Language of document : ECLI:EU:T:2022:833

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

21 dicembre 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Regime quadro volto a concedere un sostegno per i costi fissi non coperti nel contesto della pandemia di COVID-19 in Germania – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato – Esame individuale di un regime di aiuti notificato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Proporzionalità»

Nella causa T‑260/21,

E. Breuninger GmbH & Co., con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata da R. Velte e W. Meilicke, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Bottka, G. Braga da Cruz e C. Kovács, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata da P.-L. Krüger e J. Möller, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da V. Tomljenović, presidente, F. Schalin, P. Škvařilová‑Pelzl, I. Nõmm (relatore) e D. Kukovec, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 14 settembre 2022,

ha pronunciato la presente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la E. Breuninger GmbH & Co., ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C(2020) 8318 final della Commissione, del 20 novembre 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.59289 (2020/N) – Germania COVID‑19 – Sostegno per i costi fissi non coperti (GU 2022, C 124, pag. 1), come modificata dalla decisione C(2021) 1066 final della Commissione, del 12 febbraio 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.61744 (2021/N) – Notifica collettiva della modifica che adegua i regimi di aiuti autorizzati in forza del quadro temporaneo, in particolare, a seguito della quinta modifica del quadro temporaneo (GU 2021, C 77, pag. 18) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        La ricorrente è la società operativa del gruppo E. Breuninger, attivo, segnatamente, nel settore dell’abbigliamento e della distribuzione di capi di vestiario, profumi, prodotti cosmetici e per la cura del corpo, arredi, articoli per la casa e decorativi.

3        Il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (GU 2020, C 91 I, pag. 1; in prosieguo: il «quadro temporaneo»), che è stata modificata, una prima volta, il 3 aprile 2020 (GU 2020, C 112 I, pag. 1), una seconda volta, l’8 maggio 2020 (GU 2020, C 164, pag. 3), una terza volta, il 29 giugno 2020 (GU 2020, C 218, pag. 3), e una quarta volta, il 13 ottobre 2020 (GU 2020, C 340 I, pag. 1).

4        I paragrafi da 17 a 19 del punto 2 del quadro temporaneo, recante il titolo «Applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 3, [lettera b), TFUE]», sono formulati come segue:

«17.      Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, [lettera b), TFUE], la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati “a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”. In questo contesto gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un’interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, [lettera b), TFUE]. La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale (...).

18.      Considerando che la pandemia di Covid-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, [lettera b), TFUE], per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.

19.      Nella presente comunicazione la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, [lettera b), TFUE]. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione in applicazione della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni della presente comunicazione».

5        La comunicazione recante una quarta modifica al quadro temporaneo precisa, al suo paragrafo 11:

«[A] causa della pandemia di COVID-19, molte imprese devono far temporaneamente fronte al problema della diminuzione della domanda che non consente loro di coprire parte dei costi fissi. In molti casi, si prevede che nei prossimi mesi la domanda riprenda vigore e d’altro canto per tali imprese un eventuale ridimensionamento potrebbe non essere un’opzione efficiente, se ciò comporta ingenti costi di ristrutturazione. Sostenere tali imprese contribuendo temporaneamente a coprire una parte dei loro costi fissi può essere un modo efficace per sopperire al fabbisogno di liquidità, evitando il deterioramento del capitale, permettendo loro di proseguire le attività commerciali e fornendo una solida piattaforma su cui poggiarsi per la ripresa».

6        La comunicazione recante una quarta modifica al quadro temporaneo ha inserito in quest’ultimo un punto 3.12, dal titolo «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti», contenente i paragrafi 86 e 87, formulati come segue:

«86.      Gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell’attività commerciale.

87.      Se tali misure costituiscono un aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, [lettera b), TFUE], purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (“periodo ammissibile”);

b)      l’aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019; (...)

c)      per “costi fissi non coperti” si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti[; l]’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l’intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti[; a]i fini del presente punto, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile (…) sono considerate costi fissi non coperti[; g]li aiuti nell’ambito della presente misura possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali[; i] pagamenti eccedenti l’importo finale dell’aiuto sono recuperati;

d)      in ogni caso, l’importo complessivo dell’aiuto non supera i 3 milioni di [euro] per impresa[; l]’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di [euro] per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

e)      gli aiuti nell’ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;

f)      l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà [ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (...)] il 31 dicembre 2019[; i]n deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (...) o aiuti per la ristrutturazione (…)».

7        Il 17 novembre 2020 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, un regime di aiuti volto a concedere un sostegno per i costi fissi non coperti nel contesto della pandemia di COVID‑19 sul suo territorio.

8        Il 20 novembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione C(2020) 8318 final.

9        Nella decisione C(2020) 8318 final, la Commissione ha, in primo luogo, descritto le caratteristiche essenziali del regime di aiuti notificato, da cui emerge, in particolare, che aiuti individuali potevano essere concessi unicamente ad imprese che avevano subito un calo del fatturato di almeno il 30% (considerando 17). In secondo luogo, essa ha sottolineato che il regime notificato rientrava nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché procurava un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari e, in tal modo, comportava una distorsione della concorrenza (considerando da 31 a 33). In terzo luogo, essa ha ritenuto che il regime di aiuti di cui trattasi fosse compatibile con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE richiamandosi ai criteri stabiliti al paragrafo 87 del suo quadro temporaneo (considerando da 35 a 41). Essa non ha pertanto sollevato obiezioni in merito a detto regime di aiuti.

