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Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 - Sogelma / AER

(Causa T-411/06) 

(Appalti pubblici di lavori - Bando di gara dell'Agenzia europea per la ricostruzione - Decisione di annullare il bando di gara e di pubblicarne uno nuovo - Ricorso di annullamento - Competenza del Tribunale - Necessità di previo reclamo amministrativo - Termine di ricorso - Mandato - Obbligo di motivazione - Domanda di risarcimento danni)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sogelma - Società generale lavori manutenzioni appalti Srl (Scandicci), (rappresentanti: E. Cappelli, P. De Caterini, A. Bandini e A. Gironi, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la ricostruzione (AER) (rappresentanti: inizialmente O. Kalha, successivamente M. Dischendorfer e infine R. Lundgren, agenti, assistiti da: S. Bariatti e F. Scanzano, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. van Nuffel e L. Prete, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento delle decisioni dell'AER di annullare la gara per l'appalto di lavori EuropeAid/120694/D/W/YU e di indire una nuova gara, nonché la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Sogelma - Società generale lavori manutenzioni appalti Srl sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Agenzia europea per la ricostruzione.

La Commissione sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 42 del 24.2.2007.