un lato, lo scopo della garanzia prevista da tale disposizione è l’anticipo, da parte dell’AGS, dei crediti derivanti dalla risoluzione dei contratti di lavoro che intervengono ai fini della prosecuzione dell’attività dell’impresa, del mantenimento dell’impiego e della liquidazione del passivo e, dall’altro, la normativa nazionale di cui trattasi, come costantemente interpretata dalla Cour de cassation (Corte di cassazione), che esclude la garanzia dell’AGS per le risoluzioni contrattuali non avviate dall’amministratore giudiziario, dal curatore fallimentare o del datore di lavoro interessato, crea una disparità di trattamento fondata su una differenza di situazioni direttamente collegata allo scopo di tale normativa.

27      Tuttavia, il giudice del rinvio precisa che, in caso di risoluzione del contratto di lavoro quando il datore di lavoro si trova in stato di insolvenza, la direttiva 2008/94 non sembra far dipendere l’intervento dell’organismo di garanzia, a titolo di indennizzo per lo scioglimento del rapporto di lavoro, dall’autore di tale risoluzione.

28      Tale interpretazione sarebbe avvalorata dalla sentenza del 17 gennaio 2008, Velasco Navarro (C‑246/06, EU:C:2008:19, punti 35 e 36), secondo la quale la normativa nazionale che attua il diritto dell’Unione deve essere interpretata nel rispetto del principio di uguaglianza.

29      Date tali circostanze, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva [2008/94] possa essere interpretata nel senso che consente di escludere la presa in carico da parte dell’organismo di garanzia delle indennità dovute a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore prenda atto [“prise d’acte” di diritto francese] della risoluzione del suo contratto di lavoro dopo l’apertura di una procedura d’insolvenza.

2)      Se una tale interpretazione sia conforme allo spirito e alla lettera della suddetta direttiva e consenta di conseguire i risultati da quest’ultima perseguiti.

3)      Se una tale interpretazione, fondata sull’autore della risoluzione del contratto di lavoro durante il periodo d’insolvenza, comporti una differenza di trattamento tra i lavoratori subordinati.

4)      Se una tale differenza di trattamento, ove esistente, sia oggettivamente giustificata».

 Sulla competenza della Corte

30      L’AGS di Marsiglia sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che la Corte, non essendo competente a interpretare il diritto nazionale e, nel caso di specie, l’articolo L. 3253-8 del codice del lavoro, non può esserlo a rispondere alle questioni sollevate.

31      A tal riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito del procedimento ex articolo 267 TFUE, la Corte non è competente a pronunciarsi né sull’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari nazionali né sulla conformità di tali disposizioni al diritto dell’Unione. Infatti, da una giurisprudenza costante risulta che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze attribuite all’Unione europea [sentenza del 14 dicembre 2023, Getin Noble Bank (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22, EU:C:2023:992, punto 53 e giurisprudenza citata].

32      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che le questioni sollevate vertono espressamente sull’interpretazione della direttiva 2008/94.

33      Pertanto, non si può accogliere l’argomento secondo cui le questioni vertono sull’interpretazione del diritto francese e, pertanto, l’argomento dell’AGS di Marsiglia relativo all’incompetenza della Corte deve essere respinto.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

34      Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità delle questioni pregiudiziali, il governo francese sostiene nelle sue osservazioni scritte che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, l’articolo L. 3253-8, punto 2, del codice del lavoro, come interpretato dalla Cour de cassation (Corte di cassazione), prevede effettivamente l’esclusione della garanzia per i diritti dei lavoratori subordinati di cui alla prima questione. Tuttavia, secondo tale governo, in caso di presa di atto della risoluzione del suo contratto di lavoro da parte del dipendente dopo la data di apertura della procedura di amministrazione controllata, l’organismo di garanzia sarebbe tenuto, in ogni caso, a garantire i diritti retributivi spettanti al lavoratore subordinato in questione a tale data, in ottemperanza all’articolo L. 3253-8, punto 1, del codice del lavoro.