10      Il regime di aiuti autorizzato con la decisione C(2020) 8318 final riguardava aiuti il cui ammontare era limitato a EUR 3 milioni per impresa (considerando 20).

11      Il 28 gennaio 2021, la Commissione ha apportato una quinta modifica al suo quadro temporaneo (GU 2021, C 34, pag. 6) intervenendo, in particolare, sul suo paragrafo 87, lettera d), portando il massimale dell’aiuto a EUR 10 milioni per impresa. Essa ha altresì modificato il paragrafo 87, lettera a), estendendo il periodo inizialmente compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021.

12      Il 2 febbraio 2021, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione una modifica al suo regime di aiuti consistente in un incremento del massimale degli aiuti a EUR 10 milioni e nella sua proroga sino al 31 dicembre 2021.

13      Con la decisione C(2021) 1066 final, la Commissione ha approvato varie modifiche apportate dalla Germania ai regimi di aiuti notificati, tra cui quello autorizzato con la decisione C(2020) 8318 final (in prosieguo: il «regime di aiuti controverso»).

14      Nella decisione C(2021) 1066 final, la Commissione ha, in particolare, da un lato, ripreso l’analisi contenuta nelle sue precedenti decisioni al fine di sottolineare l’esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e la loro compatibilità con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (considerando 15 e 17) e, dall’altro, ha ritenuto che l’estensione della durata del regime di aiuti notificato e approvato in forza del quadro temporaneo e l’innalzamento del suo massimale fossero compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (considerando 18).

 Conclusioni delle parti

15      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

16      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

17      In udienza la Commissione ha dichiarato di rinunciare alle sue conclusioni vertenti sull’irricevibilità del ricorso, circostanza questa di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

18      La Repubblica federale di Germania chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

19      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell’articolo 107 e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

 Sul primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dellarticolo 107 TFUE

20      La ricorrente ritiene, sostanzialmente, che la Commissione abbia considerato a torto che il regime di aiuti controverso poteva essere dichiarato compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Questo motivo è articolato in due parti.

21      Con la prima parte del motivo di ricorso di cui trattasi, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità, nella misura in cui approva un regime di aiuti fondato su un criterio di ammissibilità che si basa sul fatturato dell’impresa (in prosieguo: il «criterio di ammissibilità di cui trattasi»). Con la seconda parte, essa contesta alla Commissione di essere venuta meno al suo obbligo di procedere a un esame individuale del regime di aiuti notificato e al suo obbligo di motivazione.

22      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, chiede il rigetto del presente motivo di ricorso.

23      Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, «[p]ossono considerarsi compatibili con il mercato interno (...) gli aiuti destinati (…) a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro».

24      Secondo la giurisprudenza, dall’economia generale del Trattato si evince che il procedimento previsto dall’articolo 108 TFUE non deve mai pervenire a un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato. Pertanto, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del Trattato non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato interno. Parimenti, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, viola i principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punti 50 e 51, e del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 44).

25      Occorre ricordare che la Commissione gode, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale (v. sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punto 80 e giurisprudenza citata), cosicché il controllo giurisdizionale deve limitarsi alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di manifesti errori di valutazione e di sviamento di potere (v. sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 78 e giurisprudenza citata).

 Sulla prima parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

26      La ricorrente ritiene, in sostanza, che il criterio di ammissibilità di cui trattasi abbia un carattere sproporzionato e che esso sia all’origine di una disparità di trattamento a danno delle imprese che esercitano più attività di cui solo alcune sono state colpite dalla pandemia di COVID‑19. Tale criterio, finendo con escluderle dal regime di aiuti controverso o col ridurre il beneficio che esse ne possono trarre, le obbligherebbe a ricorrere al finanziamento incrociato delle proprie attività colpite, diversamente dai rispettivi concorrenti attivi unicamente nel settore del commercio tradizionale al dettaglio che avrebbero potuto beneficiare pienamente di detto regime.

27      A parere della Commissione e della Repubblica federale di Germania, questa parte del presente motivo è infondata. La Commissione sostiene altresì, in via preliminare, che tale parte deve essere immediatamente respinta poiché la ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE nei confronti del quadro temporaneo di cui la decisione impugnata rappresenta un’applicazione.

–       Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, relativa alla mancata contestazione della legittimità del quadro temporaneo

28      La Commissione sottolinea, anzitutto, che la decisione impugnata ha correttamente applicato il criterio di ammissibilità di cui trattasi, il quale figura al paragrafo 87 del quadro temporaneo; essa sostiene, inoltre, che la ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione di illegittimità rispetto a detto quadro e, infine, ne deduce che la validità di quest’ultimo deve essere presunta e non può essere rimessa in discussione in sede di contestazione della fondatezza della decisione impugnata.

29      Questo argomento non può essere accolto.

30      In primo luogo, pur essendo vero che l’atto introduttivo non contiene alcun riferimento esplicito a un’eccezione di illegittimità o all’articolo 277 TFUE, occorre ricordare che, nel diritto dell’Unione, non sussiste la necessità di sollevare formalmente una siffatta eccezione. Infatti, la giurisprudenza consente di considerare che un’eccezione di illegittimità è stata sollevata implicitamente, qualora risulti relativamente chiaro dall’atto introduttivo che il ricorrente formula di fatto una tale censura (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlamento, T‑829/16, EU:T:2018:840, punto 66 e giurisprudenza citata).

31      È quanto avviene nel caso di specie.

32      Anzitutto, taluni passaggi dell’atto introduttivo mettono direttamente in discussione la validità del paragrafo 87 del quadro temporaneo. Viene così sottolineato che il «criterio fissato al [paragrafo] 87, lettera b), del quadro temporaneo nella versione della sua quarta modifica (…) non è un criterio idoneo a ridurre o eliminare le distorsioni della concorrenza». Parimenti, viene ivi sostenuto che il paragrafo 87, lettera c), del quadro temporaneo è all’origine di una «ingiustificata differenza di trattamento».

33      Inoltre, alla luce delle circostanze del caso di specie, l’esistenza di una contestazione in via incidentale della validità del quadro temporaneo da parte della ricorrente risulta parimenti e necessariamente dall’insieme delle argomentazioni da essa svolte nell’ambito di detta parte del presente motivo di ricorso. Infatti, sia il regime di aiuti controverso sia la decisione impugnata che lo approva hanno ripreso un criterio di ammissibilità che trae origine dal paragrafo 87 del quadro temporaneo. La Commissione non poteva pertanto non comprendere che l’argomento sollevato dalla ricorrente, concernente l’illegittimità della suddetta decisione a causa del carattere sproporzionato di tale criterio, comportava la contestazione anche della validità di detto paragrafo.

34      In secondo luogo, e in ogni caso, la Commissione, nella misura in cui sostiene che, in mancanza di un’eccezione di illegittimità sollevata con riferimento al criterio che trae origine dal paragrafo 87 del quadro temporaneo, la fondatezza di detto criterio non potrebbe essere rimessa in discussione dalla ricorrente, fraintende la portata giuridica degli atti, come il suddetto quadro, che essa adotta al fine di circoscrivere il proprio potere discrezionale.

35      In applicazione di una giurisprudenza costante, gli atti giuridici dell’Unione godono di una presunzione di legittimità e producono, quindi, effetti giuridici finché non siano stati revocati, annullati nel contesto di un ricorso per annullamento oppure dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità, o finché non siano stati oggetto di una sospensione dell’esecuzione o di altri provvedimenti provvisori dal giudice dell’Unione ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE [v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2012, CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, punto 39 e giurisprudenza citata, e del 2 aprile 2020, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo di ricollocazione temporanea dei richiedenti protezione internazionale), C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17, EU:C:2020:257, punto 140]. Il rispetto di questa presunzione di legittimità può precludere l’esame della fondatezza di una decisione che costituisce la mera applicazione di un atto di portata generale la cui validità non è contestata (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2021, P. Krücken Organic/Commissione, C‑586/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:1046, punto 69, e del 2 febbraio 2012, Grecia/Commissione, T‑469/09, non pubblicata, EU:T:2012:50, punto 57). Di detta presunzione beneficiano pertanto solo gli atti definitivi delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, che producono effetti giuridici nei confronti di terzi e che possono essere impugnati mediante ricorso per annullamento. Tali condizioni non sono soddisfatte nel caso di un atto con cui la Commissione adotta delle norme di comportamento al fine di circoscrivere l’esercizio del proprio potere discrezionale.

36      Certamente, l’autolimitazione, da parte della Commissione, dell’esercizio del proprio potere discrezionale implica che essa non può, in linea di principio, discostarsi dalle norme che essa si è fissata, pena essere sanzionata, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento (v. sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punto 82 e giurisprudenza citata). Tuttavia, l’adozione di tali norme non dispensa la Commissione dal procedere a un esame individuale delle circostanze del caso di specie, che la può portare a disapplicare dette regole qualora le caratteristiche specifiche del caso di specie lo impongano (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 41). Ne consegue che, contrariamente agli atti giuridici di cui al precedente punto 35, gli atti con cui la Commissione si limita ad adottare una norma di comportamento non producono, di per sé, effetti giuridici obbligatori.

37      Tale mancanza di effetti giuridici obbligatori intrinseci è particolarmente importante tenuto conto della natura dei poteri conferiti alla Commissione nel settore del controllo degli aiuti di Stato. Ammettere che il quadro temporaneo produca esso stesso effetti giuridici obbligatori e goda di una presunzione di legittimità equivarrebbe, quindi, a riconoscergli una natura giuridica identica a quella di un regolamento, atto che, ai sensi della sezione del Trattato FUE vertente sugli «aiuti concessi dagli Stati», la Commissione non è competente ad adottare al di fuori dei casi di cui all’articolo 108, paragrafo 4, TFUE.