35      A tale proposito, occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale, valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale e la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, la Corte è, in linea di principio, tenuta a pronunciarsi, qualora la questione sollevata riguardi l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la reale esistenza o con l’oggetto di tale controversia, che il problema è ipotetico o, ancora, che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (sentenza del 15 giugno 2023, Getin Noble Bank (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito), C‑287/22, EU:C:2023:491, punto 26 e giurisprudenza citata).

36      Nel caso di specie, da un lato, la controversia principale riguarda le conseguenze connesse, in materia di pagamento dei diritti retributivi dei lavoratori subordinati da parte di un organismo di garanzia, al ricorso ad una modalità di risoluzione del contratto di lavoro su iniziativa del lavoratore subordinato, in circostanze nelle quali il datore di lavoro si trova in stato di insolvenza. È quindi pacifico che una situazione del genere rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94. Dall’altro, il giudice del rinvio afferma di trovarsi di fronte a una difficoltà di interpretazione di tale direttiva, dal momento che quest’ultima non sembrerebbe far dipendere l’intervento dell’organismo di garanzia, a titolo di indennizzo per la risoluzione del rapporto di lavoro, dall’autore di tale risoluzione.

37      Ne consegue che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

 Nel merito

38      Con le quattro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/94 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che preveda la copertura dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro mediante il regime che garantisce il pagamento dei diritti dei lavoratori subordinati da parte di un organismo di garanzia, istituito ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, quando il contratto di lavoro è risolto su iniziativa del curatore fallimentare, del liquidatore o del datore di lavoro interessato, ma escluda la copertura di tali diritti da parte di tale organismo di garanzia quando il lavoratore di cui trattasi ha preso atto della risoluzione del contratto di lavoro a causa di inadempimenti sufficientemente gravi del suo datore di lavoro che impediscono la prosecuzione di detto contratto e un giudice nazionale ha stabilito che tale presa d’atto è giustificata.

39      Per rispondere a tali questioni, occorre in primo luogo ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, la stessa si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.

40      L’articolo 3, primo comma, della suddetta direttiva dispone che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4 della stessa, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.

41      Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2008/94, quando gli Stati membri limitano l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, essi fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento dei diritti non pagati da parte di tali organismi. Essi possono altresì assegnare massimali ai pagamenti effettuati da detti organismi.

42      In secondo luogo, come risulta dalla decisione di rinvio, l’articolo L. 3253-6 del codice del lavoro impone ai datori di lavoro di diritto privato di assicurare i loro dipendenti contro il rischio di mancato pagamento delle «somme loro dovute in esecuzione del contratto di lavoro».

43      A tal riguardo, occorre considerare, come rilevato dalla Commissione nelle osservazioni scritte, che i diritti derivanti dalla risoluzione di un contratto di lavoro come quello oggetto del procedimento principale costituiscano diritti alle indennità dovute a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2008/94.

44      In terzo luogo, va osservato che nulla nel testo di tale direttiva consente di concludere che uno Stato membro possa escludere la garanzia dei diritti dei lavoratori da parte di un organismo di garanzia nei casi in cui il contratto di lavoro sia risolto su iniziativa di tale lavoratore per un’inadempienza del datore di lavoro. Infatti, la direttiva 2008/94 non fa alcuna distinzione per quanto riguarda la copertura di tali diritti da parte di detto organismo a seconda che l’autore della risoluzione del contratto di lavoro sia o no il lavoratore subordinato.

45      È vero che spetta a ciascuno Stato membro, nell’ambito del diritto nazionale, determinare le indennità che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94 (sentenza del 28 giugno 2018, Checa Honrado, C‑57/17, EU:C:2018:512, punto 30 e giurisprudenza citata).

46      Tuttavia, la facoltà riconosciuta agli Stati membri dalla suddetta direttiva di precisare le prestazioni a carico dell’organismo di garanzia è soggetta ai dettami derivanti dal principio generale di uguaglianza e di non discriminazione. Tale principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata (sentenza del 28 giugno 2018, Checa Honrado, C‑57/17, EU:C:2018:512, punti 31 e 32 e giurisprudenza citata).