38      Pertanto, nonostante la circostanza che il criterio di ammissibilità applicato dalla Commissione tragga origine dal paragrafo 87 del quadro temporaneo e pur in assenza di un’eccezione di illegittimità sollevata rispetto a detto paragrafo, la ricorrente resterebbe legittimata a contestare le modalità con cui la Commissione si è avvalsa, nella decisione impugnata, del potere discrezionale che essa trae dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, dichiarando il regime di aiuti controverso compatibile, e a mettere in discussione, in tale contesto, la fondatezza del criterio di ammissibilità da essa applicato.

–       Sulla portata dell’argomento dedotto dalla ricorrente

39      Con la prima parte del presente motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il criterio di ammissibilità di cui al paragrafo 87, lettere b) e c), del quadro temporaneo, applicato nell’ambito del regime di aiuti controverso e approvato dalla Commissione nella decisione impugnata, ha carattere sproporzionato. Essa deduce, a questo proposito, varie censure e si richiama anche a una violazione del principio di parità di trattamento.

40      Più precisamente, la ricorrente contesta l’utilizzo, al paragrafo 87, lettere b) e c), del quadro temporaneo, quale criterio di ammissibilità dell’aiuto ai costi fissi non coperti, della perdita di fatturato valutata a livello di impresa invece che con riferimento alle sole attività colpite dalla pandemia di COVID-19.

41      Su questo punto, è opportuno osservare che la presa in considerazione del calo di fatturato a livello di impresa deriva dal paragrafo 87, lettera b), del quadro temporaneo, che precisa che l’aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore delle «imprese che subiscono, durante il periodo [compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021], un calo del fatturato di almeno il 30% (...)». Esso trae origine anche dal paragrafo 87, lettera c), di detto quadro, nella misura in cui esso esclude dalla definizione di «costi fissi non coperti» i costi che sono coperti dagli utili o da altre fonti.

42      In primo luogo, va ricordato che il principio di proporzionalità, richiamato all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi (sentenza del 17 maggio 1984, Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, punto 25), fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto alle finalità ricercate [sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Quota di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 55].

43      Il rispetto del principio di proporzionalità da parte di una misura include pertanto tre componenti. La prima componente verte sulla sua adeguatezza, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare l’obiettivo legittimo perseguito. La seconda componente riguarda la sua necessità e implica che detto obiettivo legittimo non può essere conseguito con mezzi meno costrittivi, ma altrettanto appropriati (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, Dansk Jurist- og Økonomforbund, C‑546/11, EU:C:2013:603, punto 69). Infine, la terza componente, talvolta qualificata come «proporzionalità in senso stretto», verte sul suo carattere proporzionato, vale a dire sull’assenza di inconvenienti smisurati rispetto agli obiettivi previsti (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 2013, Polonia/Commissione, T‑370/11, EU:T:2013:113, punto 89, e del 26 settembre 2014, Romonta/Commissione, T‑614/13, EU:T:2014:835, punto 74).

44      In secondo luogo, la ricorrente sembra formulare altresì una censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento. Infatti, essa sostiene che il criterio di ammissibilità di cui trattasi ha determinato una disparità di trattamento a danno delle imprese le cui attività non sono state tutte colpite dalla pandemia di COVID‑19, obbligandole a ricorrere a un finanziamento incrociato delle proprie attività colpite, e ciò a causa dell’impossibilità di beneficiare, o della possibilità di beneficiare solo parzialmente, del regime di aiuti controverso, approvato dalla Commissione.

45      In applicazione di una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 66; v. altresì, in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C‑677/16, EU:C:2018:393, punto 49).

46      Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché la comparabilità di queste ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 26).

47      Si deve constatare che una siffatta argomentazione, sollevata nei confronti di una decisione che dà applicazione all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, si confonde con le censure sollevate dalla ricorrente in merito a una violazione del principio di proporzionalità nelle sue diverse componenti.

48      Infatti, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ammette una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, sancito all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ne consegue, da un lato, che esso mira a consentire di dichiarare compatibili aiuti di Stato che, per loro stessa definizione, implicano la concessione a determinate imprese di un vantaggio selettivo idoneo ad essere qualificato come discriminatorio (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punti 54 e 55) e, dall’altro, che esso va interpretato restrittivamente (v. sentenza del 9 aprile 2014, Grecia/Commissione, T‑150/12, non pubblicata, EU:T:2014:191, punto 146 e giurisprudenza citata).

49      Pertanto, il fatto che il criterio di ammissibilità di cui trattasi determini una differenza di trattamento tra le imprese a seconda che la totalità o solamente una parte delle loro attività sia stata colpita dalla pandemia di COVID‑19 non implica, di per sé, la sua illegittimità. Occorre, per contro, verificare se tale differenza di trattamento sia giustificata alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, il che presuppone che detto criterio sia necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato.