47      A tal riguardo, occorre rilevare che lo scioglimento del contratto di lavoro a seguito della presa d’atto della risoluzione di tale contratto da parte del lavoratore, a causa di inadempimenti sufficientemente gravi del datore di lavoro che impediscano la prosecuzione di detto contratto, ritenuta giustificata da un giudice nazionale, non può essere considerato come derivante dalla volontà del lavoratore, dal momento che esso è, in realtà, la conseguenza di detti inadempimenti del datore di lavoro.

48      Pertanto, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, si deve ritenere che i lavoratori che comunicano la risoluzione del loro contratto di lavoro si trovino in una situazione analoga a quella dei lavoratori i cui contratti sono stati risolti su iniziativa del curatore fallimentare, del liquidatore o del datore di lavoro interessato (v., per analogia, sentenza del 28 giugno 2018, Checa Honrado, C‑57/17, EU:C:2018:512, punto 39).

49      Il governo francese sostiene, nelle osservazioni scritte, che la disparità di trattamento risultante dall’articolo L. 3253-8, punto 2, del codice del lavoro, come interpretato dalla Cour de cassation (Corte di cassazione), a seconda che l’autore della risoluzione del contratto di lavoro sia o meno il lavoratore subordinato, è giustificata ai fini della continuazione dell’attività dell’impresa, del mantenimento dell’occupazione e dell’accertamento del passivo. Secondo tale governo, le risoluzioni del contratto di lavoro su iniziativa del lavoratore subordinato, quali la presa d’atto della risoluzione di tale contratto, che avvengono successivamente alla data di apertura della procedura di risanamento giudiziario, non rispondono a tali fini.

50      A tal riguardo, occorre rilevare, oltre al fatto che lo scioglimento del contratto di lavoro a seguito della presa d’atto della risoluzione di tale contratto da parte di un lavoratore non può essere considerato come conseguenza della volontà di tale lavoratore nel caso in cui esso sia, in realtà, la conseguenza degli inadempimenti del datore di lavoro, come menzionato al punto 47 della presente sentenza, che dette esigenze non possono oscurare lo scopo sociale della direttiva 2008/94.

51      Orbene, tale scopo sociale, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con il considerando 3 della medesima, consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela minima a livello dell’Unione in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei diritti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro (sentenza del 28 giugno 2018, Checa Honrado, C‑57/17, EU:C:2018:512, punto 46).

52      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la direttiva 2008/94 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che preveda la copertura dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro mediante il regime nazionale che garantisce il pagamento dei diritti dei lavoratori subordinati da parte di un organismo di garanzia, istituito ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, quando il contratto di lavoro è risolto su iniziativa del curatore fallimentare, del liquidatore o del datore di lavoro interessato, ma escluda la copertura di tali diritti da parte di tale organismo di garanzia quando il lavoratore di cui trattasi ha preso atto della risoluzione del contratto di lavoro a causa di inadempimenti sufficientemente gravi del suo datore di lavoro che impediscono la prosecuzione di detto contratto e un giudice nazionale ha stabilito che tale presa d’atto è giustificata.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a una normativa nazionale che preveda la copertura dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro mediante il regime nazionale che garantisce il pagamento dei diritti dei lavoratori subordinati da parte di un organismo di garanzia, istituito ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, quando il contratto di lavoro è risolto su iniziativa del curatore fallimentare, del liquidatore o del datore di lavoro interessato, ma escluda la copertura di tali diritti da parte di tale organismo di garanzia quando il lavoratore di cui trattasi ha preso atto della risoluzione del contratto di lavoro a causa di inadempimenti sufficientemente gravi del suo datore di lavoro che impediscono la prosecuzione di detto contratto e un giudice nazionale ha stabilito che tale presa d’atto è giustificata.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.