–       Sulla censura con cui si contesta l’adeguatezza del criterio di ammissibilità di cui trattasi

50      Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, sostanzialmente, il criterio di ammissibilità di cui trattasi non è idoneo a conseguire l’obiettivo dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, in quanto falsa la concorrenza senza attenuare gli effetti della pandemia di COVID‑19, e viola il paragrafo 11 della comunicazione recante una quarta modifica al quadro temporaneo, che richiama la necessità di evitare il deterioramento del capitale. A tal proposito, essa sostiene che gli effetti di detta pandemia sul commercio tradizionale al dettaglio sono stati tali da non potersi escludere che talune imprese che non beneficiano del regime di aiuti controverso a causa dell’esercizio di altre attività siano costrette a ritirarsi da detta attività.

51      Questo argomento non può essere accolto.

52      In primo luogo, è pacifico che la pandemia di COVID-19 ha comportato un grave turbamento dell’economia tedesca. Essa ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

53      In secondo luogo, dal paragrafo 18 del quadro temporaneo, riportato al precedente punto 4, emerge che esso intende rendere compatibili con il mercato interno degli aiuti, soprattutto quelli sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti, che mirano ad ovviare alla carenza di liquidità che le imprese si trovano ad affrontare a causa della pandemia di COVID‑19 e a garantire che le perturbazioni da essa causate non ne compromettano la redditività.

54      Parimenti, dal paragrafo 11 della comunicazione recante una quarta modifica al quadro temporaneo, riportato al precedente punto 5, si evince che il sostegno alle imprese che temporaneamente non sono in grado di coprire una parte dei propri costi fissi mira a sopperire al loro fabbisogno di liquidità, evitando il deterioramento del capitale, permettendo loro di proseguire le attività commerciali fornendo una solida piattaforma su cui poggiarsi per la ripresa.

55      In terzo luogo, va osservato che un siffatto obiettivo, implicando la presa in considerazione della difficoltà che un’impresa può incontrare nel coprire i propri costi fissi a causa della pandemia di COVID‑19, è conforme all’obiettivo dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e si inserisce nel quadro dell’esercizio dell’ampio potere discrezionale che la Commissione trae da detta disposizione, ricordato al precedente punto 25.

56      In quarto luogo, si deve constatare che un criterio volto a consentire alle imprese il cui fatturato è calato di una percentuale superiore al 30% a causa della pandemia di COVID‑19 di ottenere un’assistenza finanziaria rientra pienamente nell’attuazione della finalità, ricordata ai precedenti punti 53 e 54, di garantire la redditività delle imprese e sopperire al loro fabbisogno di liquidità nel corso della pandemia.

57      Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dall’affermazione della ricorrente vertente sul fatto che talune imprese che non beneficiano del regime di aiuti controverso o che ne beneficiano in misura minore a causa dell’esercizio di attività non colpite dalla pandemia di COVID‑19, come il commercio online, potrebbero essere indotte a ritirarsi dal settore del commercio tradizionale al dettaglio.

58      Su questo punto, va osservato che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE non richiede che il regime di aiuti di cui trattasi possa, da solo, porre rimedio al grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato. Infatti, una volta che la Commissione abbia constatato l’esistenza di un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, quest’ultimo potrebbe essere autorizzato, ove ricorrano anche le altre condizioni previste da detto articolo, a concedere aiuti di Stato, sotto forma di regimi di aiuti o di aiuti individuali, che contribuiscano a porre rimedio a tale grave turbamento. Potrebbe, quindi, trattarsi di più regimi di aiuto, ognuno dei quali fornirebbe il proprio contributo a tale scopo. Pertanto, non si può esigere che un regime di aiuti, per essere validamente fondato sulla disposizione di cui trattasi, ponga da solo rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.

59      Inoltre, la Commissione era legittimata a ritenere, senza violare i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui essa gode in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 25, che fosse opportuno garantire la redditività delle imprese la cui attività era stata colpita dalla pandemia di COVID‑19 in una sua parte sostanziale, invece che la redditività di ogni attività colpita da detta pandemia a prescindere dalla situazione complessiva dell’impresa.

60      Occorre, pertanto, respingere la presente censura.

–       Sulla censura con cui si contesta il carattere necessario del criterio di ammissibilità di cui trattasi

61      La ricorrente sostiene che l’applicazione di un criterio alternativo che tenga conto delle perdite realizzate nei settori di attività colpiti dalla pandemia di COVID‑19, senza considerare la situazione dell’impresa nella sua interezza, avrebbe consentito di meglio realizzare l’obiettivo dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, poiché non avrebbe avuto l’effetto restrittivo della concorrenza risultante dal criterio di ammissibilità di cui trattasi. Essa sottolinea che questo criterio alternativo è stato preso in considerazione dalla Commissione in altre decisioni.

62      La Commissione replica, in particolare, che essa non era tenuta a pronunciarsi in astratto su tutte le misure alternative che potevano essere prese in considerazione al posto del regime di aiuti controverso. Essa aggiunge che il confronto operato dalla ricorrente con talune decisioni da essa adottate a causa della pandemia di COVID‑19 non è pertinente poiché dette decisioni non hanno il medesimo fondamento giuridico.

63      È vero che, in linea di principio, la Commissione non è tenuta a pronunciarsi in astratto su tutte le misure alternative ipotizzabili, poiché, sebbene lo Stato membro interessato debba esporre in modo circostanziato le ragioni che hanno presieduto all’adozione del regime di aiuti in questione, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità adottati, esso non è tuttavia tenuto a dimostrare, in positivo, che nessun’altra misura immaginabile, per definizione ipotetica, avrebbe consentito di raggiungere in modo migliore l’obiettivo perseguito. Se è vero che detto Stato membro non è soggetto a un obbligo del genere, un ricorrente non può legittimamente chiedere al Tribunale di imporre alla Commissione di sostituirsi alle autorità nazionali in tale compito di ricognizione normativa al fine di esaminare qualsiasi misura alternativa ipotizzabile (v. sentenza del 6 maggio 2019, Scor/Commissione, T‑135/17, non pubblicata, EU:T:2019:287, punto 94 e giurisprudenza citata).

64      Tuttavia, si deve osservare che una siffatta giurisprudenza non è pertinente nelle circostanze del caso di specie. Essa si fonda, infatti, sul duplice postulato che, da un lato, i criteri di ammissibilità di un regime di aiuti siano elaborati dallo Stato membro interessato e, dall’altro, che la Commissione sia tenuta unicamente a esaminare il loro carattere necessario sulla base delle spiegazioni fornite da detto Stato. Orbene, nella specie, è pacifico, da una parte, che il criterio di ammissibilità contenuto nel regime di aiuti controverso trae, in realtà, origine dal quadro temporaneo della Commissione e, dall’altra, che il criterio alternativo indicato dalla ricorrente è stato applicato dalla Commissione in altre decisioni per dichiarare compatibili taluni regimi di aiuti adottati in ragione della pandemia di COVID‑19.

65      Ciononostante, la presente censura non può essere accolta.

66      In primo luogo, come è stato sottolineato ai precedenti punti 25, 55 e 58, la Commissione gode di un’ampia discrezionalità nel dare attuazione all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Pertanto, la presente censura potrebbe essere accolta unicamente laddove il criterio alternativo messo in rilievo dalla ricorrente dimostrasse in maniera manifesta che il criterio di ammissibilità di cui trattasi non è necessario.

67      In secondo luogo, va osservato che il criterio alternativo dedotto dalla ricorrente si discosta dal criterio di ammissibilità di cui trattasi per quanto attiene alla portata del suo impatto sul bilancio dello Stato membro interessato. Infatti, esso comporterebbe l’attribuzione di risorse pubbliche a tutte le imprese che hanno subito delle perdite in ragione della pandemia, a prescindere dalla loro situazione finanziaria complessiva. Al contrario, il criterio di ammissibilità di cui trattasi limita l’impatto di tali aiuti sul bilancio, escludendo o limitando il beneficio del regime di aiuti controverso per le imprese la cui situazione finanziaria globale è stata colpita in maniera meno pesante dalla pandemia di COVID‑19 grazie ad altre fonti di reddito.

68      In terzo luogo, e di conseguenza, la ricorrente sostiene a torto, in sostanza, che il criterio alternativo da essa dedotto integri una misura «altrettanto appropriata», ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 42 e 43, idonea a dimostrare che il criterio di ammissibilità di cui trattasi non aveva carattere necessario.

69      Tale conclusione non è messa in dubbio dall’argomento sollevato dalla ricorrente relativo al fatto che la Commissione ha ammesso l’applicazione di un criterio fondato sui settori di attività colpiti dalla pandemia di COVID‑19 in due decisioni che dichiarano compatibili taluni regimi di aiuti sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

70      A tal proposito, basti sottolineare che la circostanza che, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, vertente sugli aiuti compatibili di pieno diritto, destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, la Commissione possa aver autorizzato taluni regimi di aiuti che prevedevano una compensazione delle perdite subite a causa dei provvedimenti di chiusura legati alla pandemia di COVID‑19 senza considerare la situazione finanziaria complessiva dei beneficiari, non implica che essa fosse tenuta a seguire un approccio equivalente nell’esercitare l’ampia discrezionalità che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE le conferisce al fine di dichiarare compatibili aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.

–       Sulla censura con cui si contesta il carattere proporzionato del criterio di ammissibilità di cui trattasi

71      La ricorrente afferma, sostanzialmente, che il criterio di ammissibilità di cui trattasi è sproporzionato alla luce degli effetti restrittivi della concorrenza che esso ha generato per le imprese le cui attività non sono state tutte colpite dalla pandemia di COVID‑19. Essa osserva di essere stata costretta a sostenere dette attività, invece di effettuare nuovi investimenti, diversamente da quanto accaduto ai suoi concorrenti che hanno beneficiato del regime di aiuti controverso. Essa sottolinea, in sostanza, che la Commissione non poteva ignorare la portata degli effetti restrittivi della concorrenza risultanti dal criterio di ammissibilità di cui trattasi a seguito dell’innalzamento del massimale a EUR 10 milioni con la comunicazione recante una quinta modifica al quadro temporaneo.

72      Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, nel dare attuazione all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione fosse tenuta a procedere a un bilanciamento degli effetti benefici di un regime di aiuti controverso con i suoi effetti negativi sul mantenimento di una concorrenza non falsata, basti constatare che il criterio di ammissibilità di cui trattasi non ha, in ogni caso, generato effetti restrittivi della concorrenza aventi un carattere manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo, perseguito dal regime di aiuti controverso, di garantire la redditività delle imprese colpite della pandemia di COVID‑19.

73      Infatti, non si può ritenere che il fatto che la ricorrente si sia trovata a dover destinare talune delle sue risorse provenienti da attività non colpite dalla pandemia di COVID‑19 al finanziamento delle attività colpite da quest’ultima, invece di procedere a nuovi investimenti, pregiudichi la sua posizione concorrenziale in maniera tale da non consentire l’applicazione della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Su questo punto, va osservato che i concorrenti della ricorrente che hanno beneficiato pienamente del regime di aiuti controverso sono anch’essi chiamati a sopportare una parte delle perdite registrate a causa di detta pandemia, del momento che la decisione impugnata prevede, in applicazione del paragrafo 87, lettera c), del quadro temporaneo, che l’intensità dell’aiuto non può superare il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese per le quali detta soglia è pari al 90% dei suddetti costi.

74      Va inoltre osservato che il ragionamento della ricorrente sembra fondarsi sul postulato secondo cui il regime di aiuti consentirebbe ai suoi beneficiari di investire nello sviluppo delle proprie attività preesistenti o in nuove attività, procurando loro, in tal modo, un vantaggio concorrenziale rispetto alle imprese il cui modello economico fa sì che esse non beneficino del regime o che ne beneficino solo in misura minore. Orbene, si tratta di un postulato in fatto infondato, poiché il regime di cui trattasi consente unicamente di garantire la sopravvivenza alle imprese che sono state gravemente indebolite dalla pandemia di COVID‑19, diversamente da quelle che svolgono per lo più attività da essa non colpite. Non si può quindi ragionevolmente ritenere che detto regime consenta loro di sviluppare le proprie attività a danno di quelle dei concorrenti.

75      Alla luce di quanto precede, la presente censura deve essere respinta e, quindi, la prima parte del primo motivo di ricorso.

 Sulla seconda parte, relativa all’assenza di esame individuale del regime di aiuti controverso e a un difetto di motivazione

76      La ricorrente ricorda, da un lato, che l’adozione del quadro temporaneo da parte della Commissione non dispensava quest’ultima dal procedere a un esame individuale del regime di aiuti controverso e, dall’altro, contesta a detta istituzione di non aver compiuto un esame siffatto nel caso di specie. A tal proposito, essa richiama il fatto che la decisione impugnata è motivata esclusivamente facendo rimando a detto quadro ed è stata emanata solo tre giorni dopo la notifica del regime di aiuti di cui trattasi. Essa aggiunge che la decisione de qua è viziata da un difetto di motivazione poiché, in essa, la Commissione si è limitata a rinviare al suddetto quadro.

77      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, sostiene di aver sottoposto il regime di aiuti controverso a un esame da cui è emerso che non vi era motivo di discostarsi dal quadro temporaneo. Essa nega, inoltre, qualsivoglia difetto di motivazione della decisione impugnata.

78      Per le ragioni già illustrate ai precedenti punti 36 e 37, si deve osservare che la ricorrente è certamente nel giusto quanto sostiene che l’adozione del quadro temporaneo da parte della Commissione non dispensava quest’ultima dal procedere a un esame individuale del regime di aiuti di cui trattasi.

79      Tuttavia, nella specie, non si può ritenere che la Commissione abbia violato il suo obbligo di esame individuale del regime di aiuti controverso.

80      In primo luogo, dai precedenti punti 9 e 14 emerge che la Commissione ha esplicitato le caratteristiche del regime di aiuti controverso sia nella decisione C(2020) 8318 final, sia nella decisione C(2021) 1066 final.

81      In secondo luogo, nelle sue memorie, la ricorrente non dimostra l’esistenza di circostanze eccezionali specifiche del regime di aiuti controverso che avrebbero giustificato la mancata applicazione, da parte della Commissione, del paragrafo 87 del quadro temporaneo. Dall’esame della prima parte del presente motivo di ricorso emerge, infatti, che le diverse critiche sollevate riguardano la fondatezza del criterio di ammissibilità di cui trattasi, come formulato in detto paragrafo e come applicato nella decisione impugnata, ma che esse non sono specifiche di tale regime di aiuti.

82      A questo proposito, va osservato che l’esistenza di imprese dotate di un modello economico che implica l’esercizio, da parte loro, di attività colpite dalla pandemia di COVID‑19 e di altre da essa non toccate, non è una circostanza specifica del regime di aiuti controverso di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto nella decisione impugnata. Lo stesso vale per la circostanza che la comunicazione recante una quinta modifica al quadro temporaneo abbia innalzato il massimale dell’aiuto versato a EUR 10 milioni per impresa.

83      In terzo luogo, e di conseguenza, posto che la ricorrente non dimostra l’esistenza di circostanze eccezionali idonee a indurre la Commissione a discostarsi dalle regole che si era fissata nel quadro temporaneo, il fatto che essa sia stata in grado di adottare una decisione entro tre giorni dalla notifica del regime di aiuti non può essere considerato come indicativo dell’assenza di esame individuale del regime di aiuti controverso.

84      In quarto luogo, in mancanza di circostanze specifiche del regime di aiuti controverso, la Commissione non ha violato il suo obbligo di motivazione rinviando, nella decisione impugnata, ai motivi contenuti nel quadro temporaneo, al fine di illustrare le ragioni per cui aveva deciso di dichiarare il regime di aiuti controverso compatibile con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

85      Inoltre, dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, da un lato, la ricorrente è stata in grado di comprendere il ragionamento seguito nella decisione impugnata e, dall’altro, il Tribunale ha potuto controllarne la fondatezza; si deve pertanto riconoscere che la decisione di cui trattasi è stata motivata a sufficienza di diritto.

86      Alla luce delle suesposte considerazioni, la presente parte del motivo deve essere respinta e, quindi, anche il primo motivo di ricorso nel suo complesso.

 Sul secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dellarticolo 108, paragrafo 2, TFUE

87      La ricorrente sostiene che, alla luce delle serie difficoltà sollevate dalla questione della compatibilità del regime di aiuti controverso con il mercato interno, la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale e che, pertanto, la decisione impugnata ha violato i diritti procedurali che essa trae dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. A suo avviso, in sostanza, dal primo motivo di ricorso risulterebbe che la Commissione non si è pronunciata sulle conseguenze che un approccio fondato sulla valutazione degli effetti della pandemia di COVID‑19 a livello di impresa comporta per le imprese che operano in più settori di attività. A seguito della quinta modifica del quadro temporaneo, la Commissione avrebbe compreso l’importanza di riconoscere un aiuto alle grandi imprese, ma non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze in occasione dell’esame della modifica del regime di aiuti iniziale. Ciò sarebbe indice di un esame insufficiente e incompleto e, quindi, dell’esistenza di serie difficoltà idonee a far sorgere dei dubbi quanto alla compatibilità del regime controverso con il mercato interno. La ricorrente ritiene, infine, che il presente motivo di ricorso abbia un contenuto autonomo rispetto al primo.

88      La Commissione sostiene che il presente motivo di ricorso non ha contenuto autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il rigetto del primo motivo di ricorso comporta automaticamente il rigetto di quello qui in esame.

89      Si deve constatare che il presente motivo di ricorso, relativo alla salvaguardia dei diritti procedurali della ricorrente in conseguenza del mancato avvio di un procedimento d’indagine formale da parte della Commissione nonostante l’asserita esistenza di seri dubbi, ha, in realtà, carattere sussidiario, per il caso in cui il Tribunale non abbia esaminato la fondatezza della valutazione dell’aiuto in quanto tale. Da una giurisprudenza costante risulta, infatti, che un motivo di ricorso del genere mira a consentire a una parte interessata di essere considerata legittimata, in tale qualità, a proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il che le verrebbe altrimenti rifiutato (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 48, e del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher‑Fleisch e a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 44). Orbene, nella misura in cui questo motivo di ricorso, vertente sulla fondatezza della valutazione dell’aiuto in quanto tale, è stato esaminato, esso risulta privo della sua finalità dichiarata.

90      Per di più, si deve necessariamente constatare che il presente motivo di ricorso è privo di contenuto autonomo. Infatti, la parte ricorrente può invocare, ai fini della salvaguardia dei diritti procedurali di cui beneficia nell’ambito del procedimento d’indagine formale, unicamente motivi di ricorso idonei a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre, nella fase di esame preliminare della misura notificata, avrebbe dovuto far sorgere dubbi quanto alla compatibilità di quest’ultima con il mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 81; del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 35, e del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 59), come il carattere insufficiente o incompleto dell’esame condotto dalla Commissione durante il procedimento di indagine preliminare o l’esistenza di denunce provenienti da terzi. Orbene, occorre rilevare che il presente motivo di ricorso ripropone, condensandoli, gli argomenti avanzati nell’ambito del primo motivo senza mettere in evidenza elementi specifici relativi ad eventuali serie difficoltà.

91      Posto che il primo motivo di ricorso è stato esaminato nel merito, non vi è quindi ragione di esaminare il presente motivo di ricorso.

92      Alla luce di quanto precede, il presente ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

93      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

94      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha fatto domanda in tal senso, la ricorrente deve essere condannata alle spese.

95      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica federale di Germania sopporterà pertanto le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La E. Breuninger GmbH & Co. sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

Tomljenović

Schalin

Škvařilová‑Pelzl

Nõmm

 

      Kukovec

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 dicembre 2022.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